DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1984, n. 27

Type DPR
Publication 1984-01-18
Ultimo aggiornamento 1984-03-20
State In force
Source Normattiva
articles 19
Reform history JSON API

TAVOLA E ALLEGATO 6 CONDIZIONI CUI DEBBONO SODDISFARE LE SEMENTI I. - COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO A) Barbabietole. 1. Le sementi devono presentare identita' o purezza del tipo o della varieta' in grado sufficiente. 2. Le sementi di tutte le categorie devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative alla facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante: A. TAVOLA Parte di provvedimento in formato grafico B. CONDIZIONI SUPPLEMENTARI RICHIESTE PER LE SEMENTI MONOGERMI E PER LE SEMENTI DI PRECISIONE a) Sementi monogermi: almeno il 90% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale in glomeruli che porta 3 plantule o piu' non deve superare il 5% dei glomeruli germinati. b) Sementi di precisione di barbabietole da zucchero: almeno il 70% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; la percentuale dei glomeruli che danno 3 plantule o piu' non deve superare il 5% dei glomeruli germinati. c) Sementi di precisione di barbabietole da foraggio: nel caso di varieta' la cui percentuale di diploidi supera 85, almeno il 58% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; in tutti gli altri casi almeno il 63% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale di glomeruli che danno 3 plantule o piu' non deve superare il 5% dei glomeruli germinati. 3. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. 4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita' di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.); in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta)" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica); trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) la facolta' germinativa (espressa in percentuale). B. Cereali. 1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di sementi di una linea "imbred" di Zea mays, sufficiente identita' e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda le sementi di varieta' ibride di Zea mays, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti. In particolare le sementi delle specie qui appresso elencate devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni: A. Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, la purezza minima varietale deve essere: per le sementi di base . . . . . . . . . . . . . . 99,9%; per le sementi certificate di 1ª generazione . . . 99,7%; per le sementi certificate di 2ª generazione . . . 99,0%. La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite all'allegato 7. B. Zea mays. Dove per la produzione di sementi certificate di varieta' ibride un componente femminile maschio-sterile ed un componente maschile che non ristori la maschio-fertilita' siano stati utilizzati, le sementi devono essere ottenute: o miscelando, in proporzione propria alla varieta', lotti di sementi prodotte attraverso l'impiego, da una parte, di un componente femminile maschio-sterile e, dall'altra, di un componente femminile maschio-fertile; o allevando, in proporzione propria alla varieta', componenti femminili maschio-fertili. La proporzione entro queste due componenti deve essere controllata mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 1. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante: A. TAVOLA Parte di provvedimento in formato grafico B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHE' NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI AL PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO: (a) Il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 4 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 5 a 10. (b) Un secondo seme non deve essere considerato come impurezza qualora un secondo campione dello stesso peso sia esente da semi di altre specie di cereali. (c) La presenza di un seme di Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di queste specie. C. REQUISITI PARTICOLARI PER QUANTO RIGUARDA LA PRESENZA DI AVENA FATUA DA ACCERTARE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI: la coltura e' priva di Avena fatua al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata in conformita' alle disposizioni dell'allegato 7 del presente regolamento e un campione di almeno kg 1 prelevato ufficialmente, e' privo di Avena fatua all'atto dell'esame ufficiale; oppure: un campione di almeno 3 kg prelevato ufficialmente e' privo d'avena all'atto dell'esame ufficiale. 3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. In particolare, per quanto riguarda la Claviceps purpurea, il numero di sclerozi o frammenti di sclerozi non deve essere superiore a 1 per le sementi di base ed a 3 per quelle certificate, in un campione di sementi del peso stabilito nell'allegato 2 colonna 4. 4. Il tenore massimo di umidita' non deve superare il 13% in peso delle sementi di Zea mays ed il 14% in peso delle sementi delle altre specie. 5. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 9 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione del mays per il quale la validita' della dichiarazione e' prolungata a mesi 12; in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto puo' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore delle sementi, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale). C) Foraggere. I. Sementi certificate. 1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni. La purezza minima varietale deve essere pari a: Poa spp., varieta' apomittiche monoclonali: 98%; Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala: sementi certificate di prima riproduzione: 99%; sementi certificate di seconda riproduzione e seguenti: 98%. La purezza minima varietale e' controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 7) B) Foraggere. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altra specie di piante inclusi i semi di lupino di altro colore ed amari. A. TAVOLA Parte di provvedimento in formato grafico B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHE' NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE 1, PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO: (a) Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati semi germinati. (b) Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri devono essere considerati come semi suscettibili di germinazione. (c) Un contenuto massimo totale pari allo 0,8% in peso di semi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza. (d) Un contenuto massimo pari all'1% in peso di semi di Trifolium pratense non deve essere considerato come impurezza. (e) Un contenuto massimo totale pari allo 0,5% in peso di semi di Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza. (f) La percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si deve applicare ai semi di Poa spp. (g) Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludovigiana, Avena sterilis, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di queste specie. (h) La