DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1984, n. 27
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera, modificata dalla legge 2 aprile 1976, n. 195, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 517;
Visto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809;
Viste le direttive (CEE) n. 72/418 del Consiglio del 6 dicembre 1972, n. 73/438 del Consiglio dell'11 dicembre 1973, n. 74/268 della commissione del 2 maggio 1974, n. 75/444 del Consiglio del 26 giugno 1975, n. 78/55 del Consiglio del 19 dicembre 1977, n. 78/386 della commissione del 18 aprile 1978, n. 78/387 della commissione del 18 aprile 1978, n. 78/388 della commissione del 18 aprile 1978, n. 78/511 della commissione del 24 maggio 1978, n. 78/692 del Consiglio del 25 maggio 1978, n. 79/641 della commissione del 27 giugno 1979, n. 79/692 del Consiglio del 24 luglio 1979, n. 79/967 del Consiglio del 12 novembre 1979, n. 80/304 della commissione del 25 febbraio 1980, n. 80/754 della commissione del 17 luglio 1980, n. 81/126 della commissione del 16 febbraio 1981 e n. 82/287 della commissione del 13 aprile 1982;
Ravvisata la necessita' di adeguare il predetto regolamento di esecuzione alle citate direttive della C.E.E.;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1983;
Sulla
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:
Articolo unico
Sono approvate le modifiche al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.
PERTINI CRAXI - PANDOLFI - GORIA - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 16
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, N. 1096, SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA Art. 1. L'art. 4 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dal seguente: "Al fine di consentire la verifica della conservazione in purezza, i responsabili della produzione di sementi e di altro materiale di moltiplicazione della categoria di "base" sono tenuti a comunicare a mezzo lettera raccomandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prima dell'inizio di ogni ciclo colturale, le coltivazioni che intendono istituire per la produzione delle sementi e del materiale anzidetto. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede al controllo della selezione conservatrice anche in base alle registrazioni effettuate dai responsabili della produzione. Tali controlli si estendono anche alle registrazioni effettuate per la produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazioni di "base". Il Ministero medesimo, se necessario, puo' procedere anche al prelievo ufficiale di campioni. A richiesta del costitutore o del suo avente causa, le notizie ed i dati relativi ai componenti genealogici devono essere tenuti segreti. La comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo, deve recare le seguenti indicazioni: 1) ubicazione ed estensione delle coltivazioni; 2) nome e cognome ed indirizzo del responsabile delle medesime. I responsabili, o i loro aventi causa, della conservazione in purezza di varieta' o di ibridi possono far circolare nel territorio nazionale le sementi di generazioni precedenti a quella di base soltanto allo scopo della moltiplicazione e riproduzione delle medesime. In tali casi i materiali sementieri devono essere accompagnati da una dichiarazione del responsabile della conservazione in purezza dalla quale risulti che i medesimi non sono destinati alla commercializzazione."
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 2
Art. 2. L'ultimo comma dell'art. 7 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, n. 1096](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), e' sostituito dal seguente: "Analoga facolta' puo' essere esercitata per quanto concerne i tuberi seme di patate sia di base che certificati nel rispetto delle decisioni che potranno essere stabilite dalla Comunita' europea."
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 3
Art. 3. Dopo l'art. 8 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, n. 1096](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), e' inserito l'articolo seguente: "Art. 8-bis. - I miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione previsti all'art. 10 della legge sono cosi' definiti: a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: il miscuglio di sementi di diversi generi, specie o varieta' di piante foraggere di cui all'allegato 3, o di queste con sementi di altre piante utilizzate come piante foraggere, destinati alla produzione di foraggi; b) miscugli destinati alla costituzione di tappeti erbosi: il miscuglio di sementi di diversi generi, specie o varieta' di piante foraggere di cui all'allegato 3 o di queste con sementi di piante non foraggere, non destinati alla produzione di foraggi; c) miscugli destinati alla produzione di fiori: il miscuglio di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili, costituito da due o piu' varieta' o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varieta' o il colore) della stessa specie; d) miscugli destinati alla produzione di ortaggi: il miscuglio di sementi di diversi generi, specie o varieta' di piante ortive destinati alla produzione di particolari mescolanze di ortaggi usualmente consumate nella mescolanza medesima. Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili. I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi definiti alle lettere a) e b) del precedente primo comma nonche' gli imballaggi contenenti miscugli di sementi o di materiali di moltiplicazione definiti alle lettere c) e d) del medesimo primo comma non devono essere superiori al peso od al numero di pezzi indicati nell'allegato 4."
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 4
Art. 4. L'articolo 9 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, n. 1096](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione degli ultimi quattro commi dell'art. 11 della legge per piccoli imballaggi si intendono quelli contenenti sementi od organi riproduttivi, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli indicati nell'allegato 4. I piccoli imballaggi di sementi o di materiali di moltiplicazione delle specie contemplate nell'art. 24 della legge debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale con le stesse modalita' previste al successivo art. 10-bis e, ad eccezione dei piccoli imballaggi CEE, contrassegnati ufficialmente in conformita' al successivo art. 11. I "Piccoli imballaggi CEE" di sementi di barbabietole ed i "Piccoli imballaggi CEE B" di sementi o di miscugli di sementi di piante foraggere, debbono essere muniti all'esterno di una etichetta adesiva ufficiale conforme all'allegato 5; per quanto riguarda il colore dell'etichetta si applica quanto disposto all'art. 11, primo comma, lettera a). Su richiesta detti piccoli imballaggi CEE potranno essere contrassegnati in conformita' al successivo art. 11. E' possibile procedere ad una o piu' nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale. I piccoli imballaggi di sementi o materiali di moltiplicazione delle specie non contemplate nell'art. 24 della legge nonche' i "Piccoli imballaggi CEE A" contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino del produttore o sull'imballaggio stesso. Il cartellino del produttore da apporre ai "Piccoli imballaggi CEE A" deve essere conforme all'allegato 5. E' permessa, ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri a scopo dimostrativo, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore ad un quinto di quelli indicati nell'allegato 4, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge purche' sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la dicitura: "campione gratuito non destinato alla vendita". I prodotti sementieri di varieta' iscritte nel registro nazionale devono provenire comunque da lotti ufficialmente certificati."
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 5
Art. 5. L'art. 10 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, n. 1096](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), e' sostituito dal seguente: "Per "anno di produzione" di cui al primo comma dell'art. 11 della legge, deve intendersi quello relativo alla prima lavorazione, selezione e confezione delle sementi e degli altri materiali di riproduzione e moltiplicazione. Sul grado di purezza e germinabilita' dichiarato sono consentite, di fronte ai risultati delle analisi, le seguenti tolleranze:
```
```
| TOLLERANZA IN
PERCENTUALE DI GERMINABILITA DICHIARATA | PERCENTUALE
=====================================================================
100/99 | 1
98/96 | 2
95/92 | 3
91/88 | 4
87/80 | 5
79/71 | 6
70/60 | 7
59/50 | 8
=====================================================================
| TOLLERANZA
PERCENTUALE DI PUREZZA DICHIARATA | IN PERCENTUALE
=====================================================================
100 | 0,8
99 | 1,0
98 | 1,2
97 | 1,3
96 | 1,4
95 | 1,5
94 | 1,6
```
```
93 | 1,7
```
```
92 | 1,9
```
```
91/90 | 2,0
```
```
89/85 | 2,5
```
```
84/80 | 3,5
79/75 3,5 Ai fini dell'applicazione del primo e decimo comma dello stesso articolo della legge, e' consentito l'impiego di soli cartellini esterni costituiti da etichette adesive applicate in modo che l'apertura anche parziale dell'involucro menomi l'integrita' dell'etichetta stessa o che la sua asportazione non sia possibile senza menomare l'integrita' della stessa, l'involucro o la chiusura del medesimo. I cartellini dei produttori non possono essere di colore bianco, azzurro, rosso bruno e verde. Per i miscugli e per le piccole confezioni di cui al tredicesimo e quattordicesimo comma dell'art. 11 della legge, costituiti da materiali sementieri di produzione nazionale, le indicazioni relative alla ditta produttrice possono essere sostituiti con il marchio della ditta medesima. Sul cartellino del produttore di cui all'art. 11 della legge e' ammessa anche l'indicazione della ditta distributrice."
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 6
Art. 6. Dopo l'art. 10 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, n. 1096](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), e' inserito l'articolo seguente: "Art. 10-bis. - Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonche' gli imballaggi dei miscugli di sementi destinate alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale, previsto al successivo art. 11, o sull'imballaggio stesso. A tal fine, il sistema di chiusura deve comportare almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale, salvo che si tratti di un sistema di chiusura non riutilizzabile. L'apertura e la nuova chiusura degli imballaggi puo' effettuarsi solo ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso sul cartellino previsto al successivo art. 11 dovra' essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata."
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 7
Art. 7. L'articolo 11 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, n. 1096](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096), approvato con [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), e' sostituito dal seguente: "Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonche' gli imballaggi dei miscugli di sementi destinati alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere muniti, in aggiunta al cartellino del produttore o dell'importatore: a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme, a seconda della specie, all'allegato 5 del presente regolamento, di colore bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base, bruno per le sementi commerciali e verde per i miscugli. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo' figurare all'interno quando esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. E' consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive; b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino, di cui al precedente punto a) che riporti le indicazioni previste all'allegato 5 del presente regolamento. Esso non e' indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente o e' utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile. Per le specie non contemplate nel citato allegato 5 le indicazioni che dovranno essere riportate sul cartellino e sull'attestato interno saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il provvedimento di istituzione del registro delle varieta' di ciascuna delle specie innanzi dette. Le sementi ed i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale di generi e specie per i quali non e' stato istituito il registro delle varieta' possono essere ammessi ad un esame ufficiale al fine della constatazione della identita' della specie e della rispondenza alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali. In tal caso gli imballaggi saranno muniti del cartellino ufficiale conforme all'allegato 5. Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a mm 110 x 67."
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 8
Art. 8. L'art. 15 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, n. 1096](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), e' sostituito dal seguente: "La domanda per l'iscrizione al registro, di cui all'art. 19 della legge, deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il richiedente dovra' fornire allo stesso Ministero un campione di sementi o di materiali di moltiplicazione della varieta' di cui viene richiesta l'iscrizione onde consentire la esecuzione delle prove necessarie per accertare quanto disposto dall'art. 19 della legge. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' necessario per ammissione delle varieta' di graminacee qualora il costitutore dichiari che le sementi della varieta' da iscrivere nel "registro nazionale" non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere. L'esame di cui sopra non e' necessario anche per l'ammissione delle varieta' le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro delle Comunita' europee, il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilira' con proprio provvedimento le modalita' di presentazione della domanda e della relativa documentazione, ed i termini entro i quali dovranno essere presentati la domanda medesima ed i campioni."
