LEGGE 26 maggio 1984, n. 224

Type Legge
Publication 1984-05-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America ed il protocollo aggiuntivo al trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973, entrambi firmati a Roma il 9 novembre 1982.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato e al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 20 del trattato e all'articolo II del protocollo aggiuntivo.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - MARTINAZZOLI - SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Trattato-art. 1

TRATTATO di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere un trattato di mutua assistenza in materia penale, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. (Obbligo di concedere assistenza) 1. Le Parti contraenti, su richiesta ed in conformita' con le disposizioni del presente trattato, si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali. 2. Tale assistenza comprendera': a) ricerca di persone; b) notifica di documenti; c) produzione di documenti e di atti; d) esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro; e) escussione di testimoni; f) trasferimento di persone per rendere testimonianza; g) sequestro e confisca di beni. Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legislazione dello Stato richiesto. 3. L'assistenza sara' prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato nello Stato richiesto e indipendentemente dal fatto che lo Stato richiesto abbia giurisdizione in casi simili. 4. Il presente trattato disciplina esclusivamente l'assistenza reciproca in materia penale fra le autorita' delle Parti contraenti.

Trattato-art. 2

ARTICOLO 2. (Autorita' centrale) 1. Agli effetti del presente trattato, qualsiasi richiesta dovra' essere inoltrata dall'Autorita' centrale di ciascuna delle due Parti, contraenti. Le autorita' centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente trattato. 2. Per la Repubblica italiana l'autorita' centrale e' il Ministro di grazia e giustizia. Per gli Stati Uniti d'America l'autorita' centrale e' l'attorney general.

Trattato-art. 3

ARTICOLO 3. (Contenuto della richiesta) 1. La richiesta di assistenza deve indicare: a) il nome dell'autorita' che conduce l'istruttoria o il procedimento penale cui la richiesta si riferisce; b) l'oggetto e la natura dell'istruttoria o del procedimento; c) una descrizione della prova o dell'informazione richiesta o degli atti da compiere; d) il motivo per cui la prova, l'informazione o il compimento di atti sono richiesti. 2. La richiesta dovra' contenere, per quanto possibile e necessario: a) le informazioni disponibili sull'identita' e sul luogo in cui la persona ricercata puo' trovarsi; b) l'identita' e l'indirizzo della persona alla quale deve essere notificato un atto, il collegamento tra detta persona e il procedimento nonche' il modo in cui la notifica deve essere eseguita; c) l'identita' e il luogo in cui si trova la persona che puo' fornire prove; d) una precisa descrizione del luogo da perquisire e degli oggetti da sequestrare; e) una descrizione del modo in cui la testimonianza deve essere assunta e verbalizzata; f) un elenco delle domande da porre; e g) una descrizione di qualsiasi procedura particolare di esecuzione della richiesta. 3. La richiesta dovra' contenere informazioni relative alle indennita' e alle spese cui avra' diritto la persona che e' chiamata a comparire nello Stato richiedente. 4. La richiesta e la documentazione ad essa allegata dovranno essere redatte in italiano ed in inglese.

Trattato-art. 4

ARTICOLO 4. (Esecuzione di una richiesta) 1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto dovra' eseguire sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovra' trasmetterla all'autorita' competente. I funzionari competenti dello Stato richiesto faranno tutto il possibile per eseguire la richiesta. L'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto rilascera' ordini di comparizione, mandati di perquisizione o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta. 2. La richiesta sara' eseguita in conformita' con le disposizioni del presente trattato e con le leggi dello Stato richiesto. Si dovranno osservare le modalita' indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato richiesto.

Trattato-art. 5

ARTICOLO 5. (Motivi ostativi all'esecuzione) 1. Lo Stato richiesto puo' negare assistenza nella misura in cui: a) l'esecuzione della richiesta potrebbe pregiudicare la sicurezza o altro interesse pubblico essenziale dello Stato richiesto; b) la richiesta si riferisce ad un reato di carattere esclusivamente militare o ad un fatto considerato reato politico dallo Stato richiesto; o c) la richiesta non sia conforme con le disposizioni del presente trattato. 2. Lo Stato richiesto, prima di rifiutare l'esecuzione di una richiesta, valutera' se l'assistenza possa essere prestata a determinate condizioni. 3. Qualora l'esecuzione di una richiesta interferisca con una istruttoria o un procedimento in corso nello Stato richiesto, quest'ultimo puo' ritardarne l'esecuzione o darvi seguito a determinate condizioni. 4. Lo. Stato richiesto dovra' immediatamente informare lo Stato richiedente dei motivi che lo hanno indotto a rifiutare in tutto o in parte l'esecuzione di una richiesta o a ritardare l'assistenza.