presenza di un seme di Avena fatua, Avena ludovigiana, Avena sterilis, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un campione di peso doppio e' esente da semi di queste specie. (i) La determinazione del contenuto in numero di semi di Avena fatua, Avena ludovigiana, Avena sterilis, puo' non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni cui alla colonna 12. (j) La determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. puo' non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13. (k) La presenza di un seme di Cuscuta spp. di un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di Cuscuta spp. (l) Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. e' il doppio del peso stabilito nell'allegato 2, colonna 4, per le specie corrispondenti. (m) La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito, non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito e' esente da semi di Cuscuta spp. (n) La determinazione del contenuto in numero di semi di Rumex spp. diversi da Rumex acetosella e Rumex marittimus puo' non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14. (o) La percentuale in numero di semi di lupino di colore diverso non deve superare: in lupino amaro: 2; in lupini diversi dal lupino amaro: 1. (p) La percentuale in numero di semi amari di lupino in varieta' diverse dal lupino amaro non deve superare: per le sementi certificate della prima riproduzione da sementi di base: 3; per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base: 5. 3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. 4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es. sacchi di juta, di cotone, ecc.); in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es. recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini, il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della presente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale). II. Sementi di base. Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base: 1. Le sementi di Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba e delle varieta' apomittiche monoclonali di Poa spp. devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni: la purezza minima varietale deve essere del 99,7%. La purezza minima varietale e' controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 7 B) Foraggere. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni: A. TAVOLA Parte di provvedimento in formato grafico B. NORME O CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHE' NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE II, PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO: (a) Un contenuto massimo totale pari a 80 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza. (b) La condizione stabilita nella colonna 3 non e' applicabile ai semi di Poa spp. II contenuto massimo totale di semi di Poa spp. diversa dalla specie in esame non deve superare I in un campione di 500 semi. (c) Un contenuto massimo totale di 20 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza. (d) La determinazione del contenuto in numero di semi di Melilofus spp. non e' necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7. (e) La presenza di un seme di Melilotus spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio e' esente da semi di Melilotus spp. (f) La condizione (c) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica. (g) La condizione (d) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica. (h) La condizione (e) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica. (i) La condizione (f) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica. (j) Le condizioni (k) e (m) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano. (k) La percentuale in numero di semi amari di lupino in varieta' diverse del lupino amaro non deve superare 1. III. Sementi commerciali. Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2, 3, 4, del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali: 1. Per quanto concerne il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, le percentuali in peso di cui alle colonne 5 e 6 della tavola di cui alla sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate di 1. 2. In Poa annua un tenore massimo totale pari al 10% in peso di sementi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza. 3. Nelle specie di Poa diverse da Poa annua un tenore massimo totale del 3% in peso di sementi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza. 4. In Hedysarum coronarium un tenore massimo totale pari all'1% in peso di sementi di Melilotus spp. non deve essere considerato come impurezza. 5. La condizione (d) stabilita per il Lotus corniculatus alla sezione I, punto 2, del presente allegato, non si applica. 6. Per quanto riguarda la specie di Lupinus: a) la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso; b) la percentuale numerica di semi di lupino di altro colore non deve superare: nel lupino amaro: 4; nei lupini diversi dal lupino amaro: 2; c) la percentuale numerica dei semi amari nei lupini diversi dal lupino amaro non deve superare 5; 7. In Vicia spp. un tenore massimo totale pari al 6% in peso di sementi di Vicia pannonica, Vicia villosa o di specie coltivate affini in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza. 8. In Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso. IV. Sementi commerciali (specie non previste dall'articolo 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096). 1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla purezza specifica, al contenuto di semi di malerbe ed alla facolta' germinativa: Parte di provvedimento in formato grafico 2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. 3. Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri sono considerati come semi suscettibili di germinazione. 4. Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare sono considerati semi germinati. 5. La presenza di Rumex crispus L., Rumex optusifolius L., non deve essere superiore a 5 grammi. 6. Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta; tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta in un campione di 100 grammi non e' considerato come impurezza se un secondo campione di 200 grammi e' esente da Avena fatua o da Cuscuta. 7. La percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare 3. Per quanto riguarda ciascuna delle specie di Poa, la presenza di una percentuale del 3 di semi di altre specie di Poa non e' considerata una impurezza. 8. In una specie di Vicia, una percentuale di semi di Vicia pannonica, Vicia villosa, e di specie coltivate affini, pari a 6 in totale, non e' considerata impurezza. 9. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilita' di cui all'art. 11 della legge si applica la disposizione di cui alla sezione I, punto 4, del presente allegato. D) Oleaginose e da fibra. I. Sementi di base e certificate. 1. Le sementi devono presentare identita' e purezza in grado sufficienti. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere in particolare alle seguenti norme o altre condizioni:

