DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1984, n. 210
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), la quale, all'art. 9, tra l'altro, stabilisce in lire 1.350 miliardi il limite massimo di spesa per l'anno 1983, relativo ai rinnovi contrattuali del personale dell'Amministrazione dello Stato, compreso quello delle aziende autonome;
Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e del bilancio pluriennale per il triennio 1984-86;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 1984, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative, e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta in data 14 dicembre 1983 fra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-CISL-UIL;
Visto che, in relazione alle riserve formulate dalla Federazione unitaria CGIL, CISL e UIL, il Consiglio dei Ministri ha altresi' deliberato di autorizzare l'integrazione della citata ipotesi di accordo per quanto concerne la riduzione dell'orario di lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Area di applicazione
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale dipendente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei dirigenti. Le disposizioni predette si riferiscono al periodo 1 gennaio 1982-31 dicembre 1984. Gli effetti economici, con inizio dal 1 gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.
Art. 2
Stipendi
A decorrere dal 1 gennaio 1983, al personale di cui al primo comma del precedente art. 1, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali: primo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300.000 secondo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 terzo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.800.000 quarto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.400.000 quinto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.800.000 sesto livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000 settimo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000 ottavo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.700.000 La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio. La determinazione dei nuovi stipendi spettanti e' effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1 gennaio 1983. Si applica la norma di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.
Art. 3
Benefici convenzionali
Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione degli addetti ai servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile, e' attribuita una classe di stipendio del 6 per cento, calcolata sullo stipendio iniziale del livello di appartenenza. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale del supporto tecnico, amministrativo e contabile, appartenente alla terza, settima ed ottava qualifica funzionale, in servizio alla data del 1 gennaio 1983, sono attribuiti i sottoindicati aumenti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio in godimento e valutabili ai fini dell'ulteriore progressione economica: a) due aumenti per il personale della terza qualifica; b) un aumento per il personale della settima ed ottava qualifica. L'ammontare dei suddetti aumenti e' temporizzato, secondo il criterio di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica. Il beneficio previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, si estende al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' dipendente da organismi militari della Comunita' atlantica.
Art. 4
Norme particolari
I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 gennaio 1983, sono corrisposti per l'intero importo. Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 e' attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina, previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, maggiorato delle percentuali indicate nel successivo articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal precedente art. 2 e quello di cui all'art. 1 dal suddetto decreto. Qualora il miglioramento economico derivante dalla attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dai precedenti articoli 2 e 3, e quello iniziale fissato per il livello stesso dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, il nuovo stipendio e' maggiorato dall'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo e' temporizzato secondo il criterio indicato all'art. 2 del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica.
Art. 5
Decorrenza dei benefici economici
L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1 gennaio 1983, in applicazione dei precedenti articoli e in godimento al 31 dicembre 1982, verra' corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:
Personale operativo
Personale di supporto
a) dal 1 gennaio 1983
30% 40%
b) dal 1 gennaio 1984
70% 85%
dal 1 gennaio 1985
100% 100%
Art. 6
Effetti dei nuovi stipendi
I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 5, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, od altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
Art. 7
Liquidazione dei nuovi stipendi
Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 8
Indennita'
A decorrere dal 1 gennaio 1984, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello addetto ai servizi di supporto tecnico, amministrativo e contabile, sara' corrisposta, in sostituzione dell'indennita' di rischio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1975, n. 146, un'indennita' mensile lorda pensionabile di L. 100.000, per tredici mensilita'. Detta indennita' e' cumulabile con l'indennita' dovuta agli elicotteristi ed agli operatori subacquei ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.
Art. 9
Personale del supporto tecnico, amministrativo e contabile
Dal 1 gennaio 1984, al personale di supporto tecnico, amministrativo e contabile, compete il compenso incentivante nella misura e con le modalita' di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.
Art. 10
Compenso per lavoro straordinario
A decorrere dal 1 gennaio 1984, la misura oraria dei compensi relativi alla prestazione di lavoro straordinario e' determinata ai sensi del primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344. In relazione al mantenimento della spesa complessiva per lavoro straordinario nei limiti degli stanziamenti previsti a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 1983, si applicano, altresi', i commi secondo e terzo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri, ai sensi dell'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734. Sono fatte salve, altresi', le attribuzioni di lavoro straordinario per servizi particolari, ivi compresi quelli relativi all'attivita' di prevenzione, addestramento e formazione, o per attivita' imprevedibili causate da calamita' o da eventi naturali.
Art. 11
Diritto di informazione
Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di contribuire a migliorare l'organizzazione del lavoro, la funzionalita' e l'efficacia dei servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'amministrazione assicurera' alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello di strutture centrali e periferiche, una tempestiva informazione sugli atti amministrativi relativi a: a) programmi di investimento ordinari e straordinari, annuali e pluriennali, suddivisi per settori ed ambiti territoriali; b) programmazione degli interventi diretti a fronteggiare casi d'urgenza; c) strutture e sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sulla loro efficienza a livello centrale e periferico, sulla eventuale soppressione o nuova apertura di sedi e la loro dislocazione territoriale; d) programmazione dei servizi e organizzazione del lavoro; e) politica e gestione del personale, per quanto attiene a mobilita', organici, reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale, turnazione, ripartizione funzionale nel territorio, sicurezza ed ambiente di lavoro, mense, servizi sociali e assistenziali; f) piani di meccanizzazione e modifiche tecnologiche. Analoghe informazioni saranno fornite a livello decentrato, nell'ambito delle rispettive competenze. La periodicita', di norma, deve intendersi semestrale, comunque le informazioni saranno fornite ogni qualvolta l'amministrazione lo ritenga opportuno.