Trattato-art. 6

ARTICOLO 6. (Restituzione della documentazione relativa ad una richiesta eseguita) 1. Dopo l'esecuzione di una richiesta, lo Stato richiesto - a meno che non sia stato convenuto diversamente - dovra' restituire allo Stato richiedente l'originale della richiesta con tutte le informazioni e le prove ottenute, indicando il luogo e la data dell'esecuzione. 2. Per quanto possibile tutti i documenti e gli atti da produrre in esecuzione di una richiesta dovranno essere completi e senza alterazioni. A domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto dovra' fare tutto il possibile per fornire documenti e atti in originale.

Trattato-art. 7

ARTICOLO 7. (Spese e traduzioni) Lo Stato richiesto prestera' gratuitamente assistenza allo Stato richiedente ad eccezione: a) - delle spese di traduzione dei documenti allegati ad una richiesta o da essa derivanti; b) degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta; c) di tutte le spese relative al trasferimento di testimoni, in conformita' all'articolo 15; e d) di tutte le spese relative al trasferimento dei testimoni detenuti, in conformita' all'articolo 16.

Trattato-art. 8

ARTICOLO 8. (Tutela del segreto e uso riservato delle prove e delle informazioni) 1. Se necessario, lo Stato richiesto potra' esigere che le prove e le informazioni fornite o dalle stesse derivanti rimangano riservate in conformita' con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere utilizzate come prove in un pubblico procedimento. 2. Se ritenuto necessario, lo Stato richiedente puo' chiedere che la domanda di assistenza, il suo contenuto e i documenti a sostegno, e la concessione dell'assistenza stessa, rimangano riservati. 3. Lo Stato richiedente non utilizzera' le prove ottenute, ne' le informazioni dalle stesse derivanti, per motivi diversi da quelli dichiarati nella richiesta, senza previa autorizzazione dello Stato richiesto.

Trattato-art. 9

ARTICOLO 9. (Restituzione di documenti, atti e prove) A richiesta, lo Stato richiedente restituira' il piu' presto possibile qualsiasi documento, atto o prova ottenuti in esecuzione di una richiesta.

Trattato-art. 10

ARTICOLO 10. (Ricerca di persone) In conformita' alle disposizioni del presente trattato, lo Stato richiesto fara' tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste che presumibilmente si trovino nello Stato richiesto.

Trattato-art. 11

ARTICOLO 11. (Notifica di documenti) 1. Lo Stato richiesto provvedera' alla notifica di qualsiasi documento a tal fine trasmesso dallo Stato richiedente. 2. La richiesta di notifica di un documento, che richieda la comparizione di una persona davanti ad una autorita' nello Stato richiedente, sara' trasmessa con un ragionevole anticipo rispetto alla data di comparizione prevista. 3. Un documento che richieda tale comparizione sara' notificato trenta giorni prima della data di comparizione prevista, o entro un diverso termine concordato. 4. Lo Stato richiesto fara' pervenire allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notifica in conformita' con le proprie leggi.

Trattato-art. 12

ARTICOLO 12. (Produzione di atti e documenti di uffici statali e di enti pubblico) 1. Lo Stato richiesto fornira' copia degli atti o documenti, accessibili al pubblico, di uffici statali e di enti pubblici. 2. Lo Stato richiesto potra' fornire atti o documenti in possesso di un ufficio statale o di un ente pubblico, ma non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle autorita' giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato richiesto. E' discrezione dello Stato richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta. 3. I documenti o gli atti forniti in conformita' con il presente articolo ed in conformita' con le modalita' indicate nella richiesta ed autenticati dall'autorita' centrale dello Stato richiesto, non richiedono ulteriori certificazioni o autenticazioni per essere ammessi come mezzi di prova nello Stato richiedente.