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 9
Art. 9. L'articolo 16 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, n. 1096](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), e' sostituito dal seguente: "Le domande di iscrizione al registro delle varieta', sono a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sottoposte all'esame della competente commissione, di cui all'art. 19 della legge, che provvede a stabilire le modalita' per l'accertamento dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione. L'iscrizione e' subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varieta'. Per stabilire la differenziabilita' gli esami in campo comprendono almeno le varieta' paragonabili disponibili note nella Comunita' europea ai sensi del successivo art. 16-bis ed altre varieta' paragonabili disponibili. Per l'esecuzione delle prove ritenute necessarie, la commissione stessa puo' richiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la collaborazione degli istituti e laboratori di sperimentazione agraria universitaria nonche' degli uffici tecnici delle regioni. I richiedenti l'iscrizione hanno l'obbligo di comunicare, qualora il Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo richieda, l'ubicazione delle coltivazioni della varieta' stessa e di consentire in ogni momento l'accesso a dette coltivazioni dei funzionari incaricati degli accertamenti. Entro quattro mesi dal termine delle prove, esami ed accertamenti di cui al presente articolo, la commissione esprime il proprio giudizio sulla varieta' esaminata. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunichera', entro trenta giorni, al richiedente l'iscrizione, le proprie determinazioni adottate al riguardo e, su richiesta del medesimo, il risultato delle prove.
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 10
Art. 10. Dopo l'articolo 16 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, n. 1096](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), sono inseriti gli articoli seguenti: "Art. 16-bis. - Una varieta' e' distinta se, indipendentemente dall'origine - artificiale o naturale - della variazione iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o piu' caratteri importanti da qualsiasi altra varieta' nota nella Comunita' europea. I caratteri di una varieta' si debbono poter riconoscere con precisione e descrivere con altrettanta precisione. Si considera nota nella Comunita' europea qualsiasi varieta' che al momento in cui la richiesta di iscrizione della varieta' da giudicare e' presentata nei debiti modi, figura nel catalogo comune delle varieta' delle specie di ortaggi o nel catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole o, pur senza figurare in uno dei suddetti cataloghi, e' iscritta o in corso di iscrizione in Italia o e' iscritta in un altro Stato membro per la certificazione e la commercializzazione, o per la certificazione per altri Paesi, oppure per il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard, a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta di iscrizione della varieta' da giudicare non siano piu' soddisfatti in tutti gli Stati membri interessati i requisiti sopra indicati. Una varieta' e' stabile se essa resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali al termine delle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o moltiplicazione. Una varieta' e' sufficientemente omogenea se le piante che la compongono - a parte qualche rara aberrazione - sono, tenendo conto delle particolarita' del sistema di riproduzione delle piante, simili o geneticamente identiche per l'insieme delle caratteristiche considerate a tal fine. Una varieta' possiede un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualita' costituisce, rispetto alle altre varieta' iscritte nel registro delle varieta' di cui all'art. 19 della legge, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche puo' essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli". "Art. 16-ter. - La varieta', oggetto di iscrizione nei registri nazionali delle varieta' di cui all'art. 19 della legge, prende la denominazione letale dal costitutore o suo avente causa. La denominazione deve essere tale da consentire la identificazione della varieta' alla quale si riferisce e non puo' essere composta unicamente di cifre. Tale denominazione deve: risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume; essere identica, se possibile, alla denominazione attribuita per la stessa varieta' in altri Stati membri della Comunita' europea. Qualora una varieta' non si distingua nettamente da una varieta' precedentemente iscritta in Italia o in un altro Stato membro della Comunita' europea o da un'altra varieta' sulla quale sia gia' stato espresso un giudizio, per quanto concerne la differenziabilita', la stabilita' e la omogeneita' secondo norme che corrispondono a quelle del presente regolamento, senza tuttavia essere una varieta' nota nella Comunita' europea ai sensi del precedente art. 16-bis, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle informazioni disponibili, stabilisce che essa porti la denominazione di tale varieta'. Tale disposizione non si applica se la denominazione puo' indurre in errore o dare adito a confusione per quanto concerne le varieta' oppure se altri fatti si oppongono al suo impiego in base alle disposizioni nazionali in materia di denominazioni varietali ovvero se un diritto di un terzo ostacola il libero impiego di tale denominazione in relazione con la varieta'".
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 11
Art. 11. L'art. 17 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, n. 1096](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), e' sostituito dal seguente: "L'iscrizione di una varieta' nel registro viene disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il registro delle varieta', la cui tenuta e' affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve riportare, oltre al nome della varieta', l'indicazione della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il nome del responsabile della conservazione in purezza della varieta'. Per ogni varieta' iscritta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro, gli elementi descrittivi delle varieta' ed i risultati delle prove sulle quali si e' basato il giudizio per l'iscrizione. I fascicoli di cui al comma precedente, relativi alle varieta' iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle varieta', sono tenuti a disposizione degli altri Stati membri e della commissione della Comunita' europea. Le informazioni reciproche sono riservate. I fascicoli relativi alla iscrizione delle varieta' sono accessibili - a titolo personale ed esclusivo - a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Tale disposizione non si applica allorche' il costitutore abbia chiesto, in conformita' al terzultimo comma dell'art. 19 della legge, il segreto sui risultati degli esami e sui componenti genealogici della varieta'. Ogni domanda, o ritiro di domanda, di iscrizione di una varieta', ogni iscrizione di una varieta' nel registro nonche' le varie modifiche del medesimo sono notificate agli altri Stati membri ed alla commissione della Comunita' europea. Per ogni varieta' iscritta viene comunicato, agli altri Stati membri e alla commissione della Comunita' europea, una breve descrizione delle caratteristiche piu' importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varieta' in questione da altre varieta' analoghe. Le iscrizioni avvenute anteriormente al 1 luglio 1972 in base a disposizioni diverse da quelle della legge, se non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982. L'iscrizione di una varieta' e' valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima e puo' essere rinnovata per periodi determinati qualora sia giustificata l'importanza del mantenimento in coltura della varieta' e sempreche' risultino soddisfatti i requisiti di differenziabilita', stabilita' ed omogeneita'. La domanda del rinnovo deve essere inoltrata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste almeno due anni prima della data di scadenza".
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 12
Art. 12. Dopo l'art. 17 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, n. 1096](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), e' inserito l'articolo seguente: "Art. 17-bis. - Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedere in ordine ai dubbi sorti dopo l'iscrizione di una varieta' per quanto concerne la valutazione della sua differenziabilita' o della sua denominazione al momento della iscrizione medesima. Se, dopo l'iscrizione di una varieta', risulta che la condizione della differenziabilita' ai sensi del precedente art. 16-bis non e' stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, quest'ultima e' annullata e sostituita da un'altra decisione a termini del presente regolamento. In tal caso, la varieta' non e' piu' considerata come una varieta' nota nella Comunita' europea ai sensi del precedente art. 16-bis, a partire dal momento della iscrizione iniziale. Se, dopo l'iscrizione di una varieta', risulta che la denominazione ai sensi del precedente art. 16-ter non poteva essere accettabile al momento dell'iscrizione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme al presente regolamento. La denominazione precedente puo' essere temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilira' le modalita' di impiego della precedente denominazione a titolo supplementare. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto dispone la cancellazione di una varieta' qualora: a) in sede di esame, risulti che detta varieta' non e' piu' distinta, stabile o sufficientemente omogenea; b) il responsabile o i responsabili della conservazione in purezza della varieta' ne facciano richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata; c) all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione o nel corso della procedura l'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolenti in merito agli elementi da cui dipende l'iscrizione; d) risulti, dopo la iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e) la validita' dell'iscrizione sia giunta a scadenza. Nella ipotesi di cui alla precedente lettera e) nel decreto di cancellazione puo' stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione. Per la varieta' compresa nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante agricole o di ortaggi il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varieta' e' iscritta si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuberi-seme della varieta' in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varieta'".
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 13
Art. 13. L'art. 19 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, n. 1096](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), e' sostituito dal seguente: "Del certificato di cui all'art. 22 della legge, attestante l'esito dei controlli alle colture, una copia e' conservata dall'ufficio od ente cui e' attribuito il compito della certificazione, e una copia e' rilasciata al richiedente il controllo. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedera' ad emanare le disposizioni, amministrative e tecniche, applicative relative ai controlli ed alla certificazione ufficiale".
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 14
Art. 14. Il primo comma dell'art. 20 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, numero 1096](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), e' sostituito dal seguente: "Puo' essere autorizzata la certificazione ufficiale di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato 6 per quanto riguarda la facolta' germinativa. In tal caso il cartellino del produttore, di cui all'art. 11 della legge, deve anche recare il numero di riferimento del lotto. Il cartellino ufficiale dovra' indicare che trattasi di sementi con germinabilita' ridotta".
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 15
Art. 15. L'art. 21 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, n. 1096](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), e' sostituito dal seguente: "Per i cereali, per le foraggere, per le barbabietole della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio, per le patate nonche' per le piante oleaginose e da fibra, per i quali e' obbligatoria, ai sensi dell'art. 24 della legge, l'istituzione dei registri delle varieta', il materiale di moltiplicazione e' classificato nelle seguenti categorie: I) Sementi cerealicole: A) Sementi di base (avena, orzo, riso, frumento, spelta, segale, scagliola, granoturco). B) Sementi certificate (segale, granoturco, scagliola). C) Sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (avena, orzo, riso, frumento, spelta). II) Sementi di piante foraggere: A) Sementi di base (tutte le specie). B) Sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, trifoglio persiano, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, favetta, favino, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata). C) Sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (dactylis, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, erba medica, medica varia, pisello da foraggio, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella). D) Sementi certificate di 3ª riproduzione (pisello da foraggio). E) Sementi commerciali (i generi e le specie contemplati nell'allegato 2 della legge). III) Sementi di barbabietole: A) Sementi di base. B) Sementi certificate. IV) Tuberi-seme di patate: A) tuberi-seme di base. B) tuberi-seme certificati. V) Sementi di piante oleaginose e da fibra: A) Sementi di base (tutte le specie). B) Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca). C) Sementi certificate di 1ª riproduzione (arachide, lino, canapa monoica, soia). D) Sementi certificate di 2ª riproduzione (arachidi, lino e soia). E) Sementi certificate di 2ª riproduzione (canapa monoica). F) Sementi certificate di 3ª riproduzione (fino al termine previsto dalla [direttiva (CEE) n. 69/208, del 30 giugno 1969](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31969L0208), e successive modificazioni ed integrazioni). G) Sementi commerciali (soltanto le specie elencate nell'allegato 2 della legge).
