DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1984, n. 53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), la quale allo art. 9, tra l'altro, stabilisce in lire 1.350 miliardi il limite massimo di spesa per l'anno 1983 relativo ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome;
Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985;
Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta in data 12 dicembre 1983 fra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL e STNDTP-DIRSTAT;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta:
Art. 1
Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo citato nelle premesse nel testo annesso al presente decreto.
Art. 2
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 133,4 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 287,7 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 411,4 miliardi per l'anno finanziario 1985 si provvede per gli anni 1983 e 1984, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e per l'anno 1985 con la disponibilita' derivante dalla proiezione, prevista ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, della specifica voce "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 marzo 1984 PERTINI CRAXI - GASPARI - GORIA - LONGO - DE MICHELIS - GAVA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1984 Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 31
Norme risultanti dall'accordo 12 dicembre 1986-art. 1
NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO 12 DICEMBRE 1983 CONCERNENTE IL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI. Art. 1. Campo di applicazione e durata Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di ruolo delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con esclusione dei funzionari con qualifica dirigenziale e con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate, e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1982-31 dicembre 1984. Gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1983 con gli scaglionamenti di cui all'art. 6 e si protraggono fino al 30 giugno 1985.
Norme risultanti dall'accordo 12 dicembre 1986-art. 2
Art. 2. Stipendi A decorrere dal 1 gennaio 1983 al personale di cui al primo comma del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali: prima categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300.000 seconda categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.550.000 terza categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.050.000 quarta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.600.000 quinta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.100.000 sesta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.730.000 settima categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000 ottava categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.700.000 La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio in cifra fissa ed in successivi 7 aumenti periodici biennali, sempre di importo fisso, nelle misure sottoindicate:
Categoria
Classi
Scatti
1 L. 192.000 L. 98.400 2 L. 214.400 L. 109.880 3 L. 256.000 L. 131.200 4 L. 280.000 L. 143.500 5 L. 312.000 L. 159.900 6 L. 344.000 L. 176.300 7 L. 403.200 L. 206.640 8 L. 480.000 L. 246.000 La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente art. 1 e' effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali maturati con i criteri di cui al successivo art. 5. Per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono scatti convenzionali secondo le misure indicate nel precedente secondo comma, riassorbibili con l'ulteriore progressione economica. Con effetto dalla data di cui al primo comma del presente articolo, al personale non di ruolo, di cui alle leggi 14 dicembre 1965, n. 1376 e 9 gennaio 1973, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e' attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della categoria cui le mansioni esercitate sono ascrivibili.
Norme risultanti dall'accordo 12 dicembre 1986-art. 3
Art. 3. Benefici per riequilibrio di anzianita' Per ogni anno di servizio di ruolo e non di ruolo, o per frazione non inferiore ai sei mesi, prestato fino al 31 dicembre 1982 presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello reso presso l'amministrazione di provenienza del personale transitato all'impiego civile per effetto delle disposizioni di cui all'[art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art352), ed escluso il periodo svolto con mansioni di coadiutore non reggente nelle agenzie, competono i seguenti importi mensili lordi: seconda categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 terza categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 quarta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 550 quinta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 650 sesta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800 settima categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 ottava categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200 L'attribuzione dei benefici convenzionali di cui al presente articolo, da determinare sulla base dell'importo previsto per la categoria di appartenenza rivestita da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre 1982, e' effettuata a titolo di definitivo riequilibrio della valutazione delle anzianita' pregresse.
Norme risultanti dall'accordo 12 dicembre 1986-art. 4
Art. 4. Benefici convenzionali Lo stipendio del personale che alla data del 31 dicembre 1982 apparteneva alla VII ed alla VIII categoria e' aumentato dal 1 gennaio 1983 di un importo pari alla rispettiva classe stipendiale secondo gli importi di cui al precedente art. 2, integrato rispettivamente di un importo pari a L. 160.000 e a L. 190.000.
