LEGGE 2 maggio 1984, n. 106
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, concernente norme per l'ordinamento della istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi, è aggiunto il seguente numero: "16. Scuola di chitarra".
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