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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 1077

Current text a fecha 1984-04-04

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' "La Sapienza" di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 127 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono inclusi i seguenti insegnamenti: chimica dei prodotti dietetici; chimica degli alimenti; chimica dei prodotti cosmetici; saggi e dosaggi farmacologici. Art. 132 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' inserito l'insegnamento di "biologia molecolare".

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 febbraio 1984

Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 67