DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1984, n. 50
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 35, lettera b), della legge 5 giugno 1962, n. 616;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;
Ritenuta l'opportunita' di dettare norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa, che tengano conto anche della risoluzione A.
212 (VII) della Organizzazione marittima internazionale (I.M.O.) relativa al codice per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi che trasportano prodotti chimici pericolosi alla rinfusa;
Udito il parere del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della sanita';
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
E' approvato l'accluso regolamento, vistato dal Ministro proponente, per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI CRAXI - CARTA - SCALFARO - ALTISSIMO - SIGNORILE - DEGAN
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 marzo 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 25
Regolamento costruzione e equipaggiamento navi per trasporto prodotti chimici-art. 1
REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE E L'EQUIPAGGIAMENTO DELLE NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI PERICOLOSI ALLA RINFUSA E PER L'IMBARCO, IL TRASPORTO PER MARE E LO SBARCO DEI PRODOTTI STESSI. Art. 1. Campo di applicazione Il regolamento si applica alle navi cisterna nazionali ed alle navi cisterna straniere che toccano porti italiani, adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi, che non siano liquidi petroliferi od altri simili prodotti infiammabili; esso si applica pertanto: a) ai prodotti che presentino rilevanti pericoli di incendio, superiori a quelli dei prodotti petroliferi e simili prodotti infiammabili; b) ai prodotti che presentino rilevanti pericoli in aggiunta o diversi dall'infiammabilita'. I prodotti di cui alle precedenti lettere a) e b) sono elencati in apposito decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sulla base delle pertinenti norme o raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (I.M.O.), sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione. L'elenco di tali prodotti, nonche' le variazioni all'elenco stesso, sono comunicati all'Organizzazione di cui sopra. Il regolamento non si applica: a) al trasporto di liquidi petroliferi infiammabili o combustibili effettuato con navi abilitate, rispettivamente, al trasporto alla rinfusa di liquidi infiammabili o di liquidi combustibili; b) al trasporto di liquidi infiammabili non petroliferi o di liquidi combustibili non petroliferi, effettuato con navi abilitate, rispettivamente, al trasporto alla rinfusa di liquidi infiammabili o di liquidi combustibili, purche' tali liquidi abbiano un grado di corrosivita' o di tossicita' uguale o inferiore ai liquidi petroliferi. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono elencati i prodotti aventi tali caratteristiche.
Regolamento costruzione e equipaggiamento navi per trasporto prodotti chimici-art. 2
Art. 2. Pericoli I pericoli che presentano i prodotti chimici liquidi ed altri prodotti considerati nel presente regolamento sono: a) pericolo di incendio, quantificabile con riferimento al punto di infiammabilita', al punto di ebollizione, al campo di esplosivita' e alla temperatura di autoignizione, dei prodotti; b) pericolo per la salute rilevabile con riferimento a: 1) effetto irritante o tossico per la pelle, o le mucose degli occhi, del naso, della gola e dei polmoni, presentato dai prodotti allo stato di gas o di vapore, combinato con la loro tensione di vapore; oppure 2) effetti irritanti per la pelle presentati dai prodotti allo stato liquido; oppure 3) effetto tossico per assorbimento dei prodotti attraverso la pelle, tenuto conto dei valori LC 50, LD 50 orale e LD 50 pelle; c) pericolo di inquinamento dell'acqua, quantificabile con riferimento alla tossicita' per l'uomo, alla solubilita' in acqua, alla volatilita', all'odore e al sapore e al peso specifico dei prodotti; d) pericolo di inquinamento dell'aria, quantificabile con riferimento a: 1) limite di esposizione per emergenza (L.E.E.) o LC 50 dei prodotti; 2) tensione di vapore dei prodotti; 3) solubilita' in acqua dei prodotti; 4) peso specifico dei prodotti; 5) densita' relativa dei vapori dei prodotti riferita all'aria; e) pericolo di reattivita', quantificabile con riferimento alla reattivita' di un prodotto: 1) con altri prodotti chimici, oppure con 2) acqua, oppure con 3) se stesso (compresa la polimerizzazione).
