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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 1222

Current text a fecha 1984-05-18

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge. 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 78 - il primo comma dell'art. 78, relativo al corso di laurea in fisica, e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo comma: Art. 78. - Sono insegnamenti fondamentali obbligatori a tutti gli indirizzi, per quel che riguarda il primo biennio, i seguenti: 1) fisica generale I; 2) analisi matematica I; 3) geometria I; 4) esperimentazioni fisica I; 5) fisica generale II; 6) analisi matematica II; 7) meccanica razionale; 8) chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici); 9) esperimentazioni fisica II. E' soppresso, inoltre, l'ultimo comma dello stesso art. 78 e sostituito dal seguente nuovo comma: "I corsi 4, 8, 9 comprendono esercitazioni sperimentali che gli studenti eseguiranno in laboratorio e comportano un esame finale".

Art. 2

Art. 80 - il primo comma dell'art. 80 relativo al numero degli esami da sostenere per il corso di laurea in fisica e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo comma: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami dei diciotto insegnamenti di cui agli articoli precedenti".

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1984

Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 177