LEGGE 31 gennaio 1984, n. 9

Type Legge
Publication 1984-01-31
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Per far fronte alle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) per l'anno 1983 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000 milioni ad integrazione del contributo stabilito dalla legge 22 dicembre 1979, n. 687. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, utilizzando parzialmente l'accantonamento previsto alla voce "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 gennaio 1984 PERTINI CRAXI - GORIA - LONGO Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.