Art. 12
Mobilita' del personale
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, saranno regolamentati i trasferimenti a domanda del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatti salvi i trasferimenti d'ufficio per motivate esigenze di servizio, con il rispetto dei seguenti principi: a) l'amministrazione sara' tenuta a dare notizia delle sedi disponibili a domanda, mediante pubblicazione con circolare di servizio, casi da consentire agli eventuali interessati di avanzare domanda di trasferimento; b) il trasferimento di domanda sara' consentito soltanto nel caso che presso l'unita' operativa o l'ufficio di destinazione vi sia disponibilita' nella pianta organica e che tale disponibilita' sia stata annunciata con la circolare di cui al precedente punto a); c) in mancanza di aspiranti ai posti dichiarati disponibili, l'amministrazione attuera' il trasferimento d'ufficio delle unita' necessarie, motivandolo opportunamente; d) la domanda di trasferimento, da inoltrare alla direzione generale del personale entro il termine previsto dalla circolare di cui al punto a), dovra' contenere i motivi della richiesta ed i titoli preferenziali opportunamente documentati. I motivi che danno titolo al trasferimento possono essere di famiglia, di salute, di studio per se' e per i figli, ambientali e di ricongiungimento al coniuge. I titoli preferenziali, i relativi coefficienti e tutte le altre modalita' inerenti al procedimento amministrativo, saranno determinati con decreto del Ministro, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale; e) l'assegnazione delle sedi avverra' sulla base della graduatoria derivante dai titoli presentati. Avverso la graduatoria sara' ammesso ricorso al consiglio di amministrazione.
Art. 13
Libretto sanitario
A decorrere dal 1 gennaio 1984, per ciascun dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' istituito il libretto nominativo sanitario di cui agli allegati A e B del presente decreto nel quale saranno riportati i dati risultanti da controlli periodici disposti dall'amministrazione ed effettuati tramite le strutture sanitarie pubbliche, finalizzati all'accertamento delle condizioni di salute del soggetto, in relazione al servizio ed alle mansioni di applicazione, nonche' ai riconoscimenti previsti dalla vigente legislazione per le malattie contratte per causa di servizio.
Art. 14
Mutamento di profilo professionale per inidoneita' fisica
Il personale appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni proprie della qualifica rivestita, puo' essere trasferito in un profilo professionale dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile collocato nella medesima qualifica funzionale, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. Il trasferimento di cui al comma precedente puo' essere chiesto a domanda dal personale dichiarato inidoneo, entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneita'. ((1))
Art. 15
Orario di lavoro
In relazione al previsto aumento di organico disposto dalle leggi 23 dicembre 1980, n. 930, e 4 marzo 1982, n. 66, l'orario ordinario di lavoro del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' ridotto a 38 ore settimanali dal 1 luglio 1985. Qualora, anteriormente a tale data, si verifichi l'immissione in carriera di un contingente di personale di cui all'anzidetto programma, che comunque assicuri le esigenze di servizio, la riduzione potra' essere attuata, di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a 39 ore settimanali a partire dal 1 gennaio 1985.
Art. 16
Organizzazione del lavoro e distribuzione del personale
Entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali, procedera' a definire i moduli organizzativi e gli standards tipologici atti ad assicurare la piena funzionalita' dell'intervento operativo di soccorso e dell'attivita' di prevenzione, tali da stabilire criteri oggettivi per la distribuzione del personale, che siano omogenei per tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 21 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Ferma restando la disciplina prevista dalla legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, in materia organizzazione del lavoro, saranno organizzate, a cura del Ministero dell'interno, periodiche conferenze a livello nazionale o regionale, intese a verificare l'efficienza dei conseguiti e conseguibili.
Art. 17
Accordi decentrati
La contrattazione decentrata si svolge con i criteri, le modalita' ed i limiti stabiliti dall'art. 14 della legge quadro n. 93 del 29 marzo 1983. Il Ministro dell'interno, nell'esercizio della facolta' di delega prevista dalla norma di cui al comma precedente, potra' attribuire, ove ne riconosca l'opportunita', la presidenza della delegazione abilitata all'accordo anche ai titolari degli organi regionali o provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno diramate dal Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale e d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica, istruzioni per l'attivazione della contrattazione di cui ai commi precedenti.
Art. 18
Formazione e aggiornamento del personale
In sede di contrattazione decentrata, con i limiti e le condizioni di cui al precedente art. 17, saranno definiti i programmi annuali delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale, prevedendo, ove opportuno, anche corsi a livello regionale in relazione alle eventuali peculiarita' delle aree territoriali d'intervento.
Art. 19
Rinvio ad accordi intercompartimentali
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