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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1984, n. 46

Current text a fecha 1984-04-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 15 e 138 del codice della navigazione;

Visto il regio decreto 5 aprile 1928, n. 929, concernente disposizioni per le operazioni di stazzatura delle navi;

Visto l'art. 2, lettera c), del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3235;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 958, con la quale e' stata ratificata e resa esecutiva la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi, adottata a Londra il 23 giugno 1969;

Ritenuta la necessita' di aggiornare, limitatamente alle navi disciplinate dalla predetta convenzione internazionale, le procedure attinenti alle operazioni di stazzatura nonche' al rilascio dei certificati di stazza;

Udito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 20 gennaio 1984;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Le disposizioni del presente regolamento riguardano la stazzatura, secondo le regole tecniche contenute negli allegati alla convenzione internazionale adottata a Londra il 23 giugno 1969 e ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958, delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali. Le predette disposizioni si riferiscono sia alle navi da stazzare in Italia, sia a quelle da stazzare all'estero, ai sensi del primo comma dell'art. 139 del codice della navigazione.

Art. 2

Le operazioni strumentali di stazzatura della nave, ivi compresa la compilazione del relativo quadro dei calcoli, sono eseguite dal Registro italiano navale e dagli altri istituti eventualmente autorizzati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340. I quadri dei calcoli sono conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro della marina mercantile.

Art. 3

Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina i criteri in base ai quali la stazzatura deve essere eseguita da ingegneri navali o da altri periti stazzatori abilitati a norma dell'art. 306 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Art. 4

Il certificato di stazza e' rilasciato dal capo del compartimento marittimo in cui e' o viene iscritta la nave. Al capo del compartimento marittimo competente il Registro italiano navale o altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, deve trasmettere il quadro dei calcoli di cui al precedente art. 2. Il certificato di stazza, ove la nave non ne sia gia' munita in quanto proveniente dalle matricole o dai registri tenuti dall'autorita' marittima, e' rilasciato dall'autorita' consolare presso le cui matricole o registri e' o viene iscritta la nave stessa ai sensi dell'art. 148 del codice della navigazione. A tale autorita' e' trasmesso il quadro dei calcoli.

Art. 5

I certificati di stazza delle navi, conformi ai modelli stabiliti dall'allegato 2 della convenzione di Londra, sono compilati in triplice originale, di cui uno viene depositato presso l'ufficio d'iscrizione della nave, uno e' conservato presso il compartimento marittimo che l'ha rilasciato ed uno viene consegnato al proprietario della nave. Ove il certificato venga rilasciato dall'autorita' consolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 4, esso e' compilato in duplice originale, di cui uno viene conservato dall'autorita' consolare stessa ed uno e' consegnato al proprietario della nave.

Art. 6

I certificati di stazza, a cura del compartimento marittimo o dell'ufficio consolare che li rilascia, devono essere annotati in apposito registro con una numerazione progressiva corrispondente a quella indicata nei certificati stessi.

Art. 7

Fatta salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 4, l'autorita' consolare competente, all'atto della nazionalizzazione delle navi provenienti da bandiera estera munite di certificato internazionale di stazza ai sensi della convenzione internazionale adottata a Londra il 23 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 22 ottobre 1973, n. 958, acquisisce il certificato stesso ed il relativo quadro dei calcoli. Il certificato di stazza, in originale o in copia autentica, viene consegnato al proprietario della nave ed altra copia unitamente al quadro dei calcoli sono trasmessi al Ministero della marina mercantile. Ove la nave non sia munita di certificato internazionale di stazza rilasciato dal Paese di provenienza, ai fini della emissione del documento che ne abiliti temporaneamente la navigazione deve essere previamente rilasciato il certificato stesso nei modi e nelle forme stabiliti nel presente decreto.

Art. 8

Le operazioni di stazzatura sono disposte dal capo del compartimento marittimo o dall'autorita' consolare nella cui competenza territoriale esse devono essere effettuate su richiesta del proprietario ai predetti uffici. Ove tali operazioni vengano effettuate in Italia, la richiesta, che deve contenere, nel caso che siano autorizzati piu' istituti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, l'indicazione dell'Istituto al quale sono affidate le operazioni di stazzatura, e' inviata all'ispettorato del Registro italiano navale competente per territorio, ovvero al competente ufficio degli altri istituti eventualmente autorizzati ai sensi del citato art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340. Nel caso in cui le operazioni di stazzatura vengano effettuate all'estero, ai sensi del primo comma dello art. 139 del codice della navigazione - ottenuta la relativa autorizzazione del Ministro della marina mercantile - le predette richieste sono inviate alla Direzione generale del Registro italiano navale, ovvero di altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dello art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, che dispone, a tal fine, l'invio di propri periti nel luogo dove la nave deve essere stazzata.

Art. 9

Il Registro italiano navale od altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, cui compete la vigilanza dei lavori di trasformazione o riparazione delle navi, ove nel corso di tali lavori rilevi l'esigenza della eventuale ristazzatura, deve darne comunicazione al capo del compartimento marittimo o all'autorita' consolare dove trovasi la nave, che dispone la ristazzatura stessa. Le relative operazioni sono eseguite dall'istituto che ha la vigilanza sui lavori. Le conseguenti spese sono a carico del proprietario della nave.

Art. 10

Alle operazioni di stazzatura e di ristazzatura puo' assistere il proprietario della nave ovvero altra persona che sia stata delegata dal proprietario medesimo mediante dichiarazione sottoscritta ed esibita al Registro italiano navale ovvero ad altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.

Art. 11

E' in facolta' del Ministro della marina mercantile disporre la ristazzatura della nave. La ristazzatura della nave e' obbligatoria ove l'Amministrazione della marina mercantile sia stata informata ai termini dell'art. 12, punto 3, della convenzione di Londra, che le caratteristiche principali della nave differiscono dalle indicazioni contenute nel certificato internazionale di stazza rilasciato dall'Amministrazione medesima. Le operazioni di ristazzatura sono eseguite, su scelta del Ministro della marina mercantile, dal Registro italiano navale ovvero da altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, alla presenza di tecnici dello stesso Ministero. Esse devono essere eseguite compatibilmente con l'impiego della nave e comunque non oltre sei mesi dalla data in cui vengono disposte. Le spese per la ristazzatura sono a carico del proprietario della nave.

Art. 12

Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina i criteri metodologici per l'applicazione della normativa contenuta nelle regole di calcolo enunciate negli allegati alla convenzione internazionale per la stazzatura delle navi adottata a Londra il 23 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 22 ottobre 1973, n. 958. Il Registro italiano navale, ovvero altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, presenta al Ministero della marina mercantile gli eventuali quesiti sull'applicazione della predetta normativa, relativamente ai quali viene, se del caso, opportunamente interessato l'I.M.O.

Art. 13

Il Registro italiano navale od altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, ove sorgano sospetti di reato a carico del perito stazzatore deve darne comunicazione all'autorita' marittima competente la quale, espletati i necessari accertamenti, se ritiene i sospetti fondati, provvede per la relativa denuncia all'autorita' giudiziaria.

Art. 14

Avverso il certificato di stazza puo' essere proposto ricorso gerarchico al Ministro della marina mercantile, nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 15

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dalla stessa data resta abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle nello stesso contenute.

PERTINI CRAXI - CARTA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 marzo 1984

Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 24