LEGGE 12 aprile 1984, n. 66
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti in conformità alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, che sostituisce la corrispondente tabella annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
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