LEGGE 22 marzo 1883, n. 1251

Type Legge
Publication 1883-03-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Nell'art. 63, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: ecologia preistorica; mineralogia sistematica; sedimentologia; geopedologia; micologia; biologia delle popolazioni umane.

Art. 2

Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: microbiologia applicata; citochimica ed istochimica; embriologia sperimentale; embriologia comparata; farmacologia molecolare; tossicologia.

Art. 3

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: geologia del quaternario; geodinamica; geologia storica; esplorazione geologica del sottosuolo; campionatura e valutazione dei giacimenti; petrografia applicata; petrologia; mineralogia applicata; minerogenesi e giacimentologia; paleontologia stratigrafica; geomorfologia. Nel medesimo articolo gli insegnamenti di "rilevamento geologico con prospezioni applicative" e di "paleobotanica" mutano rispettivamente la denominazione in "rilevamento geologico" e "paleontologia vegetale". Inoltre sono soppressi dall'elenco degli insegnamenti complementari i seguenti insegnamenti: geofisica mineraria; geologia nucleare; sismologia; geomagnetismo; tecnica dei sondaggi; tecnica delle miniere; preparazione dei minerali; elementi di diritto, economia e legislazione sociale.

Art. 4

Nell'art. 59, relativo al corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: Indirizzo didattico: statistica matematica; topologia; analisi numerica; equazioni differenziali; teoria dei gruppi; teoria delle decisioni. Indirizzo generale: analisi numerica; equazioni differenziali; teoria dei gruppi; teoria della misura e sue applicazioni al calcolo delle probabilita'. Indirizzo applicativo: analisi superiore; geometria differenziale; geometria superiore; logica matematica; analisi numerica; equazioni differenziali; ricerca operativa; teoria dei gruppi; teoria e metodi di ottimizzazione; linguaggi e programmazione; teoria delle decisioni.

Art. 5

Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo didattico sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: metodi per il trattamento dell'informazione; tecniche numeriche e analogiche.

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1984

Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 315

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