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LEGGE 15 giugno 1984, n. 245

Current text a fecha 1984-06-24

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di assicurare un indirizzo unitario alla politica dei trasporti nonchè di coordinare ed armonizzare l'esercizio delle competenze e l'attuazione degli interventi amministrativi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano generale dei trasporti, secondo le procedure previste dal successivo articolo 2.