DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1983, n. 895
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 918, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia afferenti alla seconda facolta' di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia Art. 919. - E' istituita presso l'Universita' di Napoli (seconda facolta' di medicina e chirurgia) la scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia che conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia. Art. 920. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di medicina interna, cardiologia e chirurgia cardiovascolare. Art. 921. - La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica di medici particolarmente esperti in campo geriatrico. Art. 922. - La durata del corso e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 923. - Il numero degli iscritti e' di sei per ogni anno e complessivamente di ventiquattro per l'intero corso di studi. Art. 924. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia ed e' richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 925. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 926. - Le materie di insegnamento sono le seguenti, tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia: 1° Anno: farmacologia; principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore; anatomia ed istologia patologica I; biologia della senescenza I; fisiopatologia I; geriatria sociale I; semeiotica I; principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria I; materia facoltativa: statistica sanitaria. 2° Anno: principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria; anatomia ed istologia patologica II; biologia della senescenza II; fisiopatologia II; geriatria sociale II; semeiotica II; radiologia e radioterapia I; principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria II; materia facoltativa: fisiopatologia chirurgica. 3° Anno: neurologia; principi e tecniche della riabilitazione neurologica; psicologia; radiologia e radioterapia II; principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria III; clinica geriatrica I; terapia medica I; pratica geriatrica extraospedaliera I; materie facoltative: medicina nucleare; valutazione funzionale cardiorespiratoria. 4° Anno: chirurgia geriatrica; formazione degli operatori geriatrici; principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori; principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia; psicogeriatria; clinica geriatrica II; terapia medica II; pratica geriatrica extraospedaliera II; materia facoltativa: principi di anestesiologia e di terapia intensiva. Art. 927. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 928. - E' fatto obbligo agli allievi di frequentare, oltre le lezioni teoriche, i reparti clinici e gli ambulatori per almeno due mesi l'anno, nonche' almeno l'80% delle lezioni teoriche previste per ogni anno di corso. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza necessarie sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere la prova di esame. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 929. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 930. - L'importo delle tasse e soprattasse dovuto dagli iscritti alla scuola e' previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 931. - Per la scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia e' costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1984
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 254