SPECIE E CATEGORIE Purezza minima varietale (%)

1 2

Brassica napus ssp. oleifera, varieta' diverse da quelle esclusivamente foraggere, Brassica rapa, varieta' diverse da quelle esclusivamente foraggere: sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99,9 sementi certificate . . . . . . . . . . . . . . . | 99,7 | Brassica napus ssp. oleifera, varieta' esclusivamente foraggere, Brassica rapa, varieta' esclusivamente foraggere, Helianthlus annuus, varieta' diverse da quelle ibride, compresi i loro componenti, Sinapis alba: sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99,7 sementi certificate . . . . . . . . . . . . . . . | 99 | Linum usitatissimum: | sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99,7 sementi certificate di prima riproduzione . . . . | 98 sementi certificate di seconda e terza | riproduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 97,5 | Papaver somniferum: | sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99 sementi certificate . . . . . . . . . . . . . . . | 98 | Glycine max: | sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . | 97 sementi certificate . . . . . . . . . . . . . . . | 95 La purezza minima varietale e' controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 7 E) Oleaginose e da fibra. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di Orobanche spp.: A. TAVOLA Parte di provvedimento in formato grafico B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHE' NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE I, PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO: (a) il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 5 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 6 a 11. (b) La determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante non e' necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5. (c) La determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. non e' necessariamente effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7. (d) La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di Cuscuta spp. (e) La semente deve essere esente da Orobanche; tuttavia, un seme di Orobanche in un campione di 100 g non deve essere considerato come impurezza, se un secondo campione di 200 g e' esente da Orobanche. 3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. In particolare le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni: A. TAVOLA Parte di provvedimento in formato grafico B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHE' NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE I, PUNTO 3, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO: (a) In lino tessile, la percentuale massima in numero di semi contaminati da Ascochyta linicola (sin. Phoma linicola) non deve superare 1. (b) La determinazione del contenuto di sclerozi o di frammenti di sclerozio di Sclerotina sclerotiorum non e' necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5 della tabella. 4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.); in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) Il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale). II. Sementi commerciali. Le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato, ad eccezione del punto 1, si applicano alle sementi commerciali. III. Sementi commerciali (Specie non previste all'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096). 1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

SPECIE Facolta' germinativa minima (% del seme in peso) Purezza minima specifica (% in peso) Tenore massimo di sementi di altre specie di piante (% in peso)

2.

Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta, tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta in un campione di 100 gr. non e' considerato come impurita', se un secondo campione di 200 gr. e' esente da Avena fatua o da Cuscuta. 3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. 4. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilita' di cui all'articolo 11 della legge si applica la disposizione di cui alla sezione I punto 4 del presente allegato. E) Altre.

SPECIE Purezza minima specifica (% in peso) Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso) Facolta' germinativa minima (% del seme puro)

1) La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. 2) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es. sacchi di juta, di cotone, ecc.); in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita) (es. i recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale). II. - COLTURE ERBACEE ORTIVE, ORNAMENTALI E DA FIORE A) Ortive. I - Sementi di base, certificate e standard. 1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietale in grado sufficiente. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante: A. TABELLA

SPECIE Facolta' germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri Purezza minima specifica (% in peso) Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)

3.

La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. 4. Le sementi di leguminose non devono essere contaminate dagli insetti vivi sottospecificati: Acanthoscelides obtectus Sag. Bruchus affinis Froel. Bruchus atomarius L. Bruchus pisorum L. Bruchus rufimanus Boh. 5. Le sementi non devono essere contaminate da Acari vivi. Gli accertamenti sono effettuati sull'intero campione da esaminare in laboratorio. 6. La durata della responsabilita' del produttore o, nel caso di sementi standard, del fornitore, relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilita', e' stabilita come segue: a) per le sementi di base e le sementi certificate, ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi, con decorrenza dal mese successivo a quello della chiusura o dell'ultimo prelievo ufficiale relativo alla certificazione, indicato sul cartellino di certificazione di cui all'allegato 1 della legge 20 aprile 1976, n. 195, fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione delle bietole, brassiche e legumi per i quali la responsabilita' e' prolungata fino a 9 mesi; fino a 30 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di Altro materiale, a chiusura ermetica); b) per le sementi standard e per le sementi certificate che si presentano sotto forma di piccoli imballaggi, con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della campagna indicata sul cartellino del produttore o del fornitore di cui all'allegato 2 della legge 20 aprile 1976, numero 195, fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.); fino a 24 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' es.: recipienti metallici, od altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilita' resta a carico del detentore delle sementi medesime, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore o del fornitore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) data di determinazione della conformita' della facolta' germinativa. II - Sementi commerciali (specie non previste dall'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195) 1. Le condizioni di cui ai punti 3, 4 e 5 della sez. I del presente allegato si applicano alle sementi commerciali. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facolta' germinativa, alla purezza specifica ed al contenuto di semi di altre specie di piante: A. TABELLA

SPECIE Facolta' germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri Purezza minima specifica (% in peso) Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)

3.

La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.) ad eccezione del mays, brassiche e legumi per i quali la validita' della dichiarazione e' prolungata a mesi 9; in mesi 30 per le sementi contenute imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, della quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale). B. ORNAMENTALI E DA FIORE

SPECIE Categoria Facolta' germinativa minima (% in semi puri) Purezza minima specifica (% in peso)

1) Le sementi devono presentare identita' e purezza della varieta' in grado sufficiente. 2) La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. In particolare non e' ammessa la presenza di semi di Cuscuta sp. e di Orobanche sp. 3) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es.: sacchi di juta, di cotone ecc.); in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale). III. - PIANTE AGRARIE ARBOREE ED ARBUSTIVE

SPECIE Categoria Purezza minima specifica (% in peso)

1) Non e' prescritta la dichiarazione relativa alla germinabilita'. IV. - MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI A) Patate

SPECIE Categoria

1.

