LEGGE 12 giugno 1984, n. 223

Type Legge
Publication 1984-06-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'EFIM è autorizzato ad emettere, fino all'importo massimo di lire 400 miliardi, obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni, destinate alla riduzione dei debiti esistenti, in data non posteriore al 31 dicembre 1982 e con scadenza inferiore a 18 mesi, contratti dalle società industriali a partecipazione statale operanti nel settore dell'alluminio ovvero da società controllanti tali imprese o da società interamente partecipate dalle società predette, anche nei confronti di società del gruppo. Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità che saranno determinate dal Ministro del tesoro. L'onere degli interessi delle obbligazioni è assunto a carico del Tesoro dello Stato nella misura del 10 per cento annuo per tutta la durata delle stesse. Le obbligazioni sono cedute dall'EFIM ai creditori delle società di cui al primo comma con surrogazione, per pari ammontare nominale, nei rispettivi crediti. Le società sono tenute a rimborsare all'EFIM i debiti di cui sopra maggiorati degli interessi, nella misura corrispondente a quella a carico dell'EFIM sull'emissione delle obbligazioni, secondo un piano di ammortamento e preammortamento coincidente con quello della stessa emissione obbligazionaria.

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