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 16
Art. 16. Il testo introduttivo dell'art. 22 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, n. 1096](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), e' sostituito dal presente: "Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui al precedente articolo, sono le seguenti: "
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 17
Art. 17. L'art. 23 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, n. 1096](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), e' sostituito dal seguente: "Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21, sono le seguenti: A) Sementi di base. 1) Sementi di varieta' selezionate: a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta'; b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di sementi della categoria "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1ª 2ª e 3ª riproduzione"; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi di base; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). 2) Sementi di varieta' locali: a) che siano prodotte sotto il controllo ufficiale di una o piu' aziende di una regione di origine esattamente delimitata, aziende ufficialmente riconosciute idonee per la produzione di varieta' locali; b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate"; che di "sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione"; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per sementi di base; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). B) Sementi certificate di navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, trifoglio persiano, fieno greco, favetta, favino, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata: a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7; b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). C) Sementi certificate di 1ª riproduzione di: dactylis, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, erba medica, medica varia, pisello da foraggio, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agroslide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella: a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7; b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). D) Sementi certificate di 2ª riproduzione di: dactylis, festuca arundinacca, festuca del prate, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, erba medica, medica varia, pisello da foraggio, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella: a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7; b) che sia prevista la destinazione per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 3ª riproduzione", ove ammessa, o per una produzione diversa da quella di sementi di piante foraggere; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). E) Sementi certificate di 3ª riproduzione di: pisello da foraggio: a) che provengano direttamente da sementi di base o da sementi certificate di 1ª ovvero di 2ª riproduzione oppure, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7; b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante foraggere; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). F) Sementi commerciali dei generi e specie contemplati nell'allegato 2 della legge: a) che siano identificate per le specie; b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali; c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b)".
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 18
Art. 18. L'art. 26 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, n. 1086](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1086), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), e' sostituito dal seguente: "Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti: A) Sementi di base: a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta'; b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione", o all'occorrenza, di "sementi certificate di 3ª riproduzione"; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati 6 e 7 per le sementi di base; d) che all'atto di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). B) Sementi certificate di ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca: a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7; b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). C) Sementi certificate di 1ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia e canapa monoica: a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati 6 e 7 per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione" o all'occorrenza, della categoria "sementi certificate della 3ª riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleoginose e da fibra; c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). D) Sementi certificate di 2ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso e soia: a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati 6 e 7 per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 3ª riproduzione"; c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). E) Sementi certificate di 2ª riproduzione di canapa monoica: a) che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione; b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura; c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a) b) e c). F) Sementi certificate di 3ª riproduzione di lino tessile e di lino oleaginoso (fino al termine previsto della [direttiva (CEE) n. 69/208 del 30 giugno 1969](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31969L0208), e successive modificazioni ed integrazioni): a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati 6 e 7 per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). G) Sementi commerciali: a) che siano identificate per la specie; b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali; c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b)".
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 19
Art. 19. L'articolo 30 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, n. 1096](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096) approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), e' sostituito dal seguente: "Le condizioni poste dalla legge e dal presente regolamento per l'iscrizione nei registri delle varieta' valgono anche per le varieta' costituite in altri Stati. L'iscrizione di una varieta' nel catalogo comune delle varieta' di piante agricole o di ortaggi, o in un registro nazionale di uno Stato membro delle Comunita' europee, conformemente alle direttive del Consiglio delle Comunita' europee n. 70/457 e n. 70/458 del 29 settembre 1970, puo' considerarsi equivalente all'iscrizione nel registro delle varieta' di cui all'art. 19 della legge limitatamente ai requisiti di differenziabilita', stabilita' ed omogeneita'. L'iscrizione di una varieta' in un registro di un Paese terzo puo' considerarsi parimenti equivalente qualora il competente organo delle Comunita' europee abbia constatato che gli esami ufficiali delle varieta', ai fini della iscrizione nel registro, effettuati in detti Paesi terzi offrano le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri. La conservazione in purezza di una varieta' iscritta o presentata all'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 della legge, puo' essere effettuata in un Paese terzo, anziche' in Italia o in un altro Paese della Comunita' europea, qualora il competente organo della Comunita' europea abbia constatato che i controlli della selezione conservatrice effettuati in detto Paese terzo, offrano le stesse garanzie dei controlli effettuati negli Stati membri".
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-art. 20
Art. 20. Gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione alla [legge 25 novembre 1971, n. 1096](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-10-08;1065), recanti: allegato 2: Peso massimo dei lotti e minimo dei campioni; allegato 3: Elenco delle specie; allegato 4: Limiti di peso delle piccole confezioni; allegato 5: Indicazioni da apporre sui cartellini ufficiali; allegato 6: Condizioni cui debbono soddisfare le sementi; allegato 7: Condizioni alle quali debbono soddisfare le colture ai fini della certificazione, sono sostituiti dai testi riportati nelle tavole A, B, C, D, E ed F allegate al presente decreto. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-Tavola A
TAVOLA A ALLEGATO 2 PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI A) Cereali Parte di provvedimento in formato grafico B) Foraggere Parte di provvedimento in formato grafico C) Barbabietole da zucchero e da foraggio: peso massimo del lotto . . . . . . . . . . . . . q.li 200 peso minimo del campione . . . . . . . . . . . . . . gr. 500 D) Tuberi-seme di patata. Il peso massimo del lotto non deve superare q.li 1.000. Il numero minimo dei tuberi che costituiscono il campione ed il loro calibro sara' determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere dall'ente certificatore. E) Piante oleaginose e da fibra: Parte di provvedimento in formato grafico F) Piante ortive. Peso massimo del lotto: a) sementi di dimensioni uguali o superiori a quello del frumento: q.li 200; b) sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento: q.li 100. Peso minimo del campione: Allium cepa . . . . . . . . . . . . . . . . . . gr. 25 Allium porrum . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 Anthriscus cerefolium . . . . . . . . . . . . . " 20 Apium graveolens . . . . . . . . . . . . . . . " 5 Asparagus officinalis . . . . . . . . . . . . . " 100 Beta vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Brassica oleracea . . . . . . . . . . . . . . . " 25 Brassica rapa . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 Capsicum annuum . . . . . . . . . . . . . . . . " 40 Cichorium intybus . . . . . . . . . . . . . . . " 15 Cichorium endivia . . . . . . . . . . . . . . . " 15 Citrullus lanatus . . . . . . . . . . . . . . . " 250 Cucumis melo . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Cucumis sativus . . . . . . . . . . . . . . . . " 25 Cucurbita pepo . . . . . . . . . . . . . . . . " 150 Daucus carota . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 Foeniculum vulgare . . . . . . . . . . . . . . " 25 Lactuca sativa . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 Lycopersicon lycopersicum . . . . . . . . . . . " 20 Petroselinum crispum . . . . . . . . . . . . . " 10 Phaseolus coccineus . . . . . . . . . . . . . . " 1.000 Phaseolus vulgaris . . . . . . . . . . . . . . " 700 Pisum sativum . . . . . . . . . . . . . . . . . " 500 Raphanus sativus . . . . . . . . . . . . . . . " 50 Scorzonera hispanica . . . . . . . . . . . . . " 30 Solanum melongena . . . . . . . . . . . . . . . " 20 Spinacia oleracea . . . . . . . . . . . . . . . " 75 Valerianella locusta . . . . . . . . . . . . . " 20 Vicia faba . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.000 Per le varieta' ibride F-1 delle specie succitate il peso minimo del campione puo' essere ridotto fino ad un quarto del peso fissato. Tuttavia il campione deve avere almeno il peso di 5 grammi e contenere almeno 400 semi. Per le specie non comprese nell'elenco di cui sopra il peso minimo del campione sara' determinato, in relazione agli accertamenti da compiere per analogia con le specie aventi semi di peso unitario simili. G) Altre specie erbacee: 1) Per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento: peso massimo del lotto . . . . . . . . . . . q.li 200 peso minimo del campione . . . . . . . . . . gr. 500 2) Per le sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento: peso massimo del lotto . . . . . . . . . . . q.li 100 peso minimo del campione . . . . . . . . . . gr. 300 H) Specie arboree ed arbustive: Peso massimo del lotto: a) Per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle dell'olivo: . . . . . . . q.li 50 b) Per le sementi di dimensioni inferiori a quelle dell'olivo: . . . . . . . . . . . . . q.li 10 Il peso minimo del campione sara' determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere. I) Sementi per colture ornamentali e da fiore nonche' materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili (esclusi i tuberi seme di patate): Nessun limite viene fissato per il peso massimo del lotto. Il peso minimo del campione sara' determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI
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TAVOLA B ALLEGATO 3 ELENCO DELLE SPECIE 1. - COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO
Nome botanico Nome volgare
