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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 814

Current text a fecha 1984-01-25

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Udine e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

L'art. 6 e' soppresso e sostituito come segue: Art. 6. - I singoli istituti o seminari sono diretti da un professore ordinario o straordinario nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto. Il direttore rimane in carica un triennio e puo' essere riconfermato. In mancanza di professori ordinari o straordinari afferenti all'istituto o seminario ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione e' affidata con le modalita' sopra indicate e per la durata di un anno, ad un professore associato o in mancanza di questi, ovvero in caso di motivato impedimento, riconosciuto con le modalita' di cui sopra, ad altro docente afferente ad istituto o seminario stesso. Le norme comuni di gestione e di funzionamento degli istituti o seminari saranno determinate da un regolamento emanato dal rettore sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Art. 8 - il primo comma e' soppresso e sostituito come segue: Art. 8, primo comma. - Gli istituti policattedra previsti dallo statuto saranno attivati quando le esigenze didattiche e scientifiche lo richiedano. Inoltre gli istituti di: matematica, informatica e sistematica; pedagogia e didattica delle lingue moderne, cambiano la denominazione rispettivamente in: matematica, informatica e sistemistica; filosofia, pedagogia, didattica delle lingue moderne. Art. 9 - l'art. 9 e' soppresso e sostituito come segue: Art. 9. - Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento sono organizzati con le modalita' e i fini previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 172. Art. 12 - dopo il primo comma inserire: Il centro linguistico audiovisivi potra' svolgere anche attivita' di ricerca scientifica. Gli articoli 13 e 14 sono soppressi e sostituiti come segue: Art. 13. - Allo svolgimento di ciascun insegnamento di durata annuale o pluriennale devono essere dedicate le ore previste dalla normativa vigente. Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni. Art. 14. - Agli insegnamenti di durata semestrale devono essere dedicate le ore previste dalla normativa vigente, comunque non meno della meta' di quelle richieste per i corsi annuali. Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni.

Art. 2

Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari vengono inserite le seguenti discipline: etnolinguistica filosofia della politica filosofia della religione filosofia della storia filosofia dell'educazione geografia delle lingue geografia sociale letterature moderne comparate lingua e letteratura basca lingua e letteratura bretone lingua e letteratura catalana lingua e letteratura galiega lingua e letteratura occitana linguistica friulana metodologia dei sussidi audiovisivi metodologia didattica pedagogia sperimentale psicopedagogia storia del cristianesimo storia del Friuli storia della Chiesa nell'eta' moderna e contemporanea storia della critica letteraria storia della filosofia contemporanea storia della filosofia medioevale storia delle dottrine morali storia dell'ebraismo storia dell'eta' della riforma e della controriforma storia dell'Illuminismo storia del Rinascimento storia economica storia sociale teoria e tecnica della traduzione toponomastica Art. 24 - nel quartultimo comma e' soppressa la espressione: "nonche' di un'altra lingua moderna straniera a scelta dello studente".

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1984

Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 22