DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1984, n. 185
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e piu' in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando la osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;
Sulla
proposta del Ministro della difesa; Decreta:
Art. 1
Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare nel comune di Roma, localita' Castel di Decima, sono dichiarate di pubblica utilita'. Le sistemazioni, di cui al precedente comma, rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Art. 2
All'esproprio degli immobili nonche' dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa, sara' provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse. Il termine, entro il quale gli espropri e i lavori dovranno avere inizio e compiersi, e' stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
PERTINI SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1984
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 389