La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo di modifica della convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, aperto alla firma a Bruxelles il 23 febbraio 1968.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13 (2) del protocollo stesso.
PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - MARTINAZZOLI - CARTA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Protocole
PROTOCOLE portant modification de la Convention Internationale pour l'unification de certaines regles en matiere de connalssement, signee a' Bruxelles le 25 aout 1924 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. PROTOCOLLO di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico LE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che e' auspicabile emendare la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: ART. 1. (1) All'articolo 3, paragrafo 4, deve essere aggiunto il testo seguente: "Tuttavia, la prova contraria non e' ammessa quando la polizza di carico e' stata trasferita ad un terzo che agisca in buona fede". (2) All'articolo 3, paragrafo 6, verra' soppresso il quarto comma che sara' sostituito dalla seguente disposizione: "Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 6-bis, il vettore e la nave saranno in ogni caso liberati da qualsiasi responsabilita' relativamente alle merci, a meno che non venga promossa una azione entro un anno dalla loro consegna o dalla data in cui avrebbero dovuto essere consegnate. Tale termine puo' tuttavia essere esteso mediante un accordo concluso tra le parti posteriormente all'evento che ha dato luogo all'azione". (3) All'articolo 3, si deve aggiungere, dopo il paragrafo 6, un paragrafo 6-bis, cosi' formulato: "Le azioni di ricorso potranno essere esercitate anche dopo lo spirare del termine previsto al paragrafo precedente, se esercitate entro il termine stabilito dalla legge del Tribunale investito della questione. Tuttavia, tale termine non potra' essere inferiore a tre mesi a partire dal giorno in cui la persona che promuove l'azione di ricorso abbia regolato la questione relativa al reclamo o abbia ricevuto la notifica della citazione".
Protocollo-art. 2
ART. 2. L'articolo 4, paragrafo 5, sara' soppresso e sostituito dal testo seguente: "(a) A meno che la natura e il valore delle merci non siano stati dichiarati dal caricatore prima del loro imbarco e che tale dichiarazione sia stata inserita nella polizza di carico, il vettore, come la nave, non saranno in alcun caso ritenuti responsabili delle perdite o dei danni alle merci o relativi ad esse per una somma superiore all'equivalente di 10.000 franchi per collo o unita' o 30 franchi per chilogrammo di peso lordo di merci andate perdute o danneggiate, essendo applicabile il limite piu' elevato. (b) La somma totale dovuta sara' calcolata con riferimento al valore delle merci nel luogo e nel giorno in cui queste sono scaricate conformemente al contratto, o al giorno e al luogo in cui esse avrebbero dovuto essere scaricate. Il valore della merce e' determinato in base alle quotazioni della Borsa, o, in mancanza di queste, secondo il prezzo corrente sul mercato o, in mancanza di entrambi, secondo il valore usuale di merci della stessa natura e qualita'. (c) Quando un contenitore, una piattaforma portatile o simile dispositivo venga utilizzato per raggruppare delle merci, ogni collo od unita' enumerato nella polizza di carico come incluso in tale dispositivo di trasporto, sara' considerato come un collo od una unita' ai sensi del presente paragrafo. Tranne nel caso sopracitato, tale dispositivo di trasporto sara' considerato come un collo od una unita'. (d) Per franco, si deve intendere una unita' consistente in 65,5 milligrammi di oro, al titolo di 900 millesimi di fino. La data di conversione della somma accordata in valuta nazionale sara' determinata dalla legge della giurisdizione investita della controversia. (e) Ne' il vettore, ne' la nave avranno il diritto di godere della limitazione di responsabilita' prevista dal presente paragrafo qualora sia provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del vettore che abbia avuto luogo sia con l'intenzione di provocare un danno, sia per incuria e con la convinzione che probabilmente ne sarebbe derivato un danno. (f) La dichiarazione di cui al comma (a) del presente paragrafo, inserita nella polizza di carico, costituira' prova di "prima fase" ma non sara' vincolante per il vettore che potra' contestarla. (g) Mediante accordi tra il vettore, il capitano o l'agente del vettore e il caricatore potranno essere fissati altri montanti massimi diversi da quelli di cui al comma (a) del presente paragrafo, purche' tale ammontare massimo convenuto non sia inferiore all'ammontare massimo corrispondente citato in tale comma. (h) Ne' il vettore, ne' la nave saranno in alcun caso ritenuti responsabili per perdita o danno causato alle merci o ad esse relativo, qualora nella polizza di carico il caricatore abbia fatto coscientemente una falsa dichiarazione circa la loro natura o il loro valore".
Protocollo-art. 3
ART. 3. Tra gli articoli 4 e 5 della Convenzione viene inserito un articolo 4-bis, cosi' redatto: "1. Le esenzioni e limitazioni previste dalla presente Convenzione sono applicabili ad ogni azione contro il vettore ad indennizzo di perdite o danni a merci che siano oggetto di un contratto di trasporto, sia che l'azione sia basata sulla responsabilita' contrattuale che su di una responsabilita' extra-contrattuale. 2. Ove venga intentata una tale azione contro un preposto del vettore, tale preposto potra' avvalersi delle esenzioni e delle limitazioni di responsabilita' che il vettore puo' invocare in virtu' della Convenzione. 3. L'insieme degli ammontari a carico del vettore e dei suoi preposti, non dovra' superare in tal caso il limite previsto dalla presente Convenzione. 4. Tuttavia, il preposto non potra' valersi delle disposizioni del presente articolo, ove sia provato che il danno deriva da un atto od un'omissione di tale preposto che abbia avuto luogo sia con l'intenzione di provocare un danno, sia per incuria e con la consapevolezza che probabilmente ne sarebbe derivato un danno".
