LEGGE 9 maggio 1984, n. 118
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano, con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati nelle leggi stesse, anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 maggio 1984 PERTINI CRAXI - DE MICHELIS - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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