DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 1241

Type DPR
Publication 1983-12-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 33 dello statuto della regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto presidenziale 1° dicembre 1961, n. 1825, recante le norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di demanio e patrimonio;

Visto il decreto presidenziale 22 febbraio 1967, n. 467, approvativo dell'elenco dei beni patrimoniali disponibili, trasferiti dallo Stato alla regione autonoma della Sicilia;

Considerato che devesi provvedere alla revoca del trasferimento dell'immobile sito in Marsala (Trapani) riportato al n. 270 dell'elenco allegato al citato decreto presidenziale n. 467 del 22 febbraio 1967, trattandosi di bene insistente su area di pertinenza del demanio marittimo, e non trasferibile, quindi, alla regione, ai sensi dell'art. 32 dello statuto regionale;

Visto l'unito primo elenco suppletivo di beni patrimoniali disponibili esistenti sul territorio della Sicilia alla data di entrata in vigore dello statuto regionale, elenco compilato dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del tesoro;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

E' revocato il trasferimento alla regione siciliana dell'immobile riportato con il n. 270 nell'elenco allegato al decreto presidenziale 22 febbraio 1967, n. 467, riconosciuto di pertinenza del demanio pubblico marittimo e non trasferibile, pertanto, alla regione, immobile cosi' descritto: fabbricato diruto in Marsala, via degli Stabilimenti, distinto in catasto con il foglio n. 204, particella 10, di mq 100, vani 8.

Art. 2

E' approvato l'unito primo elenco suppletivo di beni patrimoniali disponibili dello Stato, esistenti sul territorio della Sicilia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, beni che vengono trasferiti dal patrimonio disponibile dello Stato a quello della regione autonoma della Sicilia, con tutti gli oneri e pesi inerenti, le servitu' attive e passive, sia apparenti che non apparenti, dalla data del presente decreto.

Art. 3

Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, si procedera' alla formale consegna, dalla regione allo Stato, dell'immobile di cui all'art. 1, e dallo Stato alla regione dei beni di cui all'art. 2, mediante appositi verbali, da redigersi dagli uffici tecnici erariali di Trapani, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa. Esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, alla giunta regionale e alle intendenze di finanza interessate; altra copia sara' trattenuta dai predetti uffici erariali. Successivamente le intendenze di finanza di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa provvederanno a rimettere al presidente della giunta regionale i documenti relativi ai beni trasferiti.

PERTINI VISENTINI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 maggio 1984

Registro n. 32 Finanze, foglio n. 348

Allegato

PRIMO ELENCO SUPPLETIVO DI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI, ESISTENTI NEL TERRITORIO DELLA SICILIA, CHE VENGONO TRASFERITI DALLO STATO ALLA REGIONE SICILIANA, AI SENSI DELL'ART. 33, PRIMO COMMA, DELLO STATUTO REGIONALE Parte di provvedimento in formato grafico

all. 2 - art. 1

PRIMO ELENCO SUPPLETIVO DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI ESISTENTI NEL TERRITORIO DELLA SICILIA VENDUTI DALLO STATO ((1)) Parte di provvedimento in formato grafico ------------ AGGIORNAMENTO (1) L'errata-corrige in G.U. 28/9/1984, n.268, ha disposto che nella parte relativa all'elenco dei beni ubicati nella provincia di Ragusa, e' apportata la seguente rettifica: dove e' scritto "Numero scheda-3" leggasi "Numero scheda -93".

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