DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 924
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 139, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione del centro "E. Piaggio". Art. 140. - Il centro "E. Piaggio" ha lo scopo di svolgere studi e ricerche sull'automazione nell'industria e sulla applicazione dell'ingegneria alla soluzione dei problemi posti dallo sviluppo delle tecnologie biomediche. Il centro ha altresi' lo scopo di svolgere attivita' didattica nell'ambito degli studi e ricerche predetti. Il centro "E. Piaggio" e' suddiviso in due sezioni: automazione; bioingegneria. Art. 141 - La sezione automazione intende preparare il personale destinato alla ricerca, alla progettazione, alla messa a punto ed al razionale ed economico impiego degli automatismi, nelle forme che saranno ritenute piu' opportune e che verranno concordate di volta in volta con gli enti, le imprese industriali ed i privati utilizzatori del personale suindicato. La sezione bioingegneria intende preparare il personale destinato alla ricerca, alla progettazione, allo sviluppo ed al razionale impiego dei dispositivi ad uso biomedico. Art. 142. - Il centro costituisce un organo di convergenza degli istituti interessati alle attivita' indicate negli articoli 1 e 2. Fanno parte del centro i seguenti istituti dell'Universita' di Pisa: istituto di chimica generale (facolta' di ingegneria), istituto di elettronica e telecomunicazioni, istituto di elettrotecnica, istituto di matematiche applicate, istituto di tecnologia meccanica, istituto di scienza delle costruzioni, istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica, istituto di clinica ortopedica. Del centro faranno parte altresi' i dipartimenti universitari di Pisa che saranno indicati con apposito decreto del rettore. I rapporti del centro con la societa' Piaggio, che a suo tempo ha contribuito alla istituzione del centro interessandosi alle attivita' del centro medesimo, saranno regolati con apposita convenzione fra l'Universita' di Pisa e la societa' Piaggio a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382. Possono entrare a far parte del centro altri istituti dell'Universita' di Pisa, nonche', mediante apposite convenzioni proposte al rettore dal consiglio direttivo del centro, istituti o dipartimenti di altre Universita', altri enti pubblici o privati, imprese industriali o privati interessati alle sue attivita'. Art. 143. - Il centro ha sede presso la facolta' di ingegneria. Per quanto riguarda la sua gestione amministrativa-contabile, il centro e' assimilato ad un istituto universitario e sottoposto alle relative norme vigenti, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, articoli 63 e seguenti. Art. 144. - All'attivita' del centro presiede un consiglio direttivo composto dai direttori degli istituti universitari che fanno parte del centro, da un rappresentante di ciascuno degli enti, imprese o privati interessati alla sua attivita'. Nel caso che al centro partecipi un ente pubblico di ricerca, esso sara' rappresentato nel consiglio dai direttori degli istituti interessati. I suddetti potranno delegare un loro rappresentante a partecipare, in loro vece, alle sedute del consiglio. Fa pure parte del consiglio direttivo il direttore del centro, designato a norma del successivo art. 145. Art. 145. - Il consiglio direttivo elegge tra i professori ordinari dell'Universita' di Pisa facenti parte del consiglio direttivo il suo presidente; egli dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Il consiglio direttivo si riunisce ogni quadrimestre e tutte le volte che sia convocato dal presidente; designa il direttore tra i professori ordinari dell'Universita' di Pisa facenti parte del consiglio direttivo del centro. Art. 146. - Il consiglio direttivo provvede alla compilazione dei programmi di attivita' del centro, di cui agli articoli 1 e 2 e da' direttive sulla ripartizione dei fondi e su quanto altro possa occorrere per il funzionamento del centro stesso, che saranno attuate dal direttore seguendo le norme previste dagli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371. Inoltre propone al rettore l'eventuale ammissione al centro di altri dipartimenti o istituti universitari, e, mediante apposite convenzioni con enti pubblici o privati, di imprese industriali e privati in conformita' con gli scopi istituzionali del centro. Il direttore ha il compito di provvedere alla gestione ed amministrazione del centro secondo le norme vigenti per gli istituti universitari e seguendo i programmi stabiliti dal consiglio direttivo. Egli esercita funzioni analoghe a quelle di un direttore di istituto, assumendo le responsabilita' conseguenti. Il direttore indica un docente che possa sostituirlo in caso di assenza o temporaneo impedimento, visto quanto prescrive l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, numero 371. Art. 147. - I fondi del centro sono costituiti dai contributi erogati da enti statali e, attraverso apposite, convenzioni, da enti, imprese e privati interessati al suo sviluppo e alla sua attivita', sia per la ricerca, sia per la utilizzazione dei risultati di esse. I fondi suddetti devono essere iscritti nel bilancio generale dell'Universita' ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371. Gli apparecchi e le attrezzature acquisite con i fondi del centro restano di proprieta' dell'Universita' di Pisa ed inventariati presso il centro stesso. Art. 148 (ex 140) - nell'elenco degli istituti scientifici e' inserito il centro "Enrico Piaggio".
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1984
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 379