DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. 142

Type DPR
Publication 1984-01-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita', degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

L'art. 68, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione e' integrato nel modo seguente: Scuola di specializzazione in progettazione strutturale (afferente alla facolta' di ingegneria)

Art. 2

Dopo l'art. 87 del vigente statuto, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in progettazione strutturale: Scuola di specializzazione in progettazione strutturale Art. 88. - E' istituita presso la seconda Universita' di Roma "Tor Vergata" la scuola di specializzazione in progettazione strutturale che conferisce il diploma di specialista in progettazione strutturale. Art. 89. - ha direzione della scuola ha sede presso la facolta' di ingegneria. Art. 90. - La scuola ha lo scopo di fornire una specializzazione professionale nel campo dei problemi strutturali che intervengono nell'ingegneria civile. Art. 91. - La durata del corso e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 92. - Il numero degli iscritti e' di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studi. Art. 93. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in ingegneria ed in architettura. Tale ammissione e' subordinata anche al possesso del diploma di abilitazione professionale, qualora prescritto. Art. 94. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione alla commissione dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di, laurea nelle materie concernenti la specializzazione d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 95 - Le materie di insegnamento sono le seguenti, tutte afferenti alla facolta' di ingegneria: Primo anno: meccanica dei materiali da costruzione; meccanica dei solidi; sicurezza strutturale; metodi numerici per l'analisi strutturale I; due materie a scelta tra: meccanica dei terreni; problemi strutturali speciali; metodi di ottimizzazione. Secondo anno: progetti di costruzioni in cemento armato ed in cemento armato precompresso; progetti di grandi strutture; progetti di costruzioni in zone sismiche; progetti di fondazioni; due materie a scelta tra: statica delle grandi opere idrauliche; progetti di ponti; metodi numerici per l'analisi strutturale II. Art. 96. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 97. - Le attivita' pratiche prescritte sono essenzialmente di due tipi. Il primo comprende l'analisi e la soluzione di problemi strutturali eventualmente con l'ausilio del calcolatore. In tali casi si intende gia' definito lo schema strutturale da esaminare. Nel secondo caso si richiede di risolvere un problema costruttivo sviluppando l'analisi e la progettazione fino a livello esecutivo. Le attivita' pratiche saranno sviluppate in esercitazioni sia collettive che singole, presso la sede della scuola, con frequenza trisettimanale. Ai fini degli esami e' richiesta una sequenza del 50% delle esercitazioni collettive. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione l'attivita' svolta dallo specializzando anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 98. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 99. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la facolta' di ingegneria; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 100. - Per la scuola di specializzazione, anche se comprendente piu' indirizzi, e' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1984

Registro n. 25 istruzione, foglio n. 218

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