DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 903
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 59, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, in base al quale le modalita' dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1983; Sulla proposta del Ministro dell'interno; Decreta: E' approvato l'annesso regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
PERTINI CRAXI - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 8
Regolamento-art. 1
Art. 1. Assunzione di personale nei ruoli della Polizia di Stato L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene mediante pubblico concorso per esami. I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato sono banditi su base nazionale. Per particolari esigenze e limitatamente all'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti e degli ispettori, possono essere banditi concorsi per una o piu' regioni. I concorsi di cui ai precedenti commi sono indetti con decreto del Ministro dell'interno, in relazione ai posti disponibili nei singoli ruoli. I bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia per la nomina a vice commissario in prova e' disciplinata dal [decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-04-24;341) e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del presente regolamento.
Regolamento-art. 2
Art. 2. Bandi di concorso Il decreto ministeriale che indice il concorso per la immissione nei ruoli della Polizia di Stato deve indicare: a) il numero dei posti messi a concorso ed, eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) i documenti prescritti; d) i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera c); e) il programma ed il diario delle prove di esame; f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. La sede o le sedi nelle quali debbono aver luogo le prove scritte sono stabilite con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del giorno indicato nel bando di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Regolamento-art. 3
Art. 3. Domande di partecipazione al concorso Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale oppure su carta resa legale nei casi in cui l'amministrazione ritenga che le domande medesime debbano essere compilate su modelli da essa predisposti e conformi a quello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il termine previsto per ciascun concorso dai successivi articoli 20, 23 e 26. Il termine suddetto decorre dalla data della pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine di cui al primo comma. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 1) il cognome ed il nome; 2) la data e il luogo di nascita; 3) il possesso della cittadinanza italiana; 4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 5) l'immunita' da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico; 6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto o dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; 7) la lingua straniera nella quale intendono eventualmente sostenere la prova facoltativa; 8) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Le domande devono, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso. ((I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 5 devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresi', la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove di esame)). La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente. Per i dipendenti dello Stato e' sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi e' sufficiente il visto del comandante della compagnia o unita' equiparata. L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Regolamento-art. 4
Art. 4. Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso I requisiti di cui agli [articoli 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art47), [52](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art52) e [55 della legge 1 aprile 1981, n. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art55), e degli [articoli 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-04-24;341~art8) e [9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-04-24;341~art9), debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso risulti il difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti, e' disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.
Regolamento-art. 5
Art. 5. Riserve di posti e preferenze Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia si applicano le disposizioni previste da leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamento dei requisiti richiesti per i singoli concorsi. Si applica, altresi', la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'[art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-07-26;752~art4), e successive modificazioni. ((I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al precedente comma sostengono le prove di esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso)). ((I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente secondo comma vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale)). Resta salvo quanto previsto dall'art. 42 dello stesso [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-07-26;752). Altre riserve di posti sono stabilite dai successivi articoli del presente regolamento che disciplinano i singoli concorsi. I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei. A parita' di merito si applicano le preferenze indicate nell'[art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art5), nonche' nelle altre disposizioni di legge in materia.
Regolamento-art. 6
Art. 6. Visite mediche - Accertamenti delle qualita' attitudinali Presentazione alle prove scritte I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'art. 4, sono invitati a sottoporsi nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica e all'accertamento delle qualita' attitudinali, secondo le disposizioni contenute nel successivo titolo 11. I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualita' attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.
Regolamento-art. 7
Art. 7. Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, uno dei quali docente in Universita' degli studi in una o piu' delle materie su cui vertono le prove di esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a ((vice consigliere di prefettura)), in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di 2ª grado in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a ((vice consigliere)), in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica di ((non inferiore a dirigente superiore)) e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a ((vice consigliere)), in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro dell'interno. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. ((Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di Uno dei componenti o del segretario della commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto dicostituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento)). Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal [sesto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art3-com6) e [settimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art3-com7), si provvede con ordinanza del direttore centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino piu' regioni, possono essere costituite una o piu' commissioni esaminatrici. I componenti delle commissioni esaminatrici di cui al precedente comma sono scelti tra i funzionari della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno che rivestono le qualifiche richieste per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi su base nazionale. La commissione esaminatrice per l'esame finale di cui all'[art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-04-24;341~art14), presieduta alternativamente dai presidi delle facolta' di giurisprudenza delle Universita' statali di Roma o da un docente universitario da loro delegato, e' composta da due docenti presso l'Istituto superiore di polizia di materie universitarie e professionali e da due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a ((vice consigliere di prefettura)), in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Detta commissione esaminatrice e' nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'interno.
Regolamento-art. 8
Art. 8. Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice Il presidente e i membri, il cui rapporto d'impiego venga a cessare durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione. Non possono essere confermati i componenti della commissione il cui rapporto d'impiego sia cessato per motivi disciplinari o per dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 129 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3).
Regolamento-art. 9
Art. 9. Adempimenti della commissione La commissione esaminatrice, salvo quanto stabilito dall'art. 12 per le prove scritte del concorso per l'assunzione degli allievi agenti, prepara tre temi per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in un'unica sede, ed un tema solo quando gli esami hanno luogo in piu' sedi. I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esternamente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. Tali pieghi sono conservati dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in piu' sedi. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, dopo che sia stata accertata l'identita' personale dei concorrenti e sia stato constatato che i concorrenti stessi siano stati collocati nell'aula degli esami in modo da non comunicare tra loro, fa constatare l'integrita' della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.
Regolamento-art. 10
Art. 10. Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. E' vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere. E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti e' escluso dal concorso. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle predette disposizioni ed adottano i provvedimenti conseguenti. A tal fine, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.
Regolamento-art. 11
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