Barbabietole: Beta vulgaris L. var. crassa Alef. | Barbabietola da foraggio Bela vulgaris L. var. saccarifera Alef. | Barbabietola da zucchero --------------------------------------------------------------------- Cereali: Avena byzanlina K. Kock | Avena rossa Avena saliva L. | Avena Fagopyron esculentytm moench | Grano saraceno Hordeum vulgare L. | Orzo Oryza saliva L. | Riso Panicum miliaceum L. | Miglio Phalaris canariensis L. | Scagliola Secale cereale L. | Segale Selaria italica (L.) Beauv. | Panico Triticum aeslivum L. Emend. Fiori et Paol| Frumento tenero Triticum durum Desf. | Frumento duro Triticum spelta L. | Spelta Triticum supp. x Secale cereale | Triticale Triticum lurgidum L. | Frumento turgido Zea Mays L. [esclusi Zea Mays L. convar. | Granoturco, Mais [escluso microsperma (Koern), Zea Mays L. | Mais rostrato (Popcorn) convar. saccarata (Koern)] | e Mais zuccherino] --------------------------------------------------------------------- Foraggere: Agro pyron crislatum (L.) Gaertn. | Agropiro crestato Agropyron deserlorum (Fisch.) Schult. | Agropiro dei deserti Agropyron trachycaulnm (Lk.) Malte | Agropiro tenue Agrostis canina L. | Agrostide canina Agrostis gigantea Rorh. | Agrostide bianca e | gigantea Agrostis nzalustris Huds. | Agrostide palustre Agrostis stolonifera L. | Agrostide stolonifera Agrostis tennis Sibth. | Agrostide tenue Alopecnrus pratensis L. | Coda di volpe Anthoxantlum odoratum L. | Paleo odoroso Anthyllis vulneraria L. | Antillide Arrkenatherum elatires (L.) Beauv ex J. | et K. Presi. | Avena altissima Brassica campestris L. ssp. rapa (L.) | Thell. (=Br. rapa l.) | Rapa da foraggio Brassica napus L. var. napobrassica (L.) | Peterm. | Navone da foraggio Brassica oleracea L. convar. acephala DC | Cavolo da foraggio Bromus arvensis L. | Bromo arvense Bromus erectus ruds. | Bromo eretto Bromus inermis Leyss. | Bromo inerme Cajanus cajan (L.) Milisp. | Pisello del tropico Cynosurtrus cristatus L. | Coda di cane Coronilla varia L. | Coronilla Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. | Aira crespitosa Deschampsia flexuosa (L.) Trin. | Aira flessuosa Dactylis glomerata L. | Erba mazzolina, dattile Dolichos Lablab L. (= Lablab vulgaris | Savi) | Fagiolo d'Egitto Echinochloa Crus-galli (L.) Beauv. var. | Frumentacea Wight | Miglio giapponese Eragrostis curvula (Schrad.) Nees | Eragrostide curvula Festuca arundinacea Schreb. | Festuca arundinacea Festuca ovina L. | Festuca ovina Festuca ovina L. var. capillata (Lam.) | Hack. (=F. tenuifolia Sibth.) | Festuca capillata Festuca ovina L. duruscula (L.) Koch. | Festuca duruscula Festuca pratensis Huds. | Festuca pratense Festuca rubra L. | Festuca rossa Festuca rubra L. var. heterophylla (Lam) | Mutel | Festuca eterofilla Festuca rubra L. var. commutata Gaud. | (= E. Fallax Thuill.) | Festuca commutata Hedysarum coronarium L. | Sulla Holcus lanatus L. | Erba bambagiona Lolium hybridum Hausskn. | Loglio ibrido / | Loietto comune Lolium multiflorum Lam. / | Loietto italico \ | Loiessa \ | Loietto vestervoldico Lolium perenne L. | Loietto perenne o Loietto | inglese Lotus cornicolatus L. | Ginestrino Lotus uliginosus Schk | Ginestrino palustre Lupinus albus L. | Lupino bianco Lupinus angustifolium L. | Lupino azzurro Lupinus luteus L. | Lupino giallo Medicago - lupulina L. | Lupolina Medicago sativa L. | Erba medica Medicago x varia Martyn | Medica variegata Melilotus alba Med. | Melilotus bianco Melilotus officinalis (L.) Pall. | Melilotus giallo Onobrychis viciifolia Scop. | Lupinella Ornithorus sativus Brot. | Serradella Phaseolus angularis (Wild.) Wight | Fagiolo Urd. Adzuchi Phaseolus aureus Roxb. | Fagiolo Urd. Phaseolis mungo L. | Fagiolo mungo Phileum bertolonii DC | Fleolo bulboso Phieum pratense L. | Fleolo, coda di topo Penniseium glaucum (L.) R. Br. | Miglio perlato o | penniseto Phalaris arundinacea L. | Falaride arundinacea Phalaria stenoptera Hack. | Falaride tuberosa Pisum sativum L. Partim | Pisello da foraggio Poa annua L. | Poa annua Poa bulbosa L. | Poa bulbosa Poa compressa L. | Poa compressa Poa nemoralis L. | Fienarola dei boschi Poa palustris L. | Fienarola delle paludi Poa pratensis L. | Erba fienarola dei boschi Poa trivialis L. | Poa comune Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) | Metzg | Rafano oleifero Sorghum almum Parodi | Sorgo almo Sorghum hal pense (L.) Pers. | Sorgagna Sorghum sudanense (Pieper) Stapf. | Sorgo gentile Sorglum vulgare Pers. | Sorgo da granella e | zuccherino Trifolium alexandrinum L. | Trifoglio alessandrino Trifolium campestre Schreb. | Trifoglio campestre Trifolium dubium Sibth | Trifoglio filiforme Trifolium fragiferum L. | Trifoglio fragifero Trifolium hybridum L. | Trifoglio ibrido Trifolium incarnatum L. | Trifoglio incarnato Trifolium pratense L. | Trifoglio pratense Trifolium repens L. var. Giganteum | Lagr.-Fos. | Trifoglio ladino Trifolium repens L. | Trifoglio bianco Trifolium resupinatum L. | Trifoglio persiano Trifolium squarrosum L. | Trifoglio squarroso Trifolium sublerraneum L. | Trifoglio sotterraneo Trigonella foenum-graecum L. | Fieno greco Trisetum flavescens (L.) Beauv. | Avena bionda Vicia angusti/olium Reich | Veccia angustifoglia Vicia ervilia (L.) Willd. | Vecciolo Vicia faba L. var. (Partim) | Favetta, fava cavallina Vicia pannonica Crantz | Veccia della pannonia Vicia saliva L. | Veccia comune Vicia villosa Roth. | Veccia vellutata o di | Narbonne Vigna sinensis (L.) Savi | Vigna cinese --------------------------------------------------------------------- Oleaginose e da fibra: Arachis hypogea L. | Arachide Brassica juncea L. Czern et Cross. | Senape bruna, senape in Czern | indiana Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) | Sinsk. | Colza Brassica nigra (L.) W. Koch | Senape nera Brassica rapa L. (Partim) | Ravizzone Camelina sativa (L.) Crantz | Camellina Cannabis saliva L. | Canapa Carthamus tinctorius L. | Cartamo Carum carvi L. | Cumino, carvi, anice dei | Vosgi Glycine max (L.) Merr. | Soia Gossipium spp. | Cotone Helianthus annuus L. | Girasole Hibiscus cannabinus L. | Ibisco Linum usitatissimum L. | Lino Papaver somniferum L. | Papavero Ricinus communis L. | Ricino Sesamum indicum L. (= orientale) | Sesamo Sinapis alba L. | Senape bianca --------------------------------------------------------------------- Altre: Lathyrus cicera L. | Cicerchiella Lathyrus sativus L. | Cicerchia Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitagawa | Lespedeza scricea o (= L. cuneata (Dum.) Don) | perenne Lespedeza stipulacea Maxim | Lespedeza della Corea Nicotiana tabacum L. | Tabacco Sanguisorba minor Scop. | Pimpinella Sorghum vulgare Pers. var. tecnicum | (Koern) Jav. | Saggina da scope --------------------------------------------------------------------- II. - COLTURE ERBACEE ORTIVE, ORNAMENTALI E DA FIORE
Nome botanico Nome volgare
Ortive: Allium cepa L. | Cipolla Allium porrum L. | Porro Aliun schoenoprasum L. | Erba cipollina Anethum graveolens L. | Aneto Angelica archangelica L. | Angelica Antriscus cerefolium (L.) Hoffm. | Cerfoglio Apium graveolens L. | Sedano Asparagus officinalis L. | Asparago Atriplex hortensis L. | Atreplice Barbarea verna (Mill) Aschess. | Barbarca Beta vulgaris L. var. cicla (L.) Ulrich | Bietola da coste Beta vulgaris L. var. esculenta L. | Bietola da orto Borrago officinalis L. | Borragine Brassica chinensis L. | Cavolo sedano Brassica napus L. var. napobrassica (L.) | Reichb. | Navone Brassica oleracea L. var. acephala DC. | subvar. laciniata L. | Cavolo laciniato Brassica oleracea L. convar. botrytis | (L.) Alef. var. botrylis L. | Cavolfiore Brassica oleracea L. convar. Botrytis | (L.) Alef. var. italica Plenck | Cavolo broccolo Brassica oleracea L. var. bullata subvar.| gemmifera DC. | Cavolo di Bruxelles Brassica oleracea L. var. bullata DC. | Cavolo verza, cavolo di var. sabauda (L.) | Milano Brassica oleracea L. var. capitata L.f. | alba DC. | Cavolo cappuccio bianco Brassica oleracea L. var. capitata L.f. | rubra (L.) Thell. | Cavolo cappuccio rosso Brassica oleracea L. var. gongylodes L. | Cavolo rapa Brassica pekinenses (Lour.) Rupr. | Cavolo cinese Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell. | Rapa primaverile, rapa | autunnale Capparis spinosa L. | Cappero Capsicitm annum L. | Peperone Cicer aritenum L. | Cece Cichorium indivia L. | Indivia e scarola Cicltorium intybus L. var. foliosum Bish | Cicoria o radicchio Citrullus lanatus (Thumb) Na sum e Nakai | Anguria, cocomero Coriandrum sativum L. | Coriandolo Cucimis melo L. | Melone Cucumis sativus L. | Cetriolo Cucurbita maxima Duch. | Zucca Cucurbita moscata (Duch.) Duch. ex Poir | Zucca torta Cucurbita Pepo L. | Zucchino Cuminum cyminum L. | Cumino Cynara cardunculus L. | Cardo Cynara scolymus L. | Carciofo Daucus carota L. | Carota Eruca sativa Mill. | Rucola Foeniculum vulgare P. Mill. | Finocchio Fragaria vesca L. s. I. | Fragola Hibiscus esculentus L. | Ocra Humulus lupulus L. | Luppolo Lactuca sativa L. | Lattuga Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. | (= L. vulgaris Ser.) | Lagenaria Lavandula spica L. | Lavanda Lens culinaris Med. | Lenticchia Lepidium sativum L. | Agretto Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. | ex farwall | Pomodoro Majorana horlensis Moench. | Maggiorana Matricaria chamomilla L. | Camomilla Nasturtium officinale R. Br. | Crescione d'acqua Ocimum basilicum L. | Basilico Pastinaca sativa L. | Pastinaca Petroselinum crispum (Mill.) Nym. | ex A.V. Hill | Prezzemolo Phaseolus coccineus L. | Fagiolo di Spagna Phaseolus lunatus L. | Fagiolo di Lima Phaseolus vulgaris L. | Fagiolo Physalis alkekengi L. | Alchechengio Pimpinella anisum L. | Anice Pisum sativum L. (Partim) | Pisello ad eccezione del | pisello da foraggio Raphanus sativus L. | Ravanello Rosmarinus officinalis L. | Rosmarino Rumex acetosa L. | Acetosa Ruta graveolens L. | Ruta Salsola soda L. | Roscano Salvia officinalis L. | Salvia Satureja hortensis L. | Santoreggia Scorzonera hispanica L. | Scorzonera Solanum melongena L. | Melanzana Spinacia oleracea L. | Spinacio Tetragonia expansa Thumb. | Spinacio della Nuova | Zelanda Thymus vulgaris L. | Timo Tragopogon porrifolium L. | Scorzobianca Valeriana officinalis L. | Valeriana Valerianella locusta (L.) Laterr. | Valerianella Vicia faba L. (Partim) | Fava da orto Vigna sesquipedalis L. Furwirth. | Fagiolo asparagio Vigna sinensis (L.) Savi (= Dolichos | melanophthalmus DC.) | Fagiolo dall'occhio Zea mays L. convar. microsperma (Koern) | Mais rostrato, popcorn. Zea mays L. convar. saccharata (Koern) | Mais zuccherino --------------------------------------------------------------------- Ornamentali e da fiore:
Achillea filipendulina Lamk. Achillea millefolium L. Ageratum mexicanum Sims. Althea rosea Cav. Alyssun maritimus Lamk. Alyssum saxatile L. Anemone japonica Sieb et Zucc. Antirrhinum majus L. Amaranthus bicolor Nocca Amaranthus caudatus L. Aquilegia caerulea James Aralia Sieboldii Hort. Arabis caucasica Willd. (==A. albica Stev.) Asparagus plumosus Bak. Asparagus Sprengeri Reg. Aster Aubrietia deltoidea L. Begonia semperflorens Lin. et Otto Bellis perennis L. Calceolaria herbeohybrida Chitt. Calendula officinalis L. Callistephus chinensis Nees. Campanula medium L. Capsicum annuum L. Celosia argetea L. var. plumosa Hort. Celosia cristata L. Centaurea cyanus L. Chamaedorea spp. Cheiranthus annuus L. Cleiranthus Cheiri L. Chrysanthemum carinatum Schousb. Chrysanthemum coronarium L. Chrysanthemum leucanthemum L. Chrysanthemum spp. Cineraria cruenta Mass. Cineraria maritima L. Clarkia elegans Dougl Cleome spinosa Jacq. Cobaea scadens Cav. Coleus Verschaffeltii Lem. Convolvulus spp. Cordyline spp. Coreopsis spp. Cosmos bipinnatus Cav. Cucurbita lagenaria L. Cucurbita pepo L. Cyclamen persicum Mill. Cynodon dactylon Pers. Dahlia pinnata Cav. (= D. variabilis Desf.) Delphinium consolida L. Delphinium cultorum Voss. (= D. hybridum Hort. "Pacific Geant") Dianthus barbatus L. Dianthus caryophyllus L. "Semperflorens - Chabaud" Dianthus caryophyllus o semperflorens" di Nizza Dianthns chinensis L. Dianthus spp. Dichondra repens Forst. Digitalis purpurea L. Dimorphotheca aurantiaca DC. Eschscholtzia californica Cham. Euphorbia variegata Pursh. Fatsia japonica Docne et Planch. Freesia hybryda Hort. Gaillardia aristata Pursh. Gazania splendens Hort. var. hybrida Hort. Gerbera hybrida Bol. L. Geum chiloense Balt. Godetia grandiflora Lindi. Gomphrena globosa L. Gypsophila elegans Biet. e Gysophila panicuiata L. Heliantus spp. (escluso H. annuus passato alle oleifere) Helicitrysum bracteatum Andr. Heliotropium peruvianum L. Hesperis matronalis L. Iberis sempervirens L. Iberis umbellata L. Iberis sp. Impatiens balsamina L. Ipomoea coccinea L. Jpomoea spp. (= Convolvulus spp.) Kalanchie Bloss/eldiana v. Poelln. Kentia forsteriana F. Muell. (= Howea forsteriana Bec.) Kochia scoparia Schrand var. trichophylla Stopf. Lagenaria leucantha Rusby Lathyrus odoratus L. Lavatera trimestris L. Limonium sinuatum L. Linaria maroccana Hook. Linum grandiflorum Desf. Lobelia erints L. Lunaria annua L. (= L. biennis Moench.) Lupinzs polyphillus Lindi. (Lupino di Russel) Lupinus sp. Malcomia maritima Br. R. Matricaria eximia Hort. (= Pyrethrum Perthenium Sm.) Matthiola annua Sw. Matthiola incana Br. R. Maurandia barclaiana Lindi. Mosembrianthemum criniflorum L. f. (= Dorotheanthus bellidiformis N. E. Br.) Mimulus luteus L. Mimulus spp. Mirabilis jolapa L. Momordica balsamica L. Myosotis alpestre Schmidt Nemesia strumosa Benth. Nemesia spp. Nigella damascena L. Nemophila Menziesii Hook. et Arm. var. insignis Brand. Oenothea spp. Papaver nudicaule L. Papaver orientale L. Papaver somniferum L. var. paeoniaeflorum Hort. Papaver sp. Passiflora caerulea L. Passiflora spp. Pelargonium hybridum Hort. Pentstemon spp. Petunia hybrida Hort. Phoenix canariensis Hort. Phoenix Roebelinii O. Brient Phlox Drummondii Hook Physalis alkekengii L. Physostegia virginiana Benth. Portulaca grandiflora Hook Primula acaulis L. Primula malacoides Franch Primula abconica Hance Primula spp. Pyrethrum Porthenium Sm. Pyrethrum roseum Bieb. Pyrethrum spp. Quamoclit coccinea sp. Rudbeckia spp. Reseda odorata L. Rosa canina L. Sagina subulata Presl. Saintpaulia lonantha Wendl Salpiglossis sinuata Ruitz et Pav. Salvia splendens Ker. Scabiosa caucasica Biet. Scabiosa maritina L. Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav. Senecio cruentus DC. Senecio cineraria DC. (= Cineraria maritima L.) Silene pendula Linn. Silene spp. Sinningia speciosa Benth et Hooker Stalice sinuata L. Strelitzia reginae Banks Tagetes erecta L. Tagetes padula L. Tagetes spp. Trachycarpus excelsus Wendl. Tropaeolum majus L. Verbena kybrida Hort. Viola cornuta L. (== Viola Williamsii Vittr.) Viola odorata L. Viola tricolor L. var. hortensis Hort Zea mais L. var. Japonica Hort. (= Zea viltata Hort.) Zinnia elegans Jacq. Achillea gialla Millefoglio Agerato Altea Alisso Alisso perenne Anemone Bocca di leone Amaranto bicolore Amaranto Aquilegia Aralia sieboldi Arabis Asparago piumoso Asparago sprengeri Astro Aubrezia Begonia Margheritina Calceolaria Calendula Astro Campanula Peperoncino ornamentale Celosia Celosia cresta di gallo Centaurea Camandorea Violacciocca annuale Violacciocca gialla Margherita tricolore Crisantemo coronario Margherita Crisantemo Cineraria Cineraria marittima Clarchia Cleome Cobea Coleo Campanula rampicante Cordiline Coreopsis Cosmea bipennata Zucca ornamentale Zucchetta ornamentale Ciclamino Gramigna Dalia Speronella Speronella perenne Garofano dei poeti Garofano Chabaud Carofano di Nizza Garofano cinese Garofano Dicondra Digitale Dimorfoteca Papavero di California Euforbia Aralia sieboldi Freesia Gaillardia Gazania Gerbera Benedetta Godezia Gonfrena Gissofila Girasole da giardino Elicrisio Vaniglia Giuliana Iberis perenne Iberis annuale Iberis Balsamina Campanella rampicante Campanula rampicante Kalanchoe Kentia Cipressino annuale Zucca ornamentale Pisello odoroso Lavatera Statice Linaria Lino da fiore Lobelia Lunaria Lupino perenne Lupino Malcomia Matricaria Violacciocca annuale Violacciocca Maurandia Ficoide Mimolo Mimolo Bella di notte Momordica Non ti scordar di me Nemesia Nemesia Nigella Nemofile Enotera Papavero nudicaule Papavero gigante Papavero a fiore di peoni Papavero Passiflora Passiflora Geranio Pentstemon Petunia Palma canariense Palma Flox annuale Alchechengi Fisostegia Portulaca Primula Primula Primula Primula Matricaria Piretro roseo. Piretro Campanella rampicante Rudbeckia Amorino Rosa canina Sagina Violetta africana Salpiglossis Salvia splendida Scabiosa Vedovine Schizanto Cineraria Cineraria marittima Silene pendula Silene Glossinia Statice Strelitzia Garofano d'India Tagete Tagete Trachicarpo Nasturzio Verbena Viola cornuta Viola mammola Viola del pensiero Granturco ornamentale Zinnia
III. - PIANTE AGRARIE ARBOREE ED ARBUSTIVE
Nome botanico Nome volgare
Castanea sativa Mill. Citrus aurantium L. Corylus avellana L. Diospyros Kaki L. Juglans nigra L. Juglas regia L. Malus communis DC. (Pyrus malus L.) Olea europea L. Pistacia therebintus L. Pyrus communis L. Prunus amygdalus Batsch Prunus armeniaca L. Prunus avinrn L. Prunus cerasifera Ehrh. Prunus domestica L. Prunus mahaleb L. Prunus persica Batsch. Castagno Arancio Nocciolo Diospiro o Kaki Noce nera Noce comune Melo Olivo Pistacchio Pero selvatico Mandorlo Albicocco Ciliegio selvatico Susino mirabolano Susino Ciliegio mahaleb Pesco
IV. - MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI ===================================================================== Patate: Solanum luberosum L. | Patata --------------------------------------------------------------------- Ortive: Allium cepa L. | Cipolla Allitin sativum L. | Aglio Asparagus officinalis L. | Asparago Cynara cardunculus L. | Cardo Cynara scolymus L. | Carciofo --------------------------------------------------------------------- Ornamentali e da fiore:
Amaryllis belladonna L. Anemone coronaria L. Anemone hortensis L. Begonia tuberosa -.Hort. Begonia tuberhybrida Voss. Calla aethiopica L. Canna hortensis Guillaum Crocos sp. Dahlia hortensis Guillaum (= D. variabilis Desf.) Freesia hibrida Hort. Fritillaria imperialis L. Gladiolus Hybridum Hort. Hippeastrum hybridum Hort. Hyacinthus orientalis L. Iris sp. Ixia niaculata L. Lilium longiflorum Tliunb. var. Harrissii Hort. Lilium candidum L. Lilium regale E.H. Wilson Lilium tigrinum Gawl. Lilium speciosum Thumb. Narcissus pseudo-Narcissus L. Narcissus incomparabilis Mill. Narcissus jonquilla L. Narcissus Tazetta L. Nerine Ornithogalum arabicum L. Ornithogalum thyrsoides Jacq. Polianthes tuberosa L. Ranunculus asiaticus L. Simingia (= gloxinia) Tulipa sp. Belladonna Anemone Anemone Begonia Begonia Calla Canna Croco Dalia Freesia Corona Imperiale Gladiolo Amarillide Giacinto Iris Ixia Giglio a lungo fiore Giglio di S. Antonio Giglio regale Giglio tigrino Giglio specioso Narciso a trombetta Narciso incomparabile Narciso giunchiglia Narciso a mazzetti Nerine Ornitogalo d'Arabia Cincirinci Tuberosa Ranuncolo Glossinia Tulipano
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-Tavola C
TAVOLA C ALLEGATO 4 PICCOLI IMBALLAGGI I limiti di peso netto per le sementi oppure il numero dei pezzi per gli organi riproduttivi, escluse le eventuali aggiunte di antiparassitari solidi, sostanze di rinvestimento dei semi od altri additivi solidi, sono cosi' determinati: 1) Sementi per colture erbacee da pieno campo: A) Cereali: i piccoli imballaggi non devono superare i kg 25 di peso. Per il mais il peso non deve essere superiore a kg 10. B) Foraggere: a) i piccoli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi non destinate a colture foraggere, denominati "piccoli imballaggi CEE A" non devono superare il peso di kg 2; b) i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, sementi commerciali o un miscuglio di sementi denominati "piccoli imballaggi CEE 13", non devono superare il peso di kg 10; c) i piccoli imballaggi contenenti sementi o miscugli di sementi di specie diverse da quelle previste all'art. 24 della legge, non devono superare i kg 10 di peso. C) Barbabietole: i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, denominati "piccoli imballaggi CEE": a) per sementi monogermi o di precisione: non devono contenere piu' di 100.000 glomeruli o semi o non devono superare kg 2,5 di peso; b) per sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: non devono superare kg 10 di peso. D) Piante oleaginose e da fibra: i piccoli imballaggi non devono superare kg 2 di peso; per il girasole, l'arachide e la soia tale limite e' elevato a kg 5. 2) Sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore: A) Ortive: i piccoli imballaggi non devono superare un peso massimo di sementi di kg 5 per le leguminose, di kg 0,500 per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, gli zucchini, le carote, i ravanelli, le scorzonere, gli spinaci e le valeriane, di 100 gr. per tutte le altre specie ortive; il miscuglio di sementi non deve superare i gr. 100. B) Ornamentali e da fiore: i piccoli imballaggi di sementi o di un miscuglio di sementi non devono superare gr. 200 in peso. 3) Sementi di piante agrarie, arboree ed arbustive: i piccoli imballaggi non devono superare il peso di kg 5. 4) Materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili: A) Tuberi-seme di patata: i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di tuberi superiore a 100 oppure non devono superare il peso di kg 10; B) Organi riproduttivi di piante ortive: i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di pezzi superiore a 20; C) Organi riproduttivi di piante ornamentali e da fiore: i piccoli imballaggi ed i miscugli non devono contenere un numero di pezzi superiore a 10. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-Tavola D
TAVOLA D ALLEGATO 5 Tavola 1) - CONTRASSEGNO DEGLI IMBALLAGGI I - CARTELLINI UFFICIALI A) Cereali. a) Per le sementi di base e le sementi certificate: 1) "Normativa C.E.E."; (1) 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Specie; * 5) Varieta' o Linea "inbred" di granoturco; 6) Categoria; 7) Paese di produzione; 8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi; 9) In caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 10) Per le varieta' ibride di granoturco la menzione "ibrido"; 11) Mese ed anno della chiusura ufficiale (2) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione; (3) 12) In caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione "rianalizzato ..... (mese ed anno)" ed il servizio responsabile della rianalisi. (4) b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base: 1) "Normativa C.E.E."; (1) 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Specie; * 5) Varieta'; 6) "Sementi pre-base"; 7) Numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie "sementi certificate" o "sementi certificate di 1ª riproduzione"; 8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi; 9) Mese ed anno della chiusura ufficiale (2) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione. (3) B) Foraggere. a) Per le sementi di base e le sementi certificate: 1) "Normativa C.E.E."; (1) 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Specie; * 5) Varieta'; 6) Categoria; 7) Paese di produzione; 8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi; 9) In caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 10) Numero delle generazioni dalla semente di base; (5) 11) Mese ed anno della chiusura (2) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione; (3) 12) "Non destinate alla produzione foraggera"; (6) 13) In caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione "rianalizzato ..... (mese ed anno)" ed il servizio responsabile della rianalisi. (4) b) Per le sementi commerciali: 1) "Normativa C.E.E."; (1) * 2) "Sementi commerciali" (non certificate per la varieta); 3) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 4) Numero di riferimento del lotto; * 5) Specie; (7) 6) Regione di produzione; 7) Peso netto o lordo dichiarato o numero dei semi puri; 8) In caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 9) Mese ed anno della chiusura (2) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'approvazione come semente commerciale; (3) 10) In caso di rianalisi per lo meno della facolta' germinativa possono essere menzionati l'indicazione "rianalizzato ..... (mese ed anno)" ed il servizio responsabile della rianalisi. (4) c) Per i miscugli di sementi: 1) "Miscuglio di sementi per ....." (utilizzazione prevista); * 2) Servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo le specie e, se necessario, le varieta'; (8) 5) Peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri; 6) In caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi, solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 7) Mese ed anno della chiusura; (2) 8) In caso di rianalisi per lo meno della facolta' germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione "rianalizzato ..... ;(mese ed anno)" ed il servizio responsabile della rianalisi. (4) d) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base: 1) "Normativa C.E.E."; (1) 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Specie; * 5) Varieta'; 6) "Sementi