LEGGE 31 maggio 1984, n. 191

Type Legge
Publication 1984-05-31
Ultimo aggiornamento 1984-06-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Le lettere a) e d) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti: "a) diploma di maturità tecnica commerciale: 6 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare"; "d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio: 3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; 2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra; 1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio; 0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza; 1 ventesimo al concorrente avente il grado di appuntato; 2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza; 1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 maggio 1984 PERTINI CRAXI - VISENTINI - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

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