Trattato-art. 13

ARTICOLO 13. (Produzione di documenti, atti e oggetti) 1. Lo Stato richiesto, se necessario, obblighera' una persona a produrre un documento, atto o oggetto negli stessi limiti che sarebbero previsti per istruttorie o procedimenti penali in quello Stato. Quando siano richieste perquisizioni o sequestri, la richiesta conterra' quelle informazioni che giustificherebbero tale azione nel corso di istruttorie penali in base alle leggi dello Stato richiesto. 2. Qualsiasi funzionario dello Stato richiesto alla cui custodia, siano affidati i documenti di atti e gli oggetti confiscati sara' tenuto a certificare all'autorita' centrale di tale Stato l'identita' dell'articolo confiscato, la continuita' della relativa custodia e l'integrita' delle sue condizioni. L'autorita' centrale dello Stato richiesto certifichera' che le procedure specificate nella richiesta sono state eseguite nei limiti consentiti dalle leggi e dalla prassi di tale Stato. Il documento, atto o oggetto cosi' certificato non dovra' essere sottoposto ad ulteriori formalita' per essere ammesso quale mezzo di prova dallo Stato richiedente.

Trattato-art. 14

ARTICOLO 14. (Assunzione di testimonianza nello Stato richiesto) 1. Se necessario, il testimone da cui la prova e' richiesta sara' obbligato a comparire ed a rendere testimonianza nella stessa misura prevista per le istruttorie ed i procedimenti penali nello Stato richiesto. 2. A richiesta, lo Stato richiesto indichera' la data ed il luogo della comparizione. 3. Lo Stato richiesto consentira' la presenza di un imputato, del suo difensore e delle persone incaricate dell'applicazione delle leggi penali cui si riferisce la richiesta. 4. L'autorita' che esegue la richiesta consentira' alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre domande al testimone in conformita' con le leggi dello Stato richiesto. 5. L'autorita' che esegue la richiesta consentira' alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre ulteriori domande e di chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori. 6. I diritti del testimone previsti dalle leggi dello Stato richiedente non possono essere invocati nell'esecuzione della richiesta, ma saranno fatti salvi nello Stato richiedente.

Trattato-art. 15

ARTICOLO 15. (Assunzione di testimonianza nello Stato richiedente) 1. Qualora in relazione ad una istruttoria o ad un procedimento penale nello Stato richiedente sia richiesta a comparire come testimone una persona che si trovi sul suo territorio, lo Stato richiesto, ordinera' a tale persona di comparire e rendere testimonianza nello Stato richiesto, secondo le modalita' previste dal proprio ordinamento, se: a) lo Stato richiesto non ha un ragionevole motivo di respingere la richiesta; b) la persona potrebbe essere obbligata a comparire e a rendere testimonianza nelle medesime circostanze nello Stato richiesto; e c) l'autorita' centrale dello Stato richiedente certifica che la testimonianza e' rilevante e necessaria. 2. Una persona che non comparira' secondo quanto ingiuntogli, sara' passibile delle stesse sanzioni che lo Stato richiesto comma ad un testimone per non essere comparso a testimoniare in simili circostanze. Tali sanzioni non comprendono l'accompagnamento coattivo della persona nello Stato richiedente.

Trattato-art. 16

ARTICOLO 16. (Trasferimento di detenuti da assumere come testimoni) 1. Un detenuto, la cui testimonianza e' necessaria nello Stato richiedente in relazione a istruttorie o procedimenti penali, sara' trasferito in quello Stato in conformita' con le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1. 2. Un imputato, detenuto in uno Stato, che, ai fini di esercitare un diritto di intervento, chieda di essere presente ad un procedimento giudiziario nell'altro Stato, sara' trasferito in tale Stato, salvo che lo Stato in cui l'imputato e' detenuto abbia un ragionevole motivo di rifiutare tale richiesta. 3. Ai fini del presente articolo: a) lo Stato ricevente avra' la competenza e l'obbligo di detenere la persona trasferita salvo diversa autorizzazione dello Stato di provenienza; b) lo Stato ricevente restituira' la persona trasferita alla custodia dello Stato di provenienza non appena le circostanze lo consentano o come altrimenti convenuto; c) lo Stato ricevente non si rifiutera' di restituire una persona trasferita sulla base della sua nazionalita', ne' richiedera' allo Stato di provenienza di iniziare le procedure per l'estradizione; e d) al detenuto trasferito verra' computato il periodo di detenzione nello Stato ricevente ai fini dell'esecuzione della pena comminata nello Stato dal quale e' stato trasferito.

Trattato-art. 17

ARTICOLO 17. (Immunita) 1. Una persona che compare dinanzi ad un'autorita' nello Stato richiedente in base ad una richiesta: a) non sara' sottoposta a giudizio, detenuta o soggetta ad alcuna altra restrizione della liberta' personale in relazione a qualsiasi atto o condanna precedente alla sua partenza; e b) non sara' soggetta a procedimento penale in base alla testimonianza in quanto essa sia resa per eseguire la richiesta e sia conforme alla verita'. 2. Le immunita' previste nel presente articolo vengono meno se, dieci giorni dopo che la persona comparsa in giudizio abbia ricevuto notifica che la sua presenza non sia piu' necessaria, la stessa persona, pur avendone la possibilita', non abbia lasciato lo Stato richiedente o, avendolo lasciato, vi abbia fatto ritorno.

Trattato-art. 18

ARTICOLO 18. (Sequestro e confisca di beni) 1. In situazioni di particolare urgenza lo Stato richiesto ha competenza a sequestrare i beni che si trovino sul proprio territorio e che siano passibili di confisca. 2. In base alle procedure giudiziarie previste dalle leggi dello Stato richiesto quest'ultimo avra', competenza ad ordinare la confisca a beneficio dello Stato richiedente dei beni sequestrati in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Trattato-art. 19

ARTICOLO 19. (Altri trattati e leggi interne) 1. L'assistenza e le procedure previste dal presente trattato non ostacolano o limitano altre forme di assistenza o procedura consentite in base ad altre convenzioni o intese internazionali o sulla base dell'ordinamento interno delle Parti contraenti. 2. Le disposizioni del presente trattato fanno salve le attivita' della Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).

Trattato-art. 20

ARTICOLO 20. (Ratifica ed entrata in vigore) 1. Il presente trattato e' soggetto a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Washington non appena possibile. 2. Il presente trattato entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Trattato-art. 21

ARTICOLO 21. (Denuncia) Ciascuna delle Parti contraenti potra' denunciare in qualsiasi momento il presente trattato mediante notifica all'altra Parte contraente e il trattato cessera' di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente trattato ed ivi apposto 1 loro sigilli. FATTO a Roma, in duplice originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, il 9 novembre 1982. Per la Repubblica italiana CLELIO DARIDA Per gli Stati Uniti d'America WILLIAM FRENCH SMITH Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Protocollo aggiuntivo-art. I

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO al trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973 Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente degli Stati Uniti d'America, desiderando rendere piu' efficace il trattato di estradizione firmato a Roma il 18 gennaio 1973 (in prosieguo chiamato "trattato"), hanno convenuto di emendare il trattato come segue: ARTICOLO I. L'articolo IX del trattato e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "ARTICOLO IX. - Dopo aver deciso sulla richiesta di estradizione nei confronti di persona sottoposta a procedimento penale o che stia scontando una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso, la parte richiesta puo' rinviare la consegna della persona richiesta fino alla conclusione del procedimento penale o fino a che essa non abbia scontato interamente la pena che gli sia inflitta o gli sia stata inflitta; oppure, puo' consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente esclusivamente ai fini del procedimento penale. La persona che e' stata consegnata temporaneamente dovra' essere tenuta sotto custodia mentre si trova nel territorio della Parte richiedente ed essere riconsegnata al termine del procedimento penale contro di essa, conformemente alle condizioni che verranno fissate di comune accordo fra le Parti contraenti".

Protocollo aggiuntivo-art. II

ARTICOLO II. Il presente protocollo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Washington non appena possibile. Il presente protocollo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Potra' essere denunciato in qualsiasi momento da ognuna delle Parti contraenti mediante notifica all'altra Parte contraente e cessera' di avere effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica. IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente protocollo ed apposto i loro sigilli. FATTO a Roma, in duplice originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, il 9 novembre 1982. Per la Repubblica italiana CLELIO DARIDA Per gli Stati Uniti d'America WILLIAM FRENCH SMITH Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

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