LEGGE 11 maggio 1984, n. 134
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, la proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla bandiera dell'Arma dei carabinieri, con la relativa documentazione, può essere presentata alla Commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 maggio 1984 PERTINI CRAXI - SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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