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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. 1259

Current text a fecha 1984-07-12

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento: spettrometria di massa in chimica organica.

Art. 2

Nell'art. 66, relativo al corso di laurea in fisica, allo elenco degli insegnamenti complementari relativi al quarto anno sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: elettrodinamica; teoria della propagazione delle onde; fisica atomica; laboratorio di fisica nucleare; ottica quantistica; didattica della fisica; elettronica avanzata; elettronica generale; fisica relativistica.

Art. 3

Nell'art. 67, relativo al corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti complementari del primo gruppo sono aggiunti i seguenti: istituzioni di algebra; teoria matematica dei controlli; didattica della matematica; teorie relativistiche; teoria degli automi; teoria degli algoritmi e della calcolabilita'; statistica e teoria dell'informazione; metodi matematici di ottimizzazione; teoria di processi aleatori.

Art. 4

Nell'art. 68, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: laboratorio di tecniche parassitologiche e zoologiche; chemio-citotassonomia zoologica; ornitologia.

Art. 5

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: teratologia e teratogenesi; laboratorio di tecniche microscopiche, istologiche e istochimiche; laboratorio di tecniche parassitologiche e zoologiche; biologia cellulare; biopolimeri; farmacologia molecolare; fisica delle macromolecole; metodologie biochimiche; micologia applicata; neurologia comparata; neuropsicofarmacologia; saggi e dosaggi farmacologici; ecologia.

Art. 6

Nell'art. 70, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento: climatologia.

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1984

Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 47