LEGGE 5 giugno 1984, n. 211
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, inserito con l'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 171, è sostituito dal seguente: "La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi, che deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1984 PERTINI CRAXI - ALTISSIMO - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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