La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto è stato approvato con legge 23 marzo 1947, n. 132, nella misura di 25.000.000 di dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944, corrispondenti alla sottoscrizione di 250 azioni del capitale della Banca stessa. Agli eventuali oneri che, alla chiusura della sottoscrizione (1 luglio 1986), dovessero essere richiesti all'Italia, si provvederà - in considerazione della natura degli oneri stessi - mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 aprile 1984 PERTINI CRAXI - GORIA - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI