LEGGE 26 maggio 1984, n. 225

Type Legge
Publication 1984-05-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983.((1))

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'articolo XXIV, numero 2, del trattato stesso.((1))

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

((1))

Trattato-art. I

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, Prendendo atto della loro stretta cooperazione nella repressione dei reati; Desiderando rendere ancora piu' efficace detta cooperazione; Desiderando concludere un nuovo Trattato per la reciproca estradizione dei criminali; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I. (Obbligo di estradare) Le Parti contraenti concordano di consegnarsi reciprocamente, in applicazione delle disposizioni del presente Trattato, le persone che siano perseguite o che siano state condannate dalle autorita' della Parte richiedente per un reato che da luogo all'estradizione. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Trattato-art. II

ARTICOLO II. (Reati che danno luogo all'estradizione) 1. - Un reato, comunque denominato, da' luogo ad estradizione solamente se e' punibile secondo le leggi di entrambe le Parti contraenti con una pena restrittiva della liberta' per un periodo superiore ad un anno o con una pena piu' severa. Quando la richiesta di estradizione si riferisce ad una persona che sia gia' stata condannata, l'estradizione e' concessa solamente se la pena ancora da scontare e' di almeno sei mesi. 2. Un reato da' luogo all'estradizione anche se consiste nel tentativo di commettere o nel concorso nella commissione di un reato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Ogni forma di associazione per commettere reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, cosi' come previsto dalle leggi italiane, e la "conspiracy" per commettere un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, cosi' come previsto dalle leggi statunitensi, e' altresi' considerato reato che da' luogo all'estradizione. 3. - Quando l'estradizione e' stata concessa per un reato che da' luogo all'estradizione, questa e' altresi' concessa per qualsiasi altro reato indicato nella richiesta anche se quest'ultimo reato e' punibile con una pena restrittiva della liberta' inferiore ad un anno, purche' siano soddisfatti tutti gli altri requisiti per l'estradizione. 4. - Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dalla circostanza che si tratti di un reato per il quale la legge federale degli Stati Uniti richieda la prova di un elemento, come il passaggio da uno Stato ad un altro, l'utilizzazione dei mezzi per il commercio interstatale, o gli effetti su tale commercio, dato che detto elemento e' richiesto al solo fine di stabilire la giurisdizione delle Corti federali degli Stati Uniti. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Trattato-art. III

ARTICOLO III. (Giurisdizione) Quando un reato e' stato commesso al di fuori del territorio della Parte richiedente, la Parte richiesta ha il potere di concedere l'estradizione se le sue leggi prevedono la punibilita' di tale reato o se la persona richiesta e' un cittadino della Parte richiedente. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Trattato-art. IV

ARTICOLO IV (Estradizione dei cittadini) La Parte richiesta non puo' rifiutare l'estradizione di una persona solo perche' questa persona e' cittadina della Parte richiesta. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Trattato-art. V

ARTICOLO V. (Reati politici e reati militari) 1. - L'estradizione non e' concessa se il reato per il quale e' richiesta e' un reato politico, o se la persona richiesta dimostra (che la domanda e' stata presentata allo scopo di sottoporla a giudizio, o di punirla per un reato politico. 2. - Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, un reato per il quale entrambe le Parti contraenti hanno l'obbligo di procedere penalmente o di concedere l'estradizione in virtu' di un accordo internazionale multilaterale o un reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro delle rispettive famiglie o qualsiasi tentativo di commettere un tale reato, si considera avere prevalente carattere di reato comune quando le conseguenze siano state o avrebbero potuto essere gravi. Nel determinare la gravita' del reato o delle sue conseguenze, si terra' conto, in particolare, della circostanza che il reato abbia posto in pericolo la sicurezza pubblica, abbia colpito persone estranee alle finalita' politiche dell'autore del reato, o sia stato commesso con particolare efferatezza. 3. - L'estradizione non e' concessa per i reati previsti dalle leggi militari che non siano reati in base alla legge penale comune. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Trattato-art. VI

ARTICOLO VI. ("Ne bis in idem") L'estradizione non e' concessa quando la persona richiesta e' stata condannata, assolta o graziata, o ha scontato la pena inflittale dalla Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione e' domandata. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Trattato-art. VII

ARTICOLO VII. (Procedimenti in corso per gli stessi fatti) L'estradizione puo' essere rifiutata se la persona richiesta e' sottoposta a procedimento dalla Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione e' domandata. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Trattato-art. VIII