Regolamento costruzione e equipaggiamento navi per trasporto prodotti chimici-art. 3
Art. 3. Definizioni Ai fini del presente regolamento, nonche' dei decreti ministeriali attuativi ed applicativi, di cui al successivo art. 6, valgono le seguenti definizioni: a) I liquidi contemplati dal presente regolamento sono quelli aventi tensione di vapore non superiore a 0,28 N/m2 alla temperatura di 37,8°C. b) Tensione di vapore: e' la pressione di equilibrio del vapore saturo sul liquido, espressa in N/m2 assoluti, ad una determinata temperatura. c) Punto di infiammabilita': e' la temperatura, espressa in gradi centigradi, alla quale un liquido emette vapori infiammabili in quantita' sufficiente per essere accesi. I valori dati nel presente regolamento sono a "vaso chiuso" o a "vaso aperto", il che indica differenti tipi di apparecchi di prova. d) Punto di ebollizione: e' la temperatura alla quale un liquido ha una tensione di vapore uguale alla pressione barometrica atmosferica. e) Intervallo di esplosivita': e' l'intervallo di concentrazione di un gas o vapore (espresso in percentuale di volume in aria entro il quale il gas o vapore brucia o esplode, se e' presente una sorgente di ignizione. f) Peso specifico: e' il rapporto tra il peso di un certo volume di un prodotto ed il peso di un ugual volume di acqua. Per prodotti aventi limitata solubilita', il peso specifico indica se essi affondano o galleggiano sull'acqua. g) Densita' relativa dei vapori: e' la densita' relativa o il rapporto tra il peso di un certo volume di vapore o gas (in assenza di aria) ed il peso di un ugual volume d'aria, alla stessa pressione e temperatura. Valori inferiori a 1 indicano che il vapore o gas e' piu' leggero dell'aria, mentre valori maggiori di 1 indicano che il vapore o gas e' piu' pesante dell'aria. h) Viscosita': e' la resistenza allo scorrimento di un film liquido separante due superfici orizzontali, una delle quali viene mossa rispetto all'altra. La viscosita' dinamica di una sostanza e' la forza, espressa in Newton, che muove 1 m2 di una superficie alla velocita' di un metro al secondo rispetto ad un'altra superficie piana, alla prima parallela, dalla quale e' separata da uno strato della sostanza avente lo spessore di 1 metro. La viscosita' cinematica di una sostanza e' il rapporto tra la viscosita' dinamica e la massa volumica della sostanza medesima alla temperatura di misurazione. i) Corrosivita': e' la proprieta' di una sostanza di avere un effetto distruttivo sull'ambiente circostante, mediante una reazione elettrochimica con esso. l) Locali pompe per il carico: sono locali contenenti pompe e loro accessori per la movimentazione dei prodotti oggetto del presente regolamento. m) Locali pompe: sono locali ubicati entro la zona per il carico, contenenti pompe e loro accessori per il maneggio dell'acqua di zavorra e dell'olio combustibile. n) Zona per il carico: e' quella parte della nave che contiene cisterne o casse per il carico e locali pompe per il carico e comprende intercapedini, spazi vuoti e zone di ponte adiacenti o soprastanti tutti i suddetti compartimenti. o) Separato: significa che impianti di tubolature per il carico, per sfoghi gas o per altri servizi non sono collegati con altri analoghi impianti. Questa separazione puo' essere ottenuta mediante criteri di progetto o mediante metodi operativi. I metodi operativi - che, peraltro, non devono essere impiegati all'interno di una cisterna o di una cassa per il carico - devono consistere in uno dei seguenti tipi: 1) rimozione di branchetti smontabili di tubo o di valvole e chiusura delle estremita' della tubolatura mediante flangia cieca; 2) sistemazione di due flange ad occhiale, in serie, con mezzi per rilevare colaggi nel tubo compreso tra le due flange ad occhiale. p) Indipendente: significa che impianti di tubolature o di sfoghi gas o di altri servizi non sono in nessun modo collegati con altri analoghi impianti, ne' esistono mezzi che permettano di realizzare tale collegamento. q) Limiti di tossicita': LD 50 orale: dose letale per il 50% dei soggetti sottoposti a prova di somministrazione per via orale; LD 50 cutanea: dose letale per il 50% dei soggetti sottoposti a prova di somministrazione attraverso la pelle; LC 50: concentrazione letale per il 50% dei soggetti sottoposti a prova di somministrazione per inalazione. r) Ministero: il Ministero della marina mercantile - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo. s) Altra amministrazione: il Governo dello Stato dove la nave e' immatricolata. t) Ente tecnico: il Registro italiano navale. u) Organizzazione: l'Organizzazione marittima internazionale (I.M.O.). v) Regolamento: il presente regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi.