Norme risultanti dall'accordo 12 dicembre 1986-art. 5
Art. 5. Nuovo inquadramento economico Ai fini della determinazione del nuovo stipendio da attribuire al personale di cui all'art. 1, con effetto dal 1 gennaio 1983, si osservano i seguenti criteri: a) viene preliminarmente individuato nel nuovo reticolo retributivo previsto per la categoria di appartenenza dell'interessato lo stipendio corrispondente alla classe o allo scatto di stipendio in godimento al 31 dicembre 1982; b) ad esso si aggiungono l'importo, rapportato ad anno, per il riequilibrio di anzianita' previsto dall'art. 3 e l'importo per beneficio convenzionale di cui al precedente art. 4; c) l'ammontare cosi' ottenuto determina nel reticolo retributivo dei nuovi stipendi l'inquadramento del personale alla classe o allo scatto spettante al 1 gennaio 1983. Qualora tale ammontare si collochi tra due classi o tra una classe e lo scatto, oppure tra due scatti, il dipendente, ferma restando la corresponsione "ad personam" del trattamento stesso, va inquadrato nella classe o nello scatto di stipendio immediatamente inferiore. La differenza tra detto trattamento e lo stipendio corrispondente alla classe o allo scatto di inquadramento va considerata, previa temporizzazione, ai fini dell'ulteriore progressione economica. A tale temporizzazione vanno aggiunti i mesi di servizio prestati dalla data di attribuzione dell'ultima classe o scatto di stipendio fino al 31 dicembre 1982.
Norme risultanti dall'accordo 12 dicembre 1986-art. 6
Art. 6 Decorrenza dei benefici economici I benefici derivanti dalla differenza fra il trattamento economico complessivo dovuto dal 1 gennaio 1983, in applicazione del precedente art. 5, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 saranno corrisposti secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate: a) dal 1 gennaio 1983 - 35 per cento; b) dal 1 gennaio 1984 - 70 per cento; c) dal 1 gennaio 1985 - 100 per cento. Le classi di stipendio o gli aumenti periodici biennali in misura fissa maturati dal 1 gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo alla loro scadenza tenuto conto di quanto stabilito al precedente art. 5. rei casi di passaggi di categoria nel periodo 1 gennaio 1983-31 dicembre 1984, i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo. Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 e' attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina, previsto dall'[art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-01-05;23~art1) maggiorato delle percentuali indicate dal primo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dall'art. 2 del presente decreto e quello di cui all'art. 1 del citato decreto 5 gennaio 1982, n. 23.
Norme risultanti dall'accordo 12 dicembre 1986-art. 7
Art. 7. Effetti dei nuovi stipendi La nuova retribuzione negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 6 ha effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'[articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1975, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1975-01-10;3~art82) o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
Norme risultanti dall'accordo 12 dicembre 1986-art. 8
Art. 8. Liquidazione dei nuovi stipendi Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dalla applicazione del presente decreto si applica l'[art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art172).
Norme risultanti dall'accordo 12 dicembre 1986-art. 9
Art. 9. Trattamento economico per passaggio di categoria Al personale che, a seguito di concorso, verra' nominato a categoria immediatamente superiore dal 1 gennaio 1985 sara' attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova categoria, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella categoria di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra una classe e uno scatto o fra due scatti, il personale interessato e' inquadrato nella classe o nello scatto immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione della differenza sotto forma di assegno. La differenza stessa, previa temporizzazione, e' considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. Contestualmente, nei casi di cui al presente articolo, non si applica l'[art. 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-04-03;101~art18).
Norme risultanti dall'accordo 12 dicembre 1986-art. 10
Art. 10. Orario di lavoro La durata settimanale dell'orario di lavoro del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che effettua 39 ore e' ridotta a 38 ore dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto. A partire dal 1 luglio 1985, l'orario di lavoro sara' ridotto a 37 ore. In sede aziendale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali, procedera' ad una migliore organizzazione del lavoro in modo che la riduzione dell'orario di lavoro settimanale non comporti nuovi oneri, ne' incrementi di personale, ne' maggior ricorso al lavoro straordinario, ne riduzione dei servizi al pubblico. In relazione alla riduzione dell'orario di lavoro a 39 ore, gia' operata ai sensi dell'[art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 873](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;873~art3), ed a quella a 38 ore ed a 37, di cui al primo comma del presente articolo, ferme restando le disposizioni dell'[art. 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-04-03;101~art5), i criteri di determinazione diretta o indiretta dell'assegno numerico di personale degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono variati in misura tale da mantenere immutata a parita' di produzione, la dotazione organica dei ruoli del personale inquadrato nelle otto categorie professionali, quale determinata con effetto dal 1 gennaio 1984. Al fine di assicurare il presidio continuativo per l'intera durata della giornata solare e le prestazioni orarie non comprimibili, negli uffici esecutivi del movimento postale e nei corrispondenti settori degli uffici principali promiscui una quota di posti pari al 25% della maggiorazione di assegno, prevista per gli stessi uffici e settori articolati su turni rotativi, sara' commutata in equivalente numero di ore di lavoro straordinario.
Norme risultanti dall'accordo 12 dicembre 1986-art. 11
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