DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1984, n. 92
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 3 marzo 1979, i decreti del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979 e il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 18 maggio 1979, concernenti la perdita della personalita' giuridica di diritto pubblico, rispettivamente, dell'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG), della Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) e dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi di guerra, che continuano a sussistere come persone giuridiche di diritto privato;
Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
In applicazione dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni dei seguenti enti gia' operanti in Sardegna e che hanno perduto la personalita' giuridica di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG); Unione italiana ciechi (UIC); Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS); Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL); Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra.
Art. 2
Al trasferimento del personale e dei beni, gia' degli enti di cui all'articolo precedente e in atto amministrati dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano gli articoli 76, 77 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
Art. 3
Al finanziamento degli oneri derivanti alla regione dall'attuazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate tributarie assegnate alla regione medesima con la legge 13 aprile 1983, n. 122.
PERTINI CRAXI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1984
Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 6