Protocollo-art. 4
ART. 4. L'articolo 9 della Convenzione verra' soppresso e sostituito dalla seguente disposizione: "La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni delle Convenzioni internazionali o delle leggi nazionali che regolano la responsabilita' per danni nucleari".
Protocollo-art. 5
ART. 5. L'articolo 10 della Convenzione verra' soppresso e sostituito dalla seguente disposizione: "Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno ad ogni polizza di carico relativa ad un trasporto di merci tra porti appartenenti a due Stati diversi, quando: a) la polizza di carico viene emessa in uno Stato contraente; o b) il trasporto ha luogo con partenza da un porto di uno Stato contraente; o c) la polizza di carico prevede che le disposizioni della presente Convenzione o di ogni altra legislazione che le applica o da' loro efficacia regoleranno il contratto, qualunque sia la nazionalita' della nave, del vettore, del caricatore, del destinatario o di ogni altra persona interessata. Ogni Stato Contraente applichera' le disposizioni della presente Convenzione alle polizze di carico sopracitate. Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato Contraente di applicare le disposizioni della presente Convenzione alle polizze di carico non previste dai commi precedenti.
Protocollo-art. 6
ART. 6. Tra le Parti Contraenti del presente Protocollo, la Convenzione ed il Protocollo saranno considerati e interpretati come un solo ed unico strumento. Una parte del presente Protocollo non si vedra' obbligata ad applicare le disposizioni del presente Protocollo alle polizze di carico rilasciate in uno Stato Parte della Convenzione ma che non sia Parte del presente Protocollo.
Protocollo-art. 7
ART. 7. Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione da parte di una di esse in virtu' dell'articolo 15 di quest'ultima non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione emendata dal presente Protocollo.
Protocollo-art. 8
ART. 8. Ogni controversia tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, che non possa essere composta per via negoziale, viene sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una di esse. Se, entro i sei mesi successivi alla data di richiesta di arbitrato, le Parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi di esse puo' sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.
Protocollo-art. 9
ART. 9. (1) Ogni Parte Contraente potra', al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o della sua adesione ad esso, dichiarare di non ritenersi vincolata dall'articolo 8 del presente Protocollo. Le altre Parti Contraenti non saranno vincolate da questo articolo nei confronti di ogni Parte Contraente che abbia formulato una tale riserva. (2) Ogni Parte Contraente che abbia formulato una riserva conformemente al paragrafo precedente potra' in ogni momento ritirarla mediante notifica indirizzata al Governo belga.
Protocollo-art. 10
ART. 10. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma degli Stati che, prima del 23 febbraio 1968, abbiano ratificato la Convenzione o che vi abbiano aderito, nonche' ad ogni Stato rappresentato alla dodicesima sessione (1967-1968) della Conferenza diplomatica di diritto del mare.
Protocollo-art. 11
ART. 11. (1) Il presente Protocollo sara' ratificato. (2) La ratifica del presente Protocollo di uno Stato che non sia parte della Convenzione comporta l'adesione alla Convenzione. (3) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga.
Protocollo-art. 12
ART. 12. (1) Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, non rappresentati alla dodicesima sessione della Conferenza diplomatica di diritto del mare, potranno aderire al presente Protocollo. (2) L'adesione al presente Protocollo comporta l'adesione alla Convenzione. (3) Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo belga.
Protocollo-art. 13
ART. 13. (1)Il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito di dieci strumenti di ratifica o di adesione, almeno cinque dei quali provenienti da Stati che possiedono ciascuno un tonnellaggio globale uguale o superiore ad un milione di tonnellate di stazza lorda. (2) Per ogni Stato che ratifichi il presente Protocollo o che vi aderisca dopo la data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione determinante l'entrata in vigore, come fissata nel paragrafo (1) del presente articolo, il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Protocollo-art. 14
ART. 14. (1) Ciascuno degli Stati contraenti potra' denunciare il presente Protocollo mediante notifica al Governo belga. (2) Tale denuncia comportera' la denuncia della Convenzione. (3) La denuncia acquistera' efficacia un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Governo belga.
Protocollo-art. 15
ART. 15. (1) Ogni Stato Contraente potra', al momento della firma, della ratifica, dell'adesione; o in ogni momento successivo, notificare per iscritto al Governo belga quali sono, fra i territori sottoposti alla propria sovranita' o di cui esso assicuri le relazioni internazionali, quelli ai quali si applica il presente Protocollo. Il Protocollo sara' applicabile ai detti territori tre mesi dopo la data di ricezione di detta notifica da parte del Governo belga, ma non prima della data di entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti di tale Stato. (2) Tale estensione varra' anche per la Convenzione ove questa non sia ancora applicabile a tali territori. (3) Ogni Stato Contraente che abbia sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo (1) del presente articolo, potra', in ogni momento, avvertire il Governo belga che il Protocollo cessa di applicarsi ai territori in questione. Tale denuncia acquistera' efficacia un anno dopo la data di ricezione, da parte del Governo belga, della notifica di denuncia; essa varra' ugualmente per la Convenzione.
Protocollo-art. 16
ART. 16. Le Parti Contraenti possono far entrare in vigore il presente Protocollo sia dandogli forza di legge, che incorporando nella propria legislazione, nella forma ad essa appropriata, le norme adottate ai sensi del presente Protocollo.
Protocollo-art. 17