La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a provvedere alla spesa di lire 75 miliardi per il pagamento di oneri per rate di saldo lavori, revisione prezzi, interessi moratori, espropri e contenzioso relativi alla realizzazione delle opere previste dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106. Alla spesa di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, così come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32. Il suindicato importo di lire 75 miliardi sarà accreditato alla contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, così come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32.