DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 916
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 21 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inserite le seguenti discipline: storia comparata delle letterature europee; estetica; storia dell'arte medioevale; pedagogia speciale; educazione degli adulti; docimologia; storia della grammatica e della lingua italiana; storia e teoria del linguaggio giornalistico; sociologia della letteratura; lingua e letteratura provenzale; stilistica e metrica italiana; filologia dantesca; indologia; storia della lingua greca; storia della lingua latina; geografia linguistica; semantica e lessicologia; filologia balcanica (o balcanologia); storia delle religioni nel mondo classico; storia della storiografia antica; storia del melodramma; filologia musicale; grammatica italiana; storia della musica moderna; storia del tardo antico romano; antichita' italiche; lingua e letteratura copta. Art. 22 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono inserite le seguenti discipline: filosofia del linguaggio; linguistica generale; pedagogia speciale; educazione degli adulti; docimologia; istituzioni di storia della filosofia; storia del pensiero scientifico; psicologia dinamica; psicodiagnostica; psicologia dei gruppi; psicolinguistica; storia della matematica; storia dell'estetica. Art. 23 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne ad indirizzo europeo l'insegnamento di "letteratura ispano-americana" cambia la denominazione in quella di "lingua e letteratura ispano-americana". Nel medesimo elenco sono inserite, inoltre, le seguenti discipline: lingua e letteratura armena; storia delle civilta' precolombiane d'America; storia della grammatica della lingua italiana; sociologia della letteratura; lingua e letteratura provenzale; storia della critica letteraria francese; storia della critica letteraria tedesca; storia della letteratura austriaca. Art. 27 - nell'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo medioevale e dell'indirizzo moderno del corso di laurea in storia sono inserite le seguenti discipline: storia della lingua italiana; storia della grammatica e della lingua italiana; storia e teoria del linguaggio giornalistico; sociologia della letteratura.
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1984
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 20
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