LEGGE 3 aprile 1984, n. 63
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le domande per la concessione del distintivo d'onore dei "Volontari della Libertà" possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1977, n. 907, con le modalità dalla stessa previste senza limiti temporali. Conseguentemente è abrogato l'articolo 3 della predetta legge 1 dicembre 1977, n. 907. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 aprile 1984 PERTINI CRAXI - SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.