LEGGE 5 giugno 1984, n. 208
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le spese di organizzazione connesse con i periodi di presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee e articolate su un tempo massimo di ventiquattro mesi gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei predetti periodi di presidenza mediante aperture di credito a favore del capo della delegazione di cui al successivo articolo 2, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. In relazione all'eccezionalità dei predetti periodi ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito del primo esercizio finanziario di ciascun periodo di presidenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è presentato, entro nove mesi dalla conclusione di ciascun periodo di presidenza, alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.
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