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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1983, n. 673

Current text a fecha 1983-12-12

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e piu' in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Sulla

proposta del Ministro della difesa; Decreta:

Art. 1

Le fortificazioni, i fabbricati, e le opere in genere destinate alla Difesa, da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare nel comune di Brindisi, sono dichiarate di pubblica utilita'. Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.

Art. 2

All'esproprio degli immobili nonche' dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sara' provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse. I termini entro i quali gli espropri ed i lavori dovranno avere inizio e compiersi, e' stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1983

Registro n. 34 Difesa, foglio n. 358