DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. 708
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerato che la tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario prevede che il disegno II, disciplina del secondo anno del biennio propedeutico della facolta' di ingegneria, sia differenziato secondo i corsi di laurea, con cio' escludendo che nello stesso corso di laurea di una facolta' di ingegneria possano figurare due discipline riconducibili al disegno II;
Considerato, quindi, che l'inclusione, ai sensi della citata legge n. 615/81, nello statuto dell'Universita' di Genova, nell'elenco degli insegnamenti del secondo anno del biennio propedeutico del corso di laurea in ingegneria navale e meccanica, dell'insegnamento di "disegno navale" comporta, di conseguenza, l'eliminazione dall'elenco stesso dell'insegnamento di "disegno II (per allievi ingegneri navalmeccanici)";
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 106 - all'elenco degli insegnamenti del secondo anno del biennio propedeutico del corso di laurea in ingegneria navale e meccanica e' aggiunto l'insegnamento di "disegno navale". Dallo stesso elenco e' soppresso l'insegnamento di "disegno II (per allievi ingegneri navalmeccanici)". Art. 109 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facolta' di ingegneria sono inseriti i seguenti insegnamenti: analisi matematica e geometria analitica; gestione degli impianti industriali; progetti di componenti e circuiti integrati.
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 dicembre 1983
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 299