LEGGE 2 maggio 1984, n. 106
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, concernente norme per l'ordinamento della istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi, è aggiunto il seguente numero: "16. Scuola di chitarra".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)