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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. 1204

Current text a fecha 1984-05-12

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 86, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento: analisi chimico-cliniche.

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1984

Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 223