Tolleranza per impurita', difetti e malattie di tuberi-seme di patate: a) presenza di terra e di corpi estranei: 2% del peso; b) marciume secco e marciume umido, purche' non siano causati da synchytrium endobioticum, corynebacterium sepedonicum o pseudomonas solanacearum: 1% del peso; c) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3% del peso; d) scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo: 5% del peso; Totale delle tolleranze per i punti da b) a d): 6% del peso. 2. I tuberi-seme di patate sono esenti da Globotera rostochiensis, Dytilenchus destructor, Corynebacterium sepedonicum e Pseudomona solanacearum, Synchytrium endobioticum. 3. Sono vietati i trattamenti con prodotti imbenti la facolta' germinativa. 4. Gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e puliti; i contenitori devono essere puliti. 5. I tuberi-seme di patate devono avere un calibro tale da non attraversare una maglia quadra di 28 mm di lato; per le varieta' la cui lunghezza e' in media almeno pari al doppio della larghezza massima, la maglia quadra non deve avere meno di 25 mm di lato. Per i tuberi-seme che passano attraverso una maglia quadra di 35 mm di lato, i limiti inferiori e superiori del calibro sono espressi in multipli di cinque. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita dev'essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 20 mm di lato. Tale scarto massimo puo' essere ampliato fino a 30 mm nei casi fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Una partita non deve contenere piu' del 3% in peso di tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, ne piu' del 3% in peso di tuberi con un calibro superiore a quello massimo indicato. B) Ortive

SPECIE Categoria

1) Non sono tollerate impurita' per presenza di terra e di corpi estranei superiori al 2% del peso. 2) Non sono tollerati difetti esterni (ad esempio: tuberi, rizomi, bulbi e simili difformi o con ammaccature o spaccature) in misura superiore al 3% del peso. C) Ornamentali e da fiore - Materiali da fiore. I materiali di moltiplicazione debbono possedere i requisiti previsti dal regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968 e successive integrazioni e modificazioni, relative alla determinazione di norme di qualita' per i bulbi, i tuberi, e i rizomi da fiore. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI

Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-Tavola F

TAVOLA F ALLEGATO 7 CONDIZIONI ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE LE COLTURE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE A) Cereali. 1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varieta' coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente. 2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

COLTURA Distanze minime

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una produzione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. 3. La coltura deve presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di coltura di una linea "inbred" di Zea mays, sufficiente identita' e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda la produzione di sementi di varieta' ibride di Zea mays, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilita' e la ristorazione della fertilita'. In particolare le colture di Phalaris canariensis, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale e Zea mays devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni: A. Phalaris canariensis, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta' non deve superare: 1 per 30 m per la produzione di sementi di base, 1 per 10 m per la produzione di sementi certificate. B. Zea mays: a) la percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta', alla linea "imbred" o al componente non deve superare: aa) per la produzione di sementi di base: i) linea "imbred": 0,1; ii) ibridi semplici, ciascun componente: 0,1; iii) varieta' ad impollinazione libera: 0,5; bb) per la produzione di sementi certificate: i) componenti di varieta' ibride: linea "inbred": 0,2; ibrido semplice: 0,2; varieta' ad impollinazione libera: 1,0; ii) varieta' ad impollinazione libera: 1,0; b) per la produzione di sementi di varieta' ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni: (aa) le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantita' di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura; (bb) dove il caso lo richieda l'emasculazione deve essere effettuata; (cc) allorche' il 5% o piu' di piante del componente femminile presenta stigmi recettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettono polline non deve superare: 1 all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo, 2 per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo. Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o piu' dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume ed abbiano emesso o emettano polline. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi, in particolare le Ustilagineae, e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. L'osservanza di norme o altre condizioni sopracitate devono essere esaminate all'atto di ispezioni ufficiali in campo. Queste ispezioni in campo devono essere effettuate secondo le condizioni seguenti A. Lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato. B. Si deve procedere a un numero di ispezioni in campo che sia almeno il seguente: (a) per Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, Triticum aestivxum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale: 1; (b) per Zea mays durante il periodo di fioritura: (aa) varieta' ad impollinazione libera: 1; (bb) linee "inbred" o ibridi: 3. Quando il precedente colturale dell'anno in corso o dell'anno prima e' costituito da una coltura di Zea mays, si deve effettuare almeno una particolare ispezione in campo al fine di accertare la rispondenza alle condizioni di cui al punto 1 del presente allegato. C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi approvati. B) Foraggere: 1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varieta' coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente. 2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

