DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. 1267

Type DPR
Publication 1983-12-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1964, n. 1617, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 27 febbraio 1965;

Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571;

Visto l'art. 13 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Visto l'articolo unico della legge 11 maggio 1976, n. 360;

Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979 che fissa gli orari settimanali delle lezioni per le scuole medie statali per ciechi, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 50 del 20 febbraio 1979;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1983;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvata la tabella allegata al presente decreto nella quale sono, per la scuola media statale per ciechi: a) indicate le materie e gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento; b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonche' precisati gli obblighi d'insegnamento.

PERTINI CRAXI - FALCUCCI - GORIA

Visto, il Guardasigilli:MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1984

Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 30

Tabella

TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA PER CIECHI MATERIE O GRUPPI DI MATERIE COSTITUENTI CATTEDRE DI RUOLO O INCARICHI DI INSEGNAMENTO. CONDIZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLE CATTEDRE. OBBLIGHI D'INSEGNAMENTO.

Materie o gruppi di materie Condizioni per l'istituzione delle cattedre. Obblighi d'insegnamento

1) Religione (1) Un'ora settimanale di lezione per classe.

2) italiano, storia ed educazione civica, geografia Due cattedre per ogni corso. Un docente assumera' l'italiano nella prima classe e l'italiano, la storia ed educazione civica e la geografia nella terza classe (ore 18 settimanali); l'altro docente assumera' la storia ed educazione civica, la geografia nella prima classe e l'italiano, la storia ed educazione civica e la geografia nella seconda classe (ore 15 settimanali). Ogni anno i due docenti si avvicenderanno.

3) Lingua straniera Una cattedra per ogni scuola (ore 18 settimanali) con l'obbligo di completare l'orario con attivita' integrative parascolastiche.

4) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali Una cattedra per ogni corso (ore 18 settimanali) con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso.

5) Educazione tecnica. Educazione tecnica speciale Una cattedra per ogni 4 gruppi di alunni costituiti con la procedura di cui all'

art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434

, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566 (ore 18 settimanali), con l'obbligo di insegnamento nei 4 gruppi e di completamento dell'orario in attivita' integrative parascolastiche.

6) Attivita' pratiche speciali Due cattedre (una cattedra maschile e una femminile) per ogni scuola (ore 18 settimanali), con l'obbligo di completare l'orario con attivita' integrative parascolastiche.

7) Educazione artistica Una cattedra per ogni scuola (ore 18 settimanali), con l'obbligo di completare l'orario di cattedra con attivita' integrative parascolastiche.

8) Educazione musicale Una cattedra per ogni scuola (ore 18 settimanali), con l'obbligo di completare l'orario con attivita' integrative attinenti alla disciplina.

9) Educazione fisica Due ore settimanali per classe.

(1) Non costituisce cattedra. Visto, il Ministro della pubblica istruzione FALCUCCI --------------- Nota redazionale Il testo della presente tabella e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 23/7/1984, n. 201 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

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