LEGGE 3 aprile 1984, n. 63
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le domande per la concessione del distintivo d'onore dei "Volontari della Libertà" possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1977, n. 907, con le modalità dalla stessa previste senza limiti temporali. Conseguentemente è abrogato l'articolo 3 della predetta legge 1 dicembre 1977, n. 907. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 aprile 1984 PERTINI CRAXI - SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)