pre-base"; 7) Numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria "sementi certificate di lª riproduzione"; 8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi; 9) Mese ed anno della chiusura (2) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione. (3) C) Barbabietole. a) Per le sementi di base e le sementi certificate: 1) "Normativa C.E.E."; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Barbabietola da zucchero o da foraggio; (9) * 5) Varieta'; 6) Categoria; 7) Paese di produzione; 8) Peso netto o lordo dichiarato di glomeruli o di semi puri; 9) In caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o di semi puri ed il peso totale; 10) Per le sementi monogermi la dizione "monogermi"; 11) Per le sementi di precisione la dizione "di precisione"; 12) Mese ed anno della chiusura (2) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione; (3) 13) In caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione "rianalizzato ..... (mese ed anno)" ed il servizio responsabile della rianalisi. (4) b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base: 1) "Normativa C.E.E."; (1) 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Barbabietola da zucchero o da foraggio; (9) * 5) Varieta'; 6) "Sementi pre-base"; 7) Numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria "sementi certificate"; 8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi; 9) Mese ed anno della chiusura (2) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione. (3) D) Tuberi-seme di patata. a) Per i tuberi-seme di base e per i tuberi-seme certificati: 1) "Normativa C.E.E."; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Specie; * 5) Varieta'; 6) Paese di produzione; * 7) Categoria ed eventuale classe; 8) Calibro; 9) Peso netto dichiarato; 10) Mese ed anno della chiusura. (2) b) Per i tuberi-seme di generazioni anteriori a quella di base: 1) "Normativa C.E.E."; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Specie; * 5) Varieta'; 6) "Tuberi-seme pre-base"; 7) Peso netto dichiarato; 8) Mese ed anno della chiusura. (2) E) Piante oleaginose e da fibra. a) Per le sementi di base e le sementi certificate: 1) "Normativa C.E.E."; (1) 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Specie; * 5) Varieta'; 6) Categoria; 7) Paese di produzione; 8) Peso netto o lordo dichiarato; 9) In caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 10) Mese ed anno della chiusura (2) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione; (3) 11) In caso di rianalisi per lo meno della facolta' germinativa possono essere menzionati l'indicazione "rianalizzato ..... (mese, anno)" ed il servizio responsabile della rianalisi. (4) b) Per le sementi commerciali: 1) "Normativa C.E.E."; (1) * 2) "Sementi commerciali" (non certificate per la varieta); * 3) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 4) Numero di riferimento del lotto; * 5) Specie; 6) Regione di produzione; 7) Peso netto o lordo dichiarato; 8) In caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra peso dei semi ed il peso totale; 9) Mese ed anno della chiusura; (2) 10) In caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione "rianalizzato ..... (mese ed anno)" ed il servizio responsabile della rianalisi. (4) c) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base: 1) "Normativa C.E.E."; (1) 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Specie; * 5) Varieta'; 6) "Sementi pre-base"; 7) Numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie sementi certificate" o "sementi certificate di 1ª riproduzione"; 8) Peso netto o lordo dichiarato; 9) Mese ed anno della chiusura (2) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione. (3) II. - ETICHETTE PICCOLI IMBALLAGGI C.E.E. 1) Etichette ufficiali A) Barbabietole. Per sementi certificate: 1) "Piccolo imballaggio C.E.E."; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero d'ordine; (10) 4) Barbabietola da zucchero e da foraggio; 5) Varieta'; 6) "Sementi certificate"; 7) Peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri; 8) In caso d'indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale; 9) Per le sementi monogermi la dizione "monogermi"; 10) Per le sementi di precisione la dizione "di precisione". B) Foraggere. a) Per le sementi certificate: 1) "Piccolo imballaggio C.E.E. B"; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero d'ordine; (10) 4) Specie; 5) Varieta'; 6) "Sementi certificate"; 7) Peso lordo o netto o numero di semi puri; 8) In caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale; 9) "Non destinate alla produzione foraggera". (6) b) Per le sementi commerciali: 1) "Piccolo imballaggio C.E.E. B"; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero d'ordine; (10) 4) Specie; (7) 5) "Sementi commerciali"; 6) Peso lordo o netto o numero di semi puri; 7) In caso di indicazioni del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale. c) Per i miscugli di sementi: 1) "Piccolo imballaggio C.E.E. B"; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero d'ordine; (10) 4) "Miscuglio di sementi per ....." (utilizzazione prevista); 5) Peso netto o lordo o numero di semi puri; 6) In caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale; 7) Proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, le varieta'. (8) 2) Etichetta del produttore (o scritta sull'imballaggio) Per i miscugli di sementi per tappeti erbosi: 1) "Piccolo imballaggio C.E.E. A"; 2) Nome ed indirizzo del produttore o suo marchio di identificazione; 3) Numero di riferimento che consente di identificare i lotti utilizzati; 4) Nome dello Stato membro o sua sigla; 5) "Miscugli di sementi per ....." (utilizzazione prevista); 6) Peso netto o lordo o numero di semi puri; 7) In caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale; 8) Proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, le varieta' (10); --------------- (1) L'indicazione "Normativa C.E.E." deve essere apposta soltanto nei cartellini riguardanti sementi di specie previste all'articolo 24 della legge. (2) Indicare la dicitura che fa al caso. (3) Da indicarsi con l'espressione "chiuso....." (mese ed anno). (4) Da indicarsi con l'espressione "campione prelevato...." (mese ed anno). (5) Le indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sul cartellino ufficiale. (6) Indicare le specie che compongono il miscuglio. (7) Solamente per le sementi certificate della 2ª riproduzione e delle riproduzioni successive a partire dalle sementi di base. (8) Solamente per le varieta' di graminacee per le quali non e' stato fatto alcun esame del valore colturale e di utilizzazione. (9) Per il lupino, indicare se trattasi di lupino dolce o lupino amaro. (10) La menzione della denominazione del miscuglio e' sufficiente se la proporzione in peso e' resa nota per iscritto al fornitore o se e' ufficialmente depositata. (11) Il numero d'ordine attribuito ufficialmente deve consentire di identificare il lotto o i lotti utilizzati. N.B. - E' sufficiente che l'attestato ufficiale per l'interno delle confezioni rechi soltanto le indicazioni contrassegnate con l'asterisco. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-Tavola E
TAVOLA E ALLEGATO 6 CONDIZIONI CUI DEBBONO SODDISFARE LE SEMENTI I. - COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO A) Barbabietole. 1. Le sementi devono presentare identita' o purezza del tipo o della varieta' in grado sufficiente. 2. Le sementi di tutte le categorie devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative alla facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante: A. TAVOLA Parte di provvedimento in formato grafico B. CONDIZIONI SUPPLEMENTARI RICHIESTE PER LE SEMENTI MONOGERMI E PER LE SEMENTI DI PRECISIONE a) Sementi monogermi: almeno il 90% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale in glomeruli che porta 3 plantule o piu' non deve superare il 5% dei glomeruli germinati. b) Sementi di precisione di barbabietole da zucchero: almeno il 70% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; la percentuale dei glomeruli che danno 3 plantule o piu' non deve superare il 5% dei glomeruli germinati. c) Sementi di precisione di barbabietole da foraggio: nel caso di varieta' la cui percentuale di diploidi supera 85, almeno il 58% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; in tutti gli altri casi almeno il 63% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale di glomeruli che danno 3 plantule o piu' non deve superare il 5% dei glomeruli germinati. 3. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. 4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita' di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.); in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta)" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica); trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) la facolta' germinativa (espressa in percentuale). B. Cereali. 1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di sementi di una linea "imbred" di Zea mays, sufficiente identita' e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda le sementi di varieta' ibride di Zea mays, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti. In particolare le sementi delle specie qui appresso elencate devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni: A. Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, la purezza minima varietale deve essere: per le sementi di base . . . . . . . . . . . . . . 99,9%; per le sementi certificate di 1ª generazione . . . 99,7%; per le sementi certificate di 2ª generazione . . . 99,0%. La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite all'allegato 7. B. Zea mays. Dove per la produzione di sementi certificate di varieta' ibride un componente femminile maschio-sterile ed un componente maschile che non ristori la maschio-fertilita' siano stati utilizzati, le sementi devono essere ottenute: o miscelando, in proporzione propria alla varieta', lotti di sementi prodotte attraverso l'impiego, da una parte, di un componente femminile maschio-sterile e, dall'altra, di un componente femminile maschio-fertile; o allevando, in proporzione propria alla varieta', componenti femminili maschio-fertili. La proporzione entro queste due componenti deve essere controllata mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 1. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante: A. TAVOLA Parte di provvedimento in formato grafico B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHE' NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI AL PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO: (a) Il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 4 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 5 a 10. (b) Un secondo seme non deve essere considerato come impurezza qualora un secondo campione dello stesso peso sia esente da semi di altre specie di cereali. (c) La presenza di un seme di Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di queste specie. C. REQUISITI PARTICOLARI PER QUANTO RIGUARDA LA PRESENZA DI AVENA FATUA DA ACCERTARE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI: la coltura e' priva di Avena fatua al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata in conformita' alle disposizioni dell'allegato 7 del presente regolamento e un campione di almeno kg 1 prelevato ufficialmente, e' privo di Avena fatua all'atto dell'esame ufficiale; oppure: un campione di almeno 3 kg prelevato ufficialmente e' privo d'avena all'atto dell'esame ufficiale. 3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. In particolare, per quanto riguarda la Claviceps purpurea, il numero di sclerozi o frammenti di sclerozi non deve essere superiore a 1 per le sementi di base ed a 3 per quelle certificate, in un campione di sementi del peso stabilito nell'allegato 2 colonna 4. 4. Il tenore massimo di umidita' non deve superare il 13% in peso delle sementi di Zea mays ed il 14% in peso delle sementi delle altre specie. 5. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 9 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione del mays per il quale la validita' della dichiarazione e' prolungata a mesi 12; in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto puo' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore delle sementi, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale). C) Foraggere. I. Sementi certificate. 