DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 152

Type DPR
Publication 1984-03-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 379, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diritto commerciale afferente alla facolta' di giurisprudenza. Scuola di specializzazione in diritto commerciale Art. 380. - E' istituita presso l'Universita' di Napoli la scuola di specializzazione in diritto commerciale che conferisce il diploma di specializzazione in diritto commerciale. Art. 381. - La direzione della scuola ha sede in Napoli, presso la facolta' di giurisprudenza. Art. 382. - La scuola ha lo scopo di approfondire ed estendere la preparazione nelle discipline commercialistiche, di organizzare conferenze, seminari, convegni di studio e pubblicazioni. Art. 383. - La durata del corso e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 384. - Il numero degli iscritti e' di trenta per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi. Art. 385. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio e in scienze economiche-marittime. E' richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale qualora prescritto. Art. 386. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e d'una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni delle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982 previsto dall'art. 13, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 387. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: Materie obbligatorie: 1) diritto commerciale (biennale); 2) diritto industriale; 3) diritto d'autore; 4) diritto fallimentare; 5) diritto e legislazione bancaria; 6) diritto delle obbligazioni e dei contratti; 7) diritto privato comparato; 8) storia del diritto commerciale. Materie opzionali: 1) diritto dell'impresa; 2) diritto commerciale europeo; 3) diritto della societa'; 4) diritto comparato della societa'; 5) diritto della borsa; 6) diritto delle assicurazioni; 7) diritto della navigazione; 8) diritto dei trasporti; 9) diritto cartolare; 10) diritto penale commerciale; 11) teoria giuridica del commercio internazionale; 12) diritto delle associazioni e fondazioni. Gli insegnamenti sono cosi' ripartiti: 1° Anno: diritto commerciale I; storia del diritto commerciale; diritto delle obbligazioni e dei contratti; diritto privato comparato; diritto industriale; una materia opzionale. 2° Anno: diritto commerciale II; diritto e legislazione bancaria; diritto fallimentare; diritto d'autore; una materia opzionale. Art. 388. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprimono un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non supereranno detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 389. - Ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo e dell'ultimo anno, gli specializzandi devono: a) aver frequentato i corsi obbligatori; b) aver frequentato i corsi opzionali prescelti; c) aver svolto esercitazioni pratiche come la predisposizione del testo di contratti commerciali nominati e innominati e di modelli-tipo e formulari di contratti bancari e assicurativi, ovvero la esegesi di decisioni giurisprudenziali inerenti alle materie di insegnamento della scuola. Gli specializzandi sono tenuti a documentare la loro frequenza ai corsi e alle attivita' pratiche svolte, con la apposizione della loro firma sui registri all'uopo predisposti. L'esame di diploma si sostiene innanzi ad una commissione composta dal direttore e da due professori della scuola. L'esame di diploma si sostiene innanzi ad una commissione composta dal direttore e da due professori della scuola. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione. Art. 391. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 392. - Per ciascuna scuola di specializzazione anche se comprendente piu' indirizzi e' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto da docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 maggio 1984

Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 276

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