DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. 1259
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento: spettrometria di massa in chimica organica.
Art. 2
Nell'art. 66, relativo al corso di laurea in fisica, allo elenco degli insegnamenti complementari relativi al quarto anno sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: elettrodinamica; teoria della propagazione delle onde; fisica atomica; laboratorio di fisica nucleare; ottica quantistica; didattica della fisica; elettronica avanzata; elettronica generale; fisica relativistica.
Art. 3
Nell'art. 67, relativo al corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti complementari del primo gruppo sono aggiunti i seguenti: istituzioni di algebra; teoria matematica dei controlli; didattica della matematica; teorie relativistiche; teoria degli automi; teoria degli algoritmi e della calcolabilita'; statistica e teoria dell'informazione; metodi matematici di ottimizzazione; teoria di processi aleatori.
Art. 4
Nell'art. 68, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: laboratorio di tecniche parassitologiche e zoologiche; chemio-citotassonomia zoologica; ornitologia.
Art. 5
Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: teratologia e teratogenesi; laboratorio di tecniche microscopiche, istologiche e istochimiche; laboratorio di tecniche parassitologiche e zoologiche; biologia cellulare; biopolimeri; farmacologia molecolare; fisica delle macromolecole; metodologie biochimiche; micologia applicata; neurologia comparata; neuropsicofarmacologia; saggi e dosaggi farmacologici; ecologia.
Art. 6
Nell'art. 70, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento: climatologia.
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1984
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 47