LEGGE 6 aprile 1984, n. 57
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico A decorrere dal 1 gennaio 1984 la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge. Dalla stessa data le tabelle annesse alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, denominate allegati 1) e 2), sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle B e C allegate alla presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 aprile 1984 PERTINI CRAXI - MARTINAZZOLI - GORIA - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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