DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 957

Type DPR
Publication 1983-12-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1223, con il quale vennero approvate e rese esecutive le tariffe per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di Bologna, spettanti alla locale camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 1970, n. 152, con il quale sono state modificate le tariffe suddette;

Vista la delibera n. 306 del 30 novembre 1982, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna ha richiesto la modifica della tariffa dei diritti di quotazione al mercato ufficiale e dei diritti per il rilascio delle tessere d'ingresso in borsa;

Vista la delibera n. 1 del 13 ottobre 1975, con la quale la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha prescritto l'uso di apposita tessera personale per l'ingresso in borsa, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti l'art. 25 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, l'art. 7 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 e gli articoli 32, 53 e 80 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Sulla

proposta del Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio 1984 la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, e' stabilita nella seguente misura: L. 50.000 (cinquantamila) di diritto fisso annuo; in piu' per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale azionario ed, eventualmente, obbligazionario quotato: fino ad un miliardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30 da 2 a 50 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20 da 51 a 100 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10 oltre 100 miliardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6 L'impegno di quotazione e' annuale. L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli gia' ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto.

Art. 2

Alle societa' che a decorrere dal 1 gennaio 1984 chiederanno l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Bologna, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, ad esclusione del diritto fisso di cui all'art. 1: a) per il primo anno di quotazione, nessun diritto; b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 50%; c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 30%. Le stesse riduzioni saranno applicate anche nel caso di estensione alla borsa valori di Bologna della quotazione di titoli gia' quotati in altre borse valori, e anche nel caso di contemporanea ammissione a quotazione presso piu' borse valori. L'ammontare complessivo dei diritti si computa sull'importo del capitale sociale azionario ed eventualmente del capitale obbligazionario, rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni ufficialmente quotate ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno precedente.

Art. 3

E' fissato in L. 5.000.000 (cinquemilioni) il massimo dei diritti di quotazione da applicare alle societa' aventi titoli ufficialmente quotati presso la borsa valori di Bologna.

Art. 4

I diritti fissi annui da pagarsi dagli agenti di cambio, istituti di credito, banchieri ed operatori per l'ingresso nei recinti di borsa, sono stabiliti come segue: istituti di credito (osservatori e sostituti osservatori) . L. 30.000 agenti di cambio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 commissionari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 rappresentanti alle grida . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 impiegati nell'anti recinto, ciascuno . . . . . . . . . . . L. 10.000

PERTINI GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 febbraio 1984

Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 3

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