1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni. La purezza minima varietale deve essere pari a: Poa spp., varieta' apomittiche monoclonali: 98%; Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala: sementi certificate di prima riproduzione: 99%; sementi certificate di seconda riproduzione e seguenti: 98%. La purezza minima varietale e' controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 7) B) Foraggere. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altra specie di piante inclusi i semi di lupino di altro colore ed amari. A. TAVOLA Parte di provvedimento in formato grafico B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHE' NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE 1, PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO: (a) Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati semi germinati. (b) Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri devono essere considerati come semi suscettibili di germinazione. (c) Un contenuto massimo totale pari allo 0,8% in peso di semi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza. (d) Un contenuto massimo pari all'1% in peso di semi di Trifolium pratense non deve essere considerato come impurezza. (e) Un contenuto massimo totale pari allo 0,5% in peso di semi di Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza. (f) La percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si deve applicare ai semi di Poa spp. (g) Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludovigiana, Avena sterilis, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di queste specie. (h) La presenza di un seme di Avena fatua, Avena ludovigiana, Avena sterilis, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un campione di peso doppio e' esente da semi di queste specie. (i) La determinazione del contenuto in numero di semi di Avena fatua, Avena ludovigiana, Avena sterilis, puo' non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni cui alla colonna 12. (j) La determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. puo' non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13. (k) La presenza di un seme di Cuscuta spp. di un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di Cuscuta spp. (l) Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. e' il doppio del peso stabilito nell'allegato 2, colonna 4, per le specie corrispondenti. (m) La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito, non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito e' esente da semi di Cuscuta spp. (n) La determinazione del contenuto in numero di semi di Rumex spp. diversi da Rumex acetosella e Rumex marittimus puo' non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14. (o) La percentuale in numero di semi di lupino di colore diverso non deve superare: in lupino amaro: 2; in lupini diversi dal lupino amaro: 1. (p) La percentuale in numero di semi amari di lupino in varieta' diverse dal lupino amaro non deve superare: per le sementi certificate della prima riproduzione da sementi di base: 3; per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base: 5. 3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. 4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es. sacchi di juta, di cotone, ecc.); in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es. recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini, il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della presente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale). II. Sementi di base. Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base: 1. Le sementi di Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba e delle varieta' apomittiche monoclonali di Poa spp. devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni: la purezza minima varietale deve essere del 99,7%. La purezza minima varietale e' controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 7 B) Foraggere. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni: A. TAVOLA Parte di provvedimento in formato grafico B. NORME O CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHE' NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE II, PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO: (a) Un contenuto massimo totale pari a 80 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza. (b) La condizione stabilita nella colonna 3 non e' applicabile ai semi di Poa spp. II contenuto massimo totale di semi di Poa spp. diversa dalla specie in esame non deve superare I in un campione di 500 semi. (c) Un contenuto massimo totale di 20 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza. (d) La determinazione del contenuto in numero di semi di Melilofus spp. non e' necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7. (e) La presenza di un seme di Melilotus spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio e' esente da semi di Melilotus spp. (f) La condizione (c) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica. (g) La condizione (d) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica. (h) La condizione (e) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica. (i) La condizione (f) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica. (j) Le condizioni (k) e (m) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano. (k) La percentuale in numero di semi amari di lupino in varieta' diverse del lupino amaro non deve superare 1. III. Sementi commerciali. Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2, 3, 4, del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali: 1. Per quanto concerne il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, le percentuali in peso di cui alle colonne 5 e 6 della tavola di cui alla sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate di 1. 2. In Poa annua un tenore massimo totale pari al 10% in peso di sementi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza. 3. Nelle specie di Poa diverse da Poa annua un tenore massimo totale del 3% in peso di sementi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza. 4. In Hedysarum coronarium un tenore massimo totale pari all'1% in peso di sementi di Melilotus spp. non deve essere considerato come impurezza. 5. La condizione (d) stabilita per il Lotus corniculatus alla sezione I, punto 2, del presente allegato, non si applica. 6. Per quanto riguarda la specie di Lupinus: a) la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso; b) la percentuale numerica di semi di lupino di altro colore non deve superare: nel lupino amaro: 4; nei lupini diversi dal lupino amaro: 2; c) la percentuale numerica dei semi amari nei lupini diversi dal lupino amaro non deve superare 5; 7. In Vicia spp. un tenore massimo totale pari al 6% in peso di sementi di Vicia pannonica, Vicia villosa o di specie coltivate affini in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza. 8. In Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso. IV. Sementi commerciali (specie non previste dall'articolo 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096). 1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla purezza specifica, al contenuto di semi di malerbe ed alla facolta' germinativa: Parte di provvedimento in formato grafico 2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. 3. Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri sono considerati come semi suscettibili di germinazione. 4. Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare sono considerati semi germinati. 5. La presenza di Rumex crispus L., Rumex optusifolius L., non deve essere superiore a 5 grammi. 6. Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta; tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta in un campione di 100 grammi non e' considerato come impurezza se un secondo campione di 200 grammi e' esente da Avena fatua o da Cuscuta. 7. La percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare 3. Per quanto riguarda ciascuna delle specie di Poa, la presenza di una percentuale del 3 di semi di altre specie di Poa non e' considerata una impurezza. 8. In una specie di Vicia, una percentuale di semi di Vicia pannonica, Vicia villosa, e di specie coltivate affini, pari a 6 in totale, non e' considerata impurezza. 9. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilita' di cui all'art. 11 della legge si applica la disposizione di cui alla sezione I, punto 4, del presente allegato. D) Oleaginose e da fibra. I. Sementi di base e certificate. 1. Le sementi devono presentare identita' e purezza in grado sufficienti. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere in particolare alle seguenti norme o altre condizioni:
SPECIE E CATEGORIE Purezza minima varietale (%)
1 2
Brassica napus ssp. oleifera, varieta' diverse da quelle esclusivamente foraggere, Brassica rapa, varieta' diverse da quelle esclusivamente foraggere: sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99,9 sementi certificate . . . . . . . . . . . . . . . | 99,7 | Brassica napus ssp. oleifera, varieta' esclusivamente foraggere, Brassica rapa, varieta' esclusivamente foraggere, Helianthlus annuus, varieta' diverse da quelle ibride, compresi i loro componenti, Sinapis alba: sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99,7 sementi certificate . . . . . . . . . . . . . . . | 99 | Linum usitatissimum: | sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99,7 sementi certificate di prima riproduzione . . . . | 98 sementi certificate di seconda e terza | riproduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 97,5 | Papaver somniferum: | sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99 sementi certificate . . . . . . . . . . . . . . . | 98 | Glycine max: | sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . | 97 sementi certificate . . . . . . . . . . . . . . . | 95 La purezza minima varietale e' controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 7 E) Oleaginose e da fibra. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di Orobanche spp.: A. TAVOLA Parte di provvedimento in formato grafico B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHE' NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE I, PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO: (a) il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 5 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 6 a 11. (b) La determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante non e' necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5. (c) La determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. non e' necessariamente effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7. (d) La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di Cuscuta spp. (e) La semente deve essere esente da Orobanche; tuttavia, un seme di Orobanche in un campione di 100 g non deve essere considerato come impurezza, se un secondo campione di 200 g e' esente da Orobanche. 3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. In particolare le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni: A. TAVOLA Parte di provvedimento in formato grafico B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHE' NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE I, PUNTO 3, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO: (a) In lino tessile, la percentuale massima in numero di semi contaminati da Ascochyta linicola (sin. Phoma linicola) non deve superare 1. (b) La determinazione del contenuto di sclerozi o di frammenti di sclerozio di Sclerotina sclerotiorum non e' necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5 della tabella. 4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.); in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) Il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale). II. Sementi commerciali. Le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato, ad eccezione del punto 1, si applicano alle sementi commerciali. III. Sementi commerciali (Specie non previste all'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096). 1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:
SPECIE Facolta' germinativa minima (% del seme in peso) Purezza minima specifica (% in peso) Tenore massimo di sementi di altre specie di piante (% in peso)
Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta, tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta in un campione di 100 gr. non e' considerato come impurita', se un secondo campione di 200 gr. e' esente da Avena fatua o da Cuscuta. 3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. 4. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilita' di cui all'articolo 11 della legge si applica la disposizione di cui alla sezione I punto 4 del presente allegato. E) Altre.
