DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 765
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 285, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della terza scuola di specializzazione in pediatria. Scuola di specializzazione in pediatria (terza scuola) Art. 286. - E' istituita presso l'Universita' di Milano la terza scuola di specializzazione in pediatria che conferisce il diploma di specialista in pediatria. Art. 287. - La direzione della scuola ha sede presso la clinica pediatrica V e presso la clinica pediatrica IV. Art. 288. - Scopo della scuola non e' solo quello di fornire un diploma, ma anche di preparare una classe di pediatri che abbia una solida base culturale, una rigorosa impostazione tecnico-scientifica ed una seria professionalita'. Art. 289. - La durata del corso e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 290. - Il numero degli iscritti e' di otto per ogni anno e complessivamente di trentadue per l'intero corso di studi. Art. 291. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale. Art. 292. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 293. - Le materie di insegnamento sono le seguenti e afferiscono tutte alla facolta' di medicina e chirurgia. 1° Anno: genetica; auxologia; alimentazione; epidemiologia; malattie infettive; clinica pediatrica I. 2° Anno: radiologia; legislazione del minore; organizzazione sanitaria; psicologia pediatrica; oculistica e ortottica; otorino e foniatria; odonto; neonatologia I; chirurgia pediatrica I; pediatria preventiva e sociale I; clinica pediatrica II. 3° Anno: neurologia; psichiatria infantile; nefrologia e urologia; ginecologia pediatrica; neonatologia II; chirurgia pediatrica II; pediatria preventiva e sociale II; cardiologia I; endocrinologia I; ematologia I; immunologia I; gastroenterologia I; clinica pediatrica II. 4° Anno: oncologia; pneumologia; ortopedia e traumatologia; dermatologia; cardiologia II; endocrinologia II; ematologia II; immunologia II; gastroenterologia II; clinica pediatrica IV. Art. 294. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 295. - Per la durata dell'anno accademico gli specializzandi dovranno frequentare quotidianamente, con periodiche rotazioni, i reparti e gli ambulatori generali e specialistici. Saranno inoltre tenuti ad intervenire ai seminari e alla presentazione di casi clinici di particolare interesse. La frequenza e' rigorosamente obbligatoria ed indispensabile per sostenere gli esami. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 296. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 297. - L'importo delle tasse e soprattasse dovuto dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 298. - Per la scuola e' costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 dicembre 1983
Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 20
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