ARTICOLO VIII. (Prescrizione) L'estradizione non e' concessa se, per il reato per il quale e' richiesta, l'azione penale o l'esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Trattato-art. IX

ARTICOLO IX. (Pena capitale) Se il reato per il quale viene chiesta l'estradizione e' punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente, e le leggi della Parte richiesta non prevedono, per il reato in questione, tale pena, l'estradizione sara' rifiutata salvo che la Parte richiedente non si impegni con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Trattato-art. X

ARTICOLO X. (Domanda di estradizione e documenti relativi) 1. - Le richieste di estradizione sono inoltrate per via diplomatica. 2. - Tutte le richieste di estradizione sono accompagnate da: a) documenti, dichiarazioni o altre informazioni che specifichino l'identita' della persona richiesta ed il luogo ove probabilmente essa si trova, con, se disponibile, la descrizione fisica, fotografie ed impronte digitali; b) una breve esposizione dei fatti in questione, che includa il tempo ed il luogo del reato; c) i testi di legge che descrivano gli elementi essenziali e la denominazione del reato per il quale l'estradizione e' richiesta; d) i testi di legge che stabiliscono la pena per il reato; e e) i testi di legge che regolano la prescrizione dell'azione penale o dell'esecuzione della pena per il reato. 3. - Le richieste di estradizione che riguardano persone che non siano state ancora riconosciute colpevoli devono essere accompagnate da: a) una copia certificata conforme del mandato di arresto o di qualsiasi altro ordine che abbia un effetto analogo; b) una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che fornisca una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione; nel caso di richieste da parte dell'Italia, tale relazione sara' redatta da un magistrato e, nel caso di richieste da parte degli Stati Uniti, dal "prosecutor" e comprendera', in tale ipotesi, una copia dell'atto di accusa; e c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta e' quella cui si riferisce il mandato di arresto o l'ordine equivalente. 4. - Una richiesta di estradizione che riguarda una persona che e' stata condannata o riconosciuta colpevole, e' accompagnata, in aggiunta a quanto previsto nel paragrafo 2 del presente articolo, da: a) Una copia della sentenza di condanna o, se trattasi di persona, che negli Stati Uniti e' stata riconosciuta colpevole, ma cui non e' stata ancora comminata la pena, una attestazione in tal senso di un funzionario giudiziario; b) se la pena e' stata comminata, una copia della sentenza e una attestazione sulla durata della pena ancora da espiare; e c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta e' la persona riconosciuta colpevole. 5. - Se la persona richiesta e' stata condannata "in absentia" o in contumacia, tutte le questioni connesse a tale aspetto della domanda sono decise dall'Autorita' esecutiva degli Stati Uniti o dalle competenti autorita' italiane. In tali casi, la Parte richiedente deve produrre i documenti indicati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e una dichiarazione riguardante le eventuali procedure cui potrebbe far ricorso la persona richiesta se fosse estradata. 6. - I documenti che accompagnano la richiesta di estradizione devono essere forniti dalla Parte richiedente in italiano ed in inglese. 7. - I documenti che accompagnano la richiesta di estradizione sono ammissibili come mezzo di prova se: a) nel caso di richiesta dagli Stati Uniti, sono autenticati da un giudice, da un magistrato o da un altro funzionario degli Stati Uniti e muniti del sigillo del Segretario di Stato; b) nel caso di una richiesta dall'Italia, sono firmati da un giudice o da altra autorita' giudiziaria italiana e sono autenticati dal funzionario diplomatico o consolare, di grado piu' elevato, degli Stati Uniti in Italia. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Trattato-art. XI

ARTICOLO XI. (Documentazione aggiuntiva) 1. - Se la Parte richiesta considera che la documentazione fornita a sostegno di una richiesta di estradizione e' incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente Trattato, tale Parte richiedera' la presentazione della necessaria documentazione aggiuntiva. La Parte richiesta fissera' un limite di tempo ragionevole per la presentazione di tale documentazione e concedera' una ragionevole proroga qualora la Parte richiedente ne faccia domanda illustrando le ragioni che richiedano tale proroga. 2. - Se la persona ricercata e' in stato di detenzione e la documentazione aggiuntiva presentata e' incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente Trattato, o se tale documentazione non e' ricevuta entro il periodo fissato dalla Parte richiesta, la persona puo' essere messa in liberta'. Tale scarcerazione non pregiudichera' un nuovo arresto e l'estradizione della persona ricercata se una nuova domanda e la documentazione aggiuntiva sono inviate in una data successiva. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Trattato-art. XII

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