SPECIE Purezza minima specifica (% in peso) Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso) Facolta' germinativa minima (% del seme puro)
1) La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. 2) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es. sacchi di juta, di cotone, ecc.); in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita) (es. i recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale). II. - COLTURE ERBACEE ORTIVE, ORNAMENTALI E DA FIORE A) Ortive. I - Sementi di base, certificate e standard. 1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietale in grado sufficiente. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante: A. TABELLA
SPECIE Facolta' germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri Purezza minima specifica (% in peso) Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)
La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. 4. Le sementi di leguminose non devono essere contaminate dagli insetti vivi sottospecificati: Acanthoscelides obtectus Sag. Bruchus affinis Froel. Bruchus atomarius L. Bruchus pisorum L. Bruchus rufimanus Boh. 5. Le sementi non devono essere contaminate da Acari vivi. Gli accertamenti sono effettuati sull'intero campione da esaminare in laboratorio. 6. La durata della responsabilita' del produttore o, nel caso di sementi standard, del fornitore, relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilita', e' stabilita come segue: a) per le sementi di base e le sementi certificate, ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi, con decorrenza dal mese successivo a quello della chiusura o dell'ultimo prelievo ufficiale relativo alla certificazione, indicato sul cartellino di certificazione di cui all'allegato 1 della legge 20 aprile 1976, n. 195, fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione delle bietole, brassiche e legumi per i quali la responsabilita' e' prolungata fino a 9 mesi; fino a 30 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di Altro materiale, a chiusura ermetica); b) per le sementi standard e per le sementi certificate che si presentano sotto forma di piccoli imballaggi, con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della campagna indicata sul cartellino del produttore o del fornitore di cui all'allegato 2 della legge 20 aprile 1976, numero 195, fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.); fino a 24 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' es.: recipienti metallici, od altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilita' resta a carico del detentore delle sementi medesime, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore o del fornitore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) data di determinazione della conformita' della facolta' germinativa. II - Sementi commerciali (specie non previste dall'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195) 1. Le condizioni di cui ai punti 3, 4 e 5 della sez. I del presente allegato si applicano alle sementi commerciali. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facolta' germinativa, alla purezza specifica ed al contenuto di semi di altre specie di piante: A. TABELLA
SPECIE Facolta' germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri Purezza minima specifica (% in peso) Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)
La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.) ad eccezione del mays, brassiche e legumi per i quali la validita' della dichiarazione e' prolungata a mesi 9; in mesi 30 per le sementi contenute imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, della quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale). B. ORNAMENTALI E DA FIORE
SPECIE Categoria Facolta' germinativa minima (% in semi puri) Purezza minima specifica (% in peso)
1) Le sementi devono presentare identita' e purezza della varieta' in grado sufficiente. 2) La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. In particolare non e' ammessa la presenza di semi di Cuscuta sp. e di Orobanche sp. 3) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es.: sacchi di juta, di cotone ecc.); in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale). III. - PIANTE AGRARIE ARBOREE ED ARBUSTIVE
SPECIE Categoria Purezza minima specifica (% in peso)
1) Non e' prescritta la dichiarazione relativa alla germinabilita'. IV. - MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI A) Patate
SPECIE Categoria
Tolleranza per impurita', difetti e malattie di tuberi-seme di patate: a) presenza di terra e di corpi estranei: 2% del peso; b) marciume secco e marciume umido, purche' non siano causati da synchytrium endobioticum, corynebacterium sepedonicum o pseudomonas solanacearum: 1% del peso; c) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3% del peso; d) scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo: 5% del peso; Totale delle tolleranze per i punti da b) a d): 6% del peso. 2. I tuberi-seme di patate sono esenti da Globotera rostochiensis, Dytilenchus destructor, Corynebacterium sepedonicum e Pseudomona solanacearum, Synchytrium endobioticum. 3. Sono vietati i trattamenti con prodotti imbenti la facolta' germinativa. 4. Gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e puliti; i contenitori devono essere puliti. 5. I tuberi-seme di patate devono avere un calibro tale da non attraversare una maglia quadra di 28 mm di lato; per le varieta' la cui lunghezza e' in media almeno pari al doppio della larghezza massima, la maglia quadra non deve avere meno di 25 mm di lato. Per i tuberi-seme che passano attraverso una maglia quadra di 35 mm di lato, i limiti inferiori e superiori del calibro sono espressi in multipli di cinque. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita dev'essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 20 mm di lato. Tale scarto massimo puo' essere ampliato fino a 30 mm nei casi fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Una partita non deve contenere piu' del 3% in peso di tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, ne piu' del 3% in peso di tuberi con un calibro superiore a quello massimo indicato. B) Ortive
SPECIE Categoria
1) Non sono tollerate impurita' per presenza di terra e di corpi estranei superiori al 2% del peso. 2) Non sono tollerati difetti esterni (ad esempio: tuberi, rizomi, bulbi e simili difformi o con ammaccature o spaccature) in misura superiore al 3% del peso. C) Ornamentali e da fiore - Materiali da fiore. I materiali di moltiplicazione debbono possedere i requisiti previsti dal regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968 e successive integrazioni e modificazioni, relative alla determinazione di norme di qualita' per i bulbi, i tuberi, e i rizomi da fiore. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI
Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-Tavola F
TAVOLA F ALLEGATO 7 CONDIZIONI ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE LE COLTURE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE A) Cereali. 1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varieta' coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente. 2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:
COLTURA Distanze minime
Queste distanze possono non essere osservate se esiste una produzione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. 3. La coltura deve presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di coltura di una linea "inbred" di Zea mays, sufficiente identita' e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda la produzione di sementi di varieta' ibride di Zea mays, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilita' e la ristorazione della fertilita'. In particolare le colture di Phalaris canariensis, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale e Zea mays devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni: A. Phalaris canariensis, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta' non deve superare: 1 per 30 m per la produzione di sementi di base, 1 per 10 m per la produzione di sementi certificate. B. Zea mays: a) la percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta', alla linea "imbred" o al componente non deve superare: aa) per la produzione di sementi di base: i) linea "imbred": 0,1; ii) ibridi semplici, ciascun componente: 0,1; iii) varieta' ad impollinazione libera: 0,5; bb) per la produzione di sementi certificate: i) componenti di varieta' ibride: linea "inbred": 0,2; ibrido semplice: 0,2; varieta' ad impollinazione libera: 1,0; ii) varieta' ad impollinazione libera: 1,0; b) per la produzione di sementi di varieta' ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni: (aa) le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantita' di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura; (bb) dove il caso lo richieda l'emasculazione deve essere effettuata; (cc) allorche' il 5% o piu' di piante del componente femminile presenta stigmi recettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettono polline non deve superare: 1 all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo, 2 per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo. Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o piu' dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume ed abbiano emesso o emettano polline. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi, in particolare le Ustilagineae, e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. L'osservanza di norme o altre condizioni sopracitate devono essere esaminate all'atto di ispezioni ufficiali in campo. Queste ispezioni in campo devono essere effettuate secondo le condizioni seguenti A. Lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato. B. Si deve procedere a un numero di ispezioni in campo che sia almeno il seguente: (a) per Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, Triticum aestivxum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale: 1; (b) per Zea mays durante il periodo di fioritura: (aa) varieta' ad impollinazione libera: 1; (bb) linee "inbred" o ibridi: 3. Quando il precedente colturale dell'anno in corso o dell'anno prima e' costituito da una coltura di Zea mays, si deve effettuare almeno una particolare ispezione in campo al fine di accertare la rispondenza alle condizioni di cui al punto 1 del presente allegato. C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi approvati. B) Foraggere: 1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varieta' coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente. 2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:
COLTURA Distanze minime
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Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. 3. Le piante di altre specie, le sementi delle quali sono difficili da distinguere nelle analisi di laboratorio dalle sementi della coltura, sono tollerate in misura limitata. In particolare le colture delle specie di Lolium devono rispondere alle seguenti condizioni: il numero di piante di una specie di Lolium diversa da quella della coltura non deve superare: 1 per 50 m quadri per la produzione delle sementi di base; 1 per 10 m quadri per la produzione delle sementi certificate. 4. La coltura deve presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente. In particolare le colture diverse da quelle delle specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, o delle varieta' apomittiche monoclonali di Poa spp. devono rispondere alle seguenti norme: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta' non deve superare: 1 per 30 m per la produzione di sementi di base; 1 per 10 m per la produzione di sementi certificate. Nel caso delle specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala e delle varieta' apomittiche monoclonali di Poa spp. viene applicata solamente la prima frase. 5. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. L'osservanza delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminata mediante ispezioni ufficiali in campo che devono essere effettuate alle seguenti condizioni: A. Lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato. B. Si deve procedere ad almeno una ispezione in campo. C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati. C) Barbabietole. 1. La coltura deve presentare identita' e purezza della varieta' in grado sufficiente. 2. La coltura deve essere assoggettata almeno ad una ispezione ufficiale in campo e per le sementi di base, almeno a due ispezioni, una ai vivai ed una alle piante portaseme. 3. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente della identita' e della purezza del tipo o della varieta'. 4. Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varieta'. 5. Le distanze minime da colture vicine portaseme devono essere le seguenti:
SPECIE Sementi di base Sementi certificate
Tali distanze si applicano anche all'isolamento rispetto a piante o campi di barbabietole coltivate per le radici e che presentano delle infiorescenze al momento della fioritura dei campi di produzione di sementi. Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. D) Tuberi-seme di patate. 1. I tuberi-seme di base devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante affette da gamba nera non dev'essere superiore a 2; b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' non dev'essere superiore a 0,25 e quella di piante di varieta' estranee non deve essere superiore a 0,1; c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a 4. 2. I tuberi-seme certificati devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera non dev'essere superiore a 4; b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' non dev'essere superiore a 0,5 e quella di piante di varieta' estranee non deve essere superiore a 0,2; c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a 10. Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioe' semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie. 3. Nel valutare la discendenza di una varieta' affetta da una virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato. 4. Le tolleranze previste nei punti 1-c), 2-c) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa. 5. Il campo di produzione non e' contaminato da Globotera rostochiensis Woll e Dytilenchus destructor. 6. La coltura e' esente da: a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck, e Kotth.) Skapt. e Burkh. E) Oleaginose e da fibra. 1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varieta' coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente. 2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:
COLTURA Distanze minime
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Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. 3. La coltura deve presentare indennita' e purezza varietali in grado sufficiente. Le colture di Brassica Juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carum carvi e Gossypium sp. devono rispondere in particolare alle seguenti condizioni: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta' non deve superare: 1 per 30 in per la produzione di sementi di base; 1 per 10 m per la produzione di sementi certificate. 4. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. 5. Il rispetto delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminato all'atto di ispezioni ufficiali in campo che devono essere effettuate alle seguenti condizioni: A. Lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato. B. Si deve procedere ad almeno una ispezione in campo. C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI