DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1984, n. 218

Type DPR
Publication 1984-03-15
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento, e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282; Considerata la necessita' di disciplinare con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici del Ministero delle partecipazioni statali; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984; Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, concernente i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici del Ministero delle partecipazioni statali.

PERTINI CRAXI - DARIDA - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1984

Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 17

Regolamento lavori provviste e servizi Ministero delle partecipazioni Statali-art. 1

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE E I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEGLI UFFICI DEL MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI. Art. 1. I lavori, le provviste e i servizi che ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, debbono farsi in economia, possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario; c) con sistema misto, e cioe' parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Regolamento lavori provviste e servizi Ministero delle partecipazioni Statali-art. 2

Art. 2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da operai dipendenti dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprieta' o in uso. Sono eseguite, altresi', in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese, salvo il caso che la specialita' della provvista non renda necessario il ricorso ad una persona o impresa determinata.

Regolamento lavori provviste e servizi Ministero delle partecipazioni Statali-art. 3

Art. 3. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali si rende necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese. L'esecuzione e' effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Regolamento lavori provviste e servizi Ministero delle partecipazioni Statali-art. 4

Art. 4. I preventivi sono richiesti a persone o imprese e devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta' - per l'amministrazione - di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi e' effettuata mediante lettera od altro atto del committente.

Regolamento lavori provviste e servizi Ministero delle partecipazioni Statali-art. 5

Art. 5. I lavori, le provviste ed i servizi che per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti al Provveditorato generale dello Stato ed il loro importo non sia superiore a L. 150.000.000 (centocinquantamilioni), sono i seguenti: 1) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto ad uso degli uffici del Ministero delle partecipazioni statali, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario; 2) affitto di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente gia' installate, per lo espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell'interesse del Ministero, quando non vi siano disponibili, sufficienti ovvero idonei locali; 3) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Ministero; 4) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione; 5) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; 6) lavori di traduzione, da liquidarsi comunque su presentazione di fattura qualora l'amministrazione non possa provvedere con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente ad imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale; 7) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano; 8) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio; 9) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici del Ministero delle partecipazioni statali; 10) spese postali e telegrafiche; 11) acquisto di materiali ed oggetti necessari per la esecuzione di lavori e servizi; 12) spese di qualsiasi natura per la tenuta dello schedario degli enti e delle imprese a partecipazione statale, nonche' per la effettuazione di indagini, studi, rilevazioni, pubblicazioni, sostenute per la presentazione al Parlamento e la diffusione dei bilanci e delle relative relazioni programmatiche degli enti autonomi di gestione; 13) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie; 14) spese per statistiche.

Regolamento lavori provviste e servizi Ministero delle partecipazioni Statali-art. 6

Art. 6. I preventivi di cui al precedente art. 4 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo precedente devono richiedersi, ad almeno tre persone o imprese, eccetto il caso in cui la specialita' del lavoro, delle provviste e del servizio sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa. I preventivi di cui al precedente comma dovranno essere conservati agli atti.

Regolamento lavori provviste e servizi Ministero delle partecipazioni Statali-art. 7

Art. 7. In caso di ritardo imputabile alla impresa incaricata della esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera od atto di cui all'ultimo comma del precedente art. 4. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facolta' di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro della provvista e del servizio, a spese della impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Regolamento lavori provviste e servizi Ministero delle partecipazioni Statali-art. 8

Art. 8. I prezzi indicati nei preventivi di lavoro di cui al precedente art. 5, sub 1) e 2), sono da sottoporre, qualora prescritto da disposizioni legislative e regolamentari, al visto di congruita' dei competenti organi tecnici.

Regolamento lavori provviste e servizi Ministero delle partecipazioni Statali-art. 9

Art. 9. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al precedente art. 5 e' disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni di cui all'[art. 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1972, n. 748](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-01-30;748~art7).

Regolamento lavori provviste e servizi Ministero delle partecipazioni Statali-art. 10

Art. 10. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 5 sono soggetti a collaudo finale. Il collaudo e' eseguito da funzionari o impiegati nominati dal competente dirigente ovvero eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza. Se la spesa non supera le L. 1.000.000 (unmilione) e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato nominato dal dirigente competente. In ogni caso il collaudo e l'accertamento della regolare esecuzione non puo' essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'[art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art48).

Regolamento lavori provviste e servizi Ministero delle partecipazioni Statali-art. 11

Art. 11. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente dell'ufficio committente. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariati.

Regolamento lavori provviste e servizi Ministero delle partecipazioni Statali-art. 12

Art. 12. I competenti uffici centrali del Ministero disporranno il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedono, potranno disporne il pagamento sui fondi accreditati al consegnatario-cassiere. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli [articoli 60](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art60) e [61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art61), e negli [articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art333), e successive modificazioni. Visto, il Ministro delle partecipazioni statali DARIDA

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