LEGGE 20 marzo 1984, n. 47
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Gli studenti del triennio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria sono autorizzati ad espletare, sotto il controllo e le direttive del personale docente degli insegnamenti specificatamente odontostomatologici, le esercitazioni cliniche ed il tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, e successive modificazioni, necessari per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea. Per la copertura dei rischi per responsabilità civile connessi allo svolgimento della predetta attività pratica, i consigli di amministrazione delle università stipulano apposite polizze di assicurazione stabilendo la quota parte a carico degli studenti e rimanendo la residua parte a carico del bilancio universitario. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 marzo 1984 PERTINI CRAXI - FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.