Regolamento costruzione e equipaggiamento navi per trasporto prodotti chimici-art. 4
Art. 4. Disposizioni per l'imbarco e per lo sbarco L'autorita' marittima vigila sulle operazioni di imbarco e sbarco, stabilendo le relative modalita' a seconda delle condizioni locali e delle circostanze speciali. Chi intende imbarcare prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa, deve presentare domanda, in duplice copia, all'autorita' marittima del porto di imbarco. Tale autorita', espletati gli accertamenti del caso, appone in calce ad un esemplare della domanda l'autorizzazione all'imbarco, stabilendone le modalita' ai sensi del precedente primo comma. Il predetto esemplare deve essere consegnato al comandante della nave. Il comandante della nave in arrivo, sulla quale siano imbarcati prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa, deve indicare, nella nota di informazioni prescritta dall'[art. 179 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art179), anche le condizioni delle cisterne e delle casse che contengono i prodotti stessi. L'autorita' marittima, su domanda degli interessati, concede, dopo effettuati gli accertamenti del caso, il nulla osta allo sbarco, stabilendone le modalita' ai sensi del precedente primo comma.
Regolamento costruzione e equipaggiamento navi per trasporto prodotti chimici-art. 5
Art. 5. Criteri di sicurezza A bordo delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi devono essere adottati i seguenti criteri di sicurezza: a) Contenimento del carico. L'ubicazione delle cisterne e delle casse per il carico rispetto ai fianchi ed al fondo delle navi, nonche' la misura entro cui queste devono essere capaci di rimanere galleggianti dopo il verificarsi di collisioni, incagli od urti, devono essere stabiliti in modo da facilitare la prevenzione o la limitazione del rilascio in mare dei prodotti cui il regolamento si applica, in base a criteri di maggiore severita' per i prodotti piu' pericolosi. b) Segregazione del carico. I prodotti soggetti alle prescrizioni del regolamento devono essere separati adeguatamente dai locali macchine e caldaie, dai locali di alloggio e di servizio, nonche' dalle casse di acqua potabile e dai depositi di materiali di consumo. I prodotti che reagiscono in modo pericoloso con altri prodotti devono essere separati adeguatamente da questi ultimi. c) Ubicazione dei locali di alloggio. I locali di alloggio delle navi nuove devono essere ubicati a poppavia della zona della nave destinata al carico e le porte, i portellini e i finestrini di tali alloggi devono essere ubicati a distanza di sicurezza dalla suddetta zona. d) Tubolature e pompe per il carico. Le tubolature per il carico devono essere dimensionate in modo da resistere alle sollecitazioni in esse indotte dai prodotti da trasportare, devono essere ubicate rispettando adeguati criteri di segregazione e devono essere dotate delle necessarie valvole. Le pompe per il carico devono poter essere fermate a distanza. e) Impianti di sfogo gas. Le tubolature di sfogo gas delle cisterne e delle casse per il carico devono avere sbocco ad altezza tale da ridurre al minimo la possibilita' di accumulo sui ponti dei vapori emanati dal carico e di ingresso nei locali di alloggio e nei locali macchine e, per i vapori infiammabili, di ingresso in locali contenenti sorgenti di ignizione. f) Materiali per la costruzione. Le cisterne e le casse per il carico, le relative pompe, tubolature ed accessori devono essere costruiti con materiali idonei a resistere alle azioni esercitate dai prodotti alle temperature ed alle pressioni di trasporto. g) Controllo dell'atmosfera. Per i prodotti aventi particolari caratteristiche di pericolosita', lo spazio occupato nelle cisterne e nelle casse dal vapore dei prodotti ed, in alcuni casi, gli spazi circostanti le cisterne e le casse per il carico devono essere mantenuti in una atmosfera inerte mediante appositi fluidi, oppure devono essere ventilati adeguatamente. h) Ventilazione. I locali pompe per il carico, gli altri spazi chiusi contenenti impianti per la movimentazione del carico e gli altri spazi pericolosi devono essere dotati di impianti di ventilazione meccanica atti a creare e mantenere in essi un'atmosfera idonea per le persone che vi accedono e lavorano. i) Indicatori di livello del carico. Gli indicatori di livello del carico nelle cisterne e nelle casse devono avere caratteristiche correlate ai pericoli presentati dai prodotti da trasportare. l) Apparecchiature per la segnalazione di vapori infiammabili, di vapori tossici o di vapori infiammabili e tossici. Le navi devono essere dotate di apparecchiature atte a segnalare la presenza di vapori infiammabili, di vapori tossici o di vapori infiammabili e tossici. m) Protezione antincendio. Negli spazi dove possono essere presenti vapori infiammabili emanati dal carico devono essere escluse sorgenti di ignizione e gli impianti elettrici devono essere tali da rendere minimo il rischio di incendio e di esplosione presentato da detti vapori. Le navi devono essere dotate di mezzi idonei per l'estinzione di incendi dei prodotti da trasportare. n) Mezzi di protezione individuale. Le navi devono essere dotate di idoneo equipaggiamento protettivo per i membri dell'equipaggio addetti alle operazioni di imbarco e sbarco. o) Informazioni sui prodotti. Mediante istruzioni scritte, il personale delle navi deve essere informato in merito ai prodotti da trasportare ed alle loro caratteristiche fisiche e chimiche, in merito alle operazioni da compiere in caso di spandimento di prodotti, di contatto accidentale di persone con prodotti, di incendi, nonche' in merito alle procedure per il travaso del carico, per la pulizia delle cisterne e delle casse, per la degassificazione e per lo zavorramento. p) Addestramento dell'equipaggio. L'equipaggio deve essere adeguatamente istruito in merito ai compiti ad esso assegnati in relazione ai prodotti da trasportare.
Regolamento costruzione e equipaggiamento navi per trasporto prodotti chimici-art. 6
Art. 6. Norme tecniche particolari ed elenchi dei prodotti chimici liquidi pericolosi Il Ministro della marina mercantile, in applicazione delle norme del regolamento, viste le pertinenti norme o raccomandazioni dell'Organizzazione, sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione, approva con propri decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale: a) le norme tecniche particolari riguardanti i criteri di progettazione, di costruzione e le altre misure di sicurezza appropriate alle navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa, al fine di rendere minimo il rischio alle navi, ai loro equipaggi ed all'ambiente circostante; b) l'elenco dei prodotti chimici liquidi pericolosi ammessi al trasporto marittimo alla rinfusa. Con la stessa procedura di cui al comma precedente sono iscritti, nell'elenco previsto dalla lettera b), nuovi prodotti. L'inserimento di nuovi prodotti e' comunicato all'Organizzazione.
Regolamento costruzione e equipaggiamento navi per trasporto prodotti chimici-art. 7
Art. 7. Equivalenza Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' ammettere che in luogo delle installazioni, materiali, dispositivi, o tipi di essi, o di qualsiasi particolare prescrizione, previsti dalle norme tecniche, siano adottato soluzioni equivalenti che, in seguito a prova o in altro modo, siano state ritenute dal Ministero stesso non meno efficaci di quelle stabilite in generale.
Regolamento costruzione e equipaggiamento navi per trasporto prodotti chimici-art. 8
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