La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 79 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sulla traduzione degli internati, il servizio per il trasporto e le traduzioni su strada dei detenuti, per conto del Ministero di grazia e giustizia, è affidato temporaneamente all'Arma dei carabinieri, sino all'attuazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.