LEGGE 12 giugno 1984, n. 244

Type Legge
Publication 1984-06-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come emendata dal protocollo del 23 febbraio 1968, aperto alla firma a Bruxelles il 21 dicembre 1979.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo VIII del protocollo stesso.

PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - MARTINAZZOLI - CARTA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Protocole

PROTOCOLE portant modification de la Convention Internationale pour l'unification de certaines regles en matiere de connaissement du 25 aout 1924, telle quamendee par le Protocole de modification du 23 fevrier 1968. Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. PROTOCOLLO di modifica della Convenzione Internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico emendata dal Protocollo di modifica del 23 febbraio 1968. Le Parti contraenti del presente Protocollo, essendo Parti alla Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, fatta a Bruxelles il 25 agosto 1924 emendata dal Protocollo di modifica di questa Convenzione fatto a Bruxelles il 23 febbraio 1968. Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I. Ai fini del presente Protocollo, per "Convenzione" si intende la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regolo in materia di polizza di carico e il suo Protocollo fatti a Bruxelles il 25 agosto 1924, cosi' come emendata dal Protocollo fatto a Bruxelles il 23 febbraio 1968.

Protocollo-art. II

ARTICOLO II. 1. L'articolo 4, paragrafo 5 (a), della Convenzione e' sostituito dal testo seguente: "(a) A meno che la natura ed il valore di tali smerci sia stato dichiarato dallo spedizioniere prima della spedizione e inserito nella polizza di carico, ne' il vettore ne' la nave saranno in alcun caso ne' diventeranno responsabili di perdite o danni alle merci o relativamente ad esse per un ammontare superiore a 666,67 unita' di conto per collo o unita', o 2 unita' di conto per chilo di peso lordo delle merci perdute o danneggiati, essendo applicabile il limite massimo". 2. L'articolo 4, paragrafo 5 (d), e' sostituito dal testo seguente: "(d) L'unita' di conto menzionata nel presente articolo consiste nel Diritto Speciale di Prelievo cosi' come definito dal Fondo Monetario Internazionale. L'ammontare di cui alla lettera (a) del presente paragrafo viene convertito nella moneta nazionale sulla base del valore di detta moneta alla data fissata con legge dal Tribunale investito della controversia. Il valore, in Diritto Speciale di Prelievo, della moneta nazionale dello Stato membro del Fondo Monetario Internazionale viene calcolato alla data in questione secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale per le sue operazioni e transazioni. Il valore, in Diritto Speciale di Prelievo, della moneta nazionale di uno Stato che non sia membro del Fondo Monetario Internazionale, viene calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato. Tuttavia, uno Stato che non sia membro del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non permetta di applicare le disposizioni previste ai precedenti periodi puo', al momento della ratifica del Protocollo del 1979 o dell'adesione a quest'ultimo o in qualunque altro momento successivo, dichiarare che il limite della responsabilita' previsto da tale Convenzione e applicabile sul suo territorio e' fissato come segue: i) per quanto riguarda la somma di 666,67 unita' di conto di cui alla lettera (a) del paragrafo (5) del presente articolo, 10.000 unita' monetarie; ii) per quanto concerne la somma di 2 unita' di conto menzionate alla lettera (a) del paragrafo (5) del presente articolo, 30 unita' monetarie. L'unita' monetaria di cui al precedente periodo corrisponde a 65,5 milligrammi di oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione nella moneta nazionale delle somme di cui al presente periodo viene effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato. Il calcolo e la conversione menzionati ai precedenti paragrafi, devono essere effettuati in modo da tradurre in moneta nazionale dello Stato lo stesso valore reale, per quanto possibile, di quello espresso in unita' di conto alla lettera (a) del paragrafo (5) del presente articolo. Al momento del deposito di uno strumento di ratifica o di adesione e ogni qual volta si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale in rapporto all'unita' di, conto o, all'unita' monetaria, gli Stati comunicheranno al depositario il loro metodo di calcolo, o i risultati della conversione a seconda dei casi".

Protocollo-art. III

ARTICOLO III. Ogni controversia tra le Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che non possa essere composta per via negoziale, viene sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una di esse. Se, entro i sei mesi successivi alla data di richiesta dell'arbitrato, le Parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi di esse puo' sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.

Protocollo-art. IV

ARTICOLO IV. 1. Ogni Parte contraente potra', al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o della sua adesione ad esso, dichiarare di non ritenersi vincolata dall'articolo III del presente Protocollo. 2. Ogni Parte contraente che abbia formulato una riserva conformemente al paragrafo precedente potra' in ogni momento ritirarla mediante notifica indirizzata al Governo belga.

Protocollo-art. V

ARTICOLO V. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione del 25 agosto 1924 o il Protocollo del 23 febbraio 1968 o che sono Parti alla Convenzione.

Protocollo-art. VI

ARTICOLO VI. 1. Il presente Protocollo sara' ratificato. 2. La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione vale anche per la Convenzione. 3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo, belga.

Protocollo-art. VII

ARTICOLO VII. 1. Gli Stati non previsti all'articolo V potranno aderire al presente Protocollo. 2. L'adesione al presente Protocollo vale anche, per la Convenzione. 3. Gli strumenti d'adesione verranno depositati presso il Governo belga.

Protocollo-art. VIII

ARTICOLO VIII. 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito di cinque strumenti di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera' il presente Protocollo o vi aderira' dopo il quinto deposito, il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Protocollo-art. IX

ARTICOLO IX. 1. Le Parti contraenti potranno denunciare il presente Protocollo mediante notifica al Governo belga. 2. La denuncia acquistera' efficacia un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Governo belga.

Protocollo-art. X

ARTICOLO X. 1. Ogni Stato contraente potra', al momento della firma, della ratifica, dell'adesione, o in ogni momento successivo, notificare per iscritto al Governo belga quali sono, fra i territori sottoposti alla propria sovranita' o di cui esso assicuri le relazioni internazionali, quelli ai quali si applica il presente Protocollo. Il Protocollo sara' applicabile ai detti territori tre mesi dopo la data di ricezione di detta notifica da parte del Governo belga, ma non prima della data di entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti di tale Stato. 2. Tale estensione varra' anche per la Convenzione ove questa non sia ancora applicabile a tali territori. 3. Ogni Parte contraente che abbia sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo (1) del presente articolo, potra', in ogni momento, avvertire il Governo belga che il Protocollo cessa di applicarsi ai territori in questione. Tale denuncia acquistera' efficacia un anno dopo la data di ricezione, da parte del Governo belga, della notifica di denuncia.

Protocollo-art. XI

ARTICOLO XI. Il Governo belga notifichera' agli Stati firmatari e aderenti: 1) Le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli V, VI e VII. 2) La data, dell'entrata in vigore del presente Protocollo in applicazione dell'articolo VIII. 3) Le notifiche relative all'applicazione territoriale fatta in attuazione dell'articolo X. 4) Le dichiarazioni e comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo II. 5) Le dichiarazioni fatte in applicazione dell'articolo IV. 6) Le denunce ricevute in applicazione dell'articolo IX. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che restera' depositato negli archivi del Governo belga, che ne rilascera' copie certificate conformi. (Seguono le firme).

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