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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 843

Current text a fecha 1984-02-03

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213; 11 dicembre 1952, n. 2392; 21 dicembre 1955, n. 1345; 30 dicembre 1958, n. 1259; 21 dicembre 1961, n. 1499; 13 gennaio 1965, n. 18; 15 dicembre 1967, n. 1248; 11 gennaio 1971, n. 37; 6 ottobre 1971, n. 1005; 23 dicembre 1974, n. 697; 9 dicembre 1977, n. 948; 18 dicembre 1980, n. 857,

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Articolo unico

E' prorogato al 31 dicembre 1986 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37.

PERTINI CRAXI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1984

Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 5