COLTURA Distanze minime

1 2

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. 3. Le piante di altre specie, le sementi delle quali sono difficili da distinguere nelle analisi di laboratorio dalle sementi della coltura, sono tollerate in misura limitata. In particolare le colture delle specie di Lolium devono rispondere alle seguenti condizioni: il numero di piante di una specie di Lolium diversa da quella della coltura non deve superare: 1 per 50 m quadri per la produzione delle sementi di base; 1 per 10 m quadri per la produzione delle sementi certificate. 4. La coltura deve presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente. In particolare le colture diverse da quelle delle specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, o delle varieta' apomittiche monoclonali di Poa spp. devono rispondere alle seguenti norme: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta' non deve superare: 1 per 30 m per la produzione di sementi di base; 1 per 10 m per la produzione di sementi certificate. Nel caso delle specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala e delle varieta' apomittiche monoclonali di Poa spp. viene applicata solamente la prima frase. 5. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. L'osservanza delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminata mediante ispezioni ufficiali in campo che devono essere effettuate alle seguenti condizioni: A. Lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato. B. Si deve procedere ad almeno una ispezione in campo. C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati. C) Barbabietole. 1. La coltura deve presentare identita' e purezza della varieta' in grado sufficiente. 2. La coltura deve essere assoggettata almeno ad una ispezione ufficiale in campo e per le sementi di base, almeno a due ispezioni, una ai vivai ed una alle piante portaseme. 3. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente della identita' e della purezza del tipo o della varieta'. 4. Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varieta'. 5. Le distanze minime da colture vicine portaseme devono essere le seguenti:

SPECIE Sementi di base Sementi certificate

Tali distanze si applicano anche all'isolamento rispetto a piante o campi di barbabietole coltivate per le radici e che presentano delle infiorescenze al momento della fioritura dei campi di produzione di sementi. Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. D) Tuberi-seme di patate. 1. I tuberi-seme di base devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante affette da gamba nera non dev'essere superiore a 2; b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' non dev'essere superiore a 0,25 e quella di piante di varieta' estranee non deve essere superiore a 0,1; c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a 4. 2. I tuberi-seme certificati devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera non dev'essere superiore a 4; b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' non dev'essere superiore a 0,5 e quella di piante di varieta' estranee non deve essere superiore a 0,2; c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a 10. Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioe' semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie. 3. Nel valutare la discendenza di una varieta' affetta da una virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato. 4. Le tolleranze previste nei punti 1-c), 2-c) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa. 5. Il campo di produzione non e' contaminato da Globotera rostochiensis Woll e Dytilenchus destructor. 6. La coltura e' esente da: a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck, e Kotth.) Skapt. e Burkh. E) Oleaginose e da fibra. 1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varieta' coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente. 2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

COLTURA Distanze minime

1 2

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. 3. La coltura deve presentare indennita' e purezza varietali in grado sufficiente. Le colture di Brassica Juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carum carvi e Gossypium sp. devono rispondere in particolare alle seguenti condizioni: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta' non deve superare: 1 per 30 in per la produzione di sementi di base; 1 per 10 m per la produzione di sementi certificate. 4. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. 5. Il rispetto delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminato all'atto di ispezioni ufficiali in campo che devono essere effettuate alle seguenti condizioni: A. Lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato. B. Si deve procedere ad almeno una ispezione in campo. C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)