DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 1091

Type DPR
Publication 1983-12-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n: 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

La scuola diretta a fini speciali - scuola per la preparazione di personale tecnico specializzato in cosmetologia con le relative norme statutarie - articoli da 185 a 196 - e' soppressa e sostituita come segue: 3 - Scuola per tecnici specializzati in cosmetologia Art. 185. - E' istituita presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola diretta a fini speciali per tecnici specializzati in cosmetologia. Art. 186. - La direzione della scuola ha sede in Roma presso la facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli". Art. 187. - La scuola ha lo scopo di fornire una completa preparazione teorico-pratica agli allievi per l'esercizio della professione di tecnico specializzato in cosmetologia. Art. 188. - La durata del corso e' di anni tre e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 189. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti e' di trenta per ogni anno di corso e complessivamente di novanta per l'intero corso di studi. Art. 190. - Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, giusta le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea. Art. 191. - L'accesso alla scuola e' subordinato al preventivo superamento di un esame medico, di un esame attitudinale e psicodiagnostico. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola medesima nei limiti dei posti disponibili e' subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le prove di esame danno luogo ad una graduatoria di merito. Art. 192. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, sono le seguenti: 1° Anno di corso: anatomia e istologia generale e della cute; biochimica; biologia; chimica dei prodotti cosmetici I; cosmetologia applicata I; dermatologia cosmetologica I; fisica; fisiologia; microbiologia applicata ed igiene; nozioni di chimica generale inorganica e organica. 2° Anno di corso: chimica dei prodotti cosmetici II; controllo di qualita', microbiologico e tossicologico I; cosmetologia applicata II; dermatologia cosmetologica II; etica medica; Farmacologia e tossicologia cosmetologica; fisioterapia; nozioni di botanica farmaceutica e fitocosmesi. 3° Anno di corso: controllo di qualita', microbiologico e tossicologico II; cosmetologia applicata, correttiva e decorativa; elementi di economia; legislazione cosmetica; marketing, pubblicita' e psicocosmesi; nozioni di patologia dermatologica; tecnologia e formulazione dei prodotti cosmetici. L'attivita' didattica e scientifica e' completata da periodi di tirocinio pratico e da esercitazioni che verranno svolti a norma del regolamento studenti del 1938/1269. Art. 193. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Gli esami annuali e le prove al termine dei tirocini pratici e la verifica dell'apprendimento in sede di esercitazioni si svolgeranno con le modalita' previste dal regolamento studenti del 1938/1269. Art. 194. - L'esame di diploma consiste: a) nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie d'insegnamento; b) nella verifica della competenza professionale acquisita mediante l'esecuzione di una o piu' prove pratiche. A coloro che avranno superato l'esame, verra' rilasciato il diploma di tecnico specializzato in cosmetologia. Art. 195. - L'importo delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti alla scuola e' quello determinato anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore come previsto nell'art. 55 del presente statuto. Art. 196. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. Il direttore dura in carica tre anni ed e' riconfermabile. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 197. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente. Art. 198. - Per tutto quanto non previsto dallo statuto della scuola diretta a fini speciali per tecnici specializzati in cosmetologia si fa rinvio alla normativa vigente in materia. E' inoltre istituita la seguente nuova scuola diretta a fini speciali: 4 - Scuola per terapisti della riabilitazione Art. 1. - E' istituita presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione. Art. 2. - La direzione della scuola ha sede in Roma presso la facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli". Art. 3. - La scuola ha lo scopo di fornire una completa preparazione teorico-pratica agli allievi per lo esercizio della professione di terapia della riabilitazione. Art. 4. - La durata del corso e' di anni tre e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 5. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti e' di quindici per ogni anno di corso e complessivamente di quarantacinque per l'intero corso di studi. Art. 6. - Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, giusta le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea. Art. 7. - L'accesso alla scuola e' subordinato al preventivo superamento di un esame medico, di un esame attitudinale e psicodiagnostico. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola medesima nei limiti dei posti disponibili e' subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrato eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le prove di esame danno luogo ad una graduatoria di merito. Art. 8. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, sono le seguenti: 1° Anno di corso: chinesiologia; elementi di anatomia umana; elementi di biomeccanica; elementi di fisica; elementi di fisiologia umana; elementi di psicologia; nozioni di dermatologia; nozioni di geriatria e gerontologia; nozioni di patologia dell'apparato cardio-vascolare; nozioni di patologia dell'apparato respiratorio; nozioni di patologia neurologica; nozioni di patologia ortopedica; nozioni di reumatologia; nozioni di traumatologia. 2° Anno di corso: chinesiterapia; clinica della riabilitazione e tecniche riabilitative I; etica medica professionale; logoterapia; massoterapia; terapia fisica strumentale; terapia occupazionale. 3° Anno di corso: clinica della riabilitazione e tecniche riabilitative II; elementi di deontologia e legislazione sanitaria; elementi di igiene e medicina preventiva; elementi di pronto soccorso. L'attivita' didattica e scientifica e' completata da periodi di tirocinio pratico e da esercitazioni che verranno svolti a norma del regolamento studenti n. 1269/1938. Art. 9. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Gli esami annuali e le prove al termine dei tirocini pratici e la verifica dell'apprendimento in sede di esercitazioni si svolgeranno con le modalita' previste dal regolamento studenti del 1269/1938. Art. 10. - L'esame di diploma consiste: a) nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie d'insegnamento; b) nella verifica della competenza professionale acquisita mediante l'esecuzione di una o piu' prove pratiche. A coloro che avranno superato l'esame, verra' rilasciato il diploma di terapista della riabilitazione. Art. 11. - L'importo delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti alla scuola e' quello determinato anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, come previsto dall'art. 55 dello statuto. Art. 12. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. Il direttore dura in carica tre anni ed e' riconfermabile. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 13. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente. Art. 14. - Per tutto quanto non previsto dallo statuto della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1984

Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 175

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