DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 1254
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Veduto il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371;
Considerata la necessita' di adeguare a detto regolamento, in sede di ristrutturazione degli istituti, le norme che regolano la gestione amministrativa e contabile degli istituti della seconda facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' predetta;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Gli articoli 157, 158, 160, 161, relativi agli istituti annessi alla seconda facolta' di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 157. - Gli istituti, costituiti presso la seconda facolta' di medicina e chirurgia, ciascuno dei quali comprende piu' discipline di insegnamento affini, svolgono in collaborazione con le facolta' ed i corsi di laurea e di indirizzo, le attivita' didattiche per il conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti dagli statuti, o, in collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attivita' di ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti stessi. A tale scopo l'istituto disporra' di attrezzature autonome e di personale in misura adeguata alle esigenze didattico-scientifiche. Ad ogni singolo istituto saranno aggregati anche altri insegnamenti contemplati o che verranno istituiti, relativi a materie che possono essere riconosciute affini. Art. 158. - Gli istituti sono retti dalle disposizioni dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dalle altre norme vigenti ed in particolare dalle disposizioni che seguono: a) sono membri dell'istituto i professori ufficiali, gli assistenti di ruolo nonche' i ricercatori; b) il direttore dell'istituto e' un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti all'istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto. Il direttore coordina e sovrintende all'attivita' dell'istituto, e' responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso e resta in carica un triennio. Il direttore informera' dei piu' rilevanti problemi i membri dell'istituto almeno una volta all'anno, all'inizio dell'anno accademico previo opportuno avviso pubblico. In mancanza di professori ordinari e straordinari si applicano le norme di cui al comma 4 dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80; c) il consiglio di istituto, presieduto dal direttore, e' costituito dai professori ufficiali, assistenti e da una rappresentanza di ricercatori, da uno a cinque, qualora essi superino il numero di tre. Art. 160. - Gli istituti dispongono dei fondi di funzionamento cosi' come previsto dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371. Art. 161. - Sono costituiti presso la seconda facolta' di medicina e chirurgia i seguenti istituti: 1) istituto di anatomia umana normale; 2) istituto di anestesiologia e rianimazione e terapia intensiva; 3) istituto di biochimica cellulare e molecolare; 4) istituto di biologia e patologia molecolare "L. Califano"; 5) istituto di chirurgia dell'apparato locomotore e chirurgia d'urgenza; 6) istituto di chirurgia generale e scienze gastroenterologiche; 7) istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo; 8) istituto di dermatologia, chirurgie plastica e maxillo-facciale; 9) istituto di discipline odontostomatologiche; 10) istituto di farmacologia sperimentale e clinica; 11) istituto di ginecologia, ostetricia e fisiopatologia della riproduzione umana; 12) istituto di igiene e medicina preventiva; 13) istituto delle malattie del sistema nervoso; 14) istituto di medicina dell'eta' evolutiva; 15) istituto di medicina interna, cardiologia e cardiochirurgia; 16) istituto di medicina interna e malattie dismetaboliche; 17) istituto di medicina pubblica e della sicurezza sociale; 18) istituto di medicina socio-territoriale; 19) istituto di neurochirurgia; 20) istituto di oftalmologia; 21) istituto di oncologia; 22) istituto di patologia; 23) istituto di patologia e clinica O.R.L. e foniatria; 24) istituto di patologia toracica; 25) istituto di pediatria; 26) istituto di scienze biochimiche; 27) istituto di scienze biochimico-fisiche; 28) istituto di scienze delle dinamiche relazionali in medicina; 29) istituto di scienze endocrinologiche; 30) istituto di scienze fisiologiche umane; 31) istituto di scienze microbiologiche e virologiche; 32) istituto di scienze radiologiche; 33) istituto di strutture biologiche e di ultrastruttura